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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 32988/2026

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lo di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOEsaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale laCorte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell’esecuzione, harigettato la richiesta di rideterminazione della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA],nella misura di sette anni di reclusione, per il delitto di cui all’art. 73, comma 1,d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con sentenza del Tribunale di Locri del 22dicembre 2015, irrevocabile dal 26 giugno 2024;preso atto che il ricorrente eccepisce violazione di legge e vizio dimotivazione, avendo il giudice respinto in partequa l’incidente d’esecuzione,sebbene il Tribunale di Locri avesse determinato la pena in applicazione delladisposizione sopra indicata del T.U. stup., dichiarata costituzionalmenteillegittima con sentenza n. 40 del 2019, «nella parte in cui in cui prevede la penaminima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni»;rilevato che la richiesta è stata correttamente disattesa dal giudicedell’esecuzione, atteso che, come evidenziato dalla Corte di appello, il giudicedella cognizione, avuto riguardo all’epoca di commissione del reato, avevaapplicato il quadro edittale introdotto dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272,imperniato sulla pena detentiva minima di sei anni di reclusione, nel prosieguoinciso con effetti meno favorevoli al reo dall’inasprimento determinato dallasentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, che ha ridato vigore alladisposizione originaria con pena edittale minima di otto anni di reclusione per icasi “non lievi” di coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione,raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione o ricezione, a qualsiasititolo, distribuzione, commercio, acquisto, trasporto, esportazione, importazione,procacciamento ad altri, invio, passaggio o spedizione in transito, consegna perqualunque scopo o comunque di illecita detenzione, senza l’autorizzazione di cuiall'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall’art. 75, di sostanze stupefacenti opsicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’art. 14, cosiddette droghe“pesanti”, del d.P.R. n. 309 del 1990;ritenuto pertanto che il motivo è manifestamente infondato;ritenuto conclusivamente che il ricorso proposto deve essere dichiaratoinammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di unasomma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOEsaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale laCorte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell’esecuzione, harigettato la richiesta di rideterminazione della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA],nella misura di sette anni di reclusione, per il delitto di cui all’art. 73, comma 1,d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con sentenza del Tribunale di Locri del 22dicembre 2015, irrevocabile dal 26 giugno 2024;preso atto che il ricorrente eccepisce violazione di legge e vizio dimotivazione, avendo il giudice respinto in partequa l’incidente d’esecuzione,sebbene il Tribunale di Locri avesse determinato la pena in applicazione delladisposizione sopra indicata del T.U. stup., dichiarata costituzionalmenteillegittima con sentenza n. 40 del 2019, «nella parte in cui in cui prevede la penaminima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni»;rilevato che la richiesta è stata correttamente disattesa dal giudicedell’esecuzione, atteso che, come evidenziato dalla Corte di appello, il giudicedella cognizione, avuto riguardo all’epoca di commissione del reato, avevaapplicato il quadro edittale introdotto dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272,imperniato sulla pena detentiva minima di sei anni di reclusione, nel prosieguoinciso con effetti meno favorevoli al reo dall’inasprimento determinato dallasentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, che ha ridato vigore alladisposizione originaria con pena edittale minima di otto anni di reclusione per icasi “non lievi” di coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione,raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione o ricezione, a qualsiasititolo, distribuzione, commercio, acquisto, trasporto, esportazione, importazione,procacciamento ad altri, invio, passaggio o spedizione in transito, consegna perqualunque scopo o comunque di illecita detenzione, senza l’autorizzazione di cuiall'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall’art. 75, di sostanze stupefacenti opsicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’art. 14, cosiddette droghe“pesanti”, del d.P.R. n. 309 del 1990;ritenuto pertanto che il motivo è manifestamente infondato;ritenuto conclusivamente che il ricorso proposto deve essere dichiaratoinammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di unasomma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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