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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 37134/2022

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10503/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 118, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso PROVVEDIMENTO di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 3100/2018depositata il 25/01/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'UTRI.

Rilevato che, con sentenza resa in data 25/1/2019, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] in Bettancini per la condanna del Comune di Ravenna al pagamento, in proprio favore, delle indennità previste dagli artt. 1592 e 1593 c.c., avendo il dante causa della Marani ([OSCURATO:PERSONA]), originario conduttore di un terreno di proprietà del Comune di Ravenna, realizzato su tale terreno taluni fabbricati adibiti a bar-ristorante, che il Comune locatore, al termine del rapporto, aveva di fatto trattenuto per sé, senza tuttavia corrispondere le indennità previste dalla legge; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come del tutto correttamente il tribunale avesse interpretato la volontà contrattuale delle parti nel corso del lungo rapporto tra loro intercorso, rilevando come il conduttore, nell’ultima rinnovazione del contratto stipulata in data 30/3/1999, avesse (sia pure implicitamente) rinunciato al conseguimento di alcuna indennità per le addizioni apportate all’immobile locato, impegnandosi espressamente alla completa rimozione di tali addizioni al termine del rapporto, così rendendo manifesta la propria intenzione di non rinnovare quanto previsto nelle pattuizioni raggiunte in precedenza, con le quali le parti avevano viceversa riservato al Comune la facoltà di ritenere gli immobili realizzati sul terreno locato, previa determinazione peritale del relativo valore; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] in Bettancini propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione; il Comune di Ravenna resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; il Comune di Ravenna ha comunicato di aver revocato la procura ad litem conferita (congiuntamente ad altro difensore) all’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione non ha presentato conclusioni; considerato che, con il primo motivo, la ricorrente sì duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato, a fondamento della decisione assunta, una motivazione del tutto illogica e contraddittoria, avendo la stessa affermato del tutto arbitrariamente, da un lato, il ricorso di una pretesa volontà del conduttore di rinunciare alle indennità previste dalla legge per le addizioni apportate all’immobile locato, contestualmente riconoscendo, dall’altro, in modo illogico, come il medesimo conduttore si fosse impegnato alla rimozione di tali addizioni al termine del rapporto: intenzione, quest’ultima, espressiva di una volontà negoziale del tutto incompatibile con la previsione dell’acquisto, da parte dell’amministrazione comunale, dei manufatti realizzati dal conduttore senza il pagamento di alcuna indennità; il motivo è infondato; osserva il Collegio come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum; infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio de cidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili; in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353 -01); ciò posto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisione impugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo la corte d’appello coerentemente giustificato la piana riconoscibilità della volontà del conduttore di rinunciare alle indennità previste dalla legge per le addizioni apportate all’immobile locato muovendo dall’impegno (assunto dallo stesso conduttore) di restituire l’immobile locato nello stato originario al termine del rapporto rinunciando a reiterare ogni altra pretesa indennitaria precedentemente regolata, e senza che potesse ravvisarsi alcuna contraddizione tra l’eventuale acquisto gratuito di tali manufatti da parte del Comune locatore e la rinuncia alle ridette indennità da parte del conduttore; secondo la ricostruzione della volontà delle parti operata dal giudice a quo, infatti, deve ritenersi che il conduttore, una volta impegnatosi a ridurre in pristino stato il terreno locato (e dopo aver rinunciato al conseguimento delle indennità previste dalla legge), avrebbe potuto ritenere financo conveniente l’apprensione gratuita delle addizioni da parte del Comune locatore, potendo in tal modo usufruire del significativo risparmio delle spese connesse al materiale ripristino del bene concesso in godimento; l’iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente, a nulla rilevando, in questa sede, l’eventuale erroneità dell’interpretazione negoziale fatta proprio da giudici del merito, trattandosi di questione estranea all’ambito circoscritto dal vizio dedotto con la doglianza in esame e, viceversa, dedotta attraverso i motivi di censura di seguito esposti; con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione agli artt. 1592 e 1593 c.c., nonché degli artt. 1362, 1363, 1364 e 1366 c.c. (con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente interpretato gli elementi di prova acquisiti al giudizio, giungendo a un’insostenibile interpretazione e ricostruzione dei fatti di cause rilevanti (con particolare riguardo alla volontà negoziale manifestata dalle parti nell’art. 14 dell’accordo di rinnovo raggiunto in data 30/3/99), e alla conseguente erronea applicazione delle norme di diritto nella specie applicabili, atteso che, nella specie, avendo l’amministrazione comunale manifestato, al termine del rapporto, la propria volontà di ritenere i manufatti realizzati sull’immobile locato, la stessa doveva ritenersi necessariamente obbligata alla corresponsione delle indennità previste dagli artt. 1592 e 1593 c.c.; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 14 del contratto di locazione del 30/3/1999 e agli artt. 1592 e 1593 c.c., nonché degli artt. 1362, 1363, 1364 e 1366 c.c. (con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.), avendo i giudici del merito totalmente errato nella ricostruzione della volontà contrattuale manifestata dalle parti, con particolare riguardo al contenuto dell’art. 14 del contratto di locazione del 30/3/1999, pretendendo di desumere da tale accordo un’implicita volontà delle parti di derogare alle norme di cui agli artt. 1592 e 1593 c.c., dovendo piuttosto ritenersi che le parti, là dove avessero inteso apportare tale deroga, l’avrebbero formalizzata in modo espresso; sotto altro profilo, la ricorrente rileva come proprio lo sviluppo storico dei rapporti negoziali intercorsi tra le parti aveva reso evidente, in contrasto con quanto sostenuto dai giudici del merito, la volontà delle stesse di imporre al Comune, là dove avesse manifestato l’intenzione di ritenere i manufatti realizzati dal conduttore, la liquidazione dell’indennità corrispondente, e di prevedere, in caso contrario, che il conduttore avrebbe provveduto alla rimessione in pristino stato del terreno locato; con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 14 del contratto di locazione del 30/3/1999 e agli artt. 1592 e 1593 c.c., nonché degli artt. 1362, 1363, 1364e 1366 c.c. (con riferimento all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato il principio secondo cui l’avere le parti previsto l'obbligo del conduttore, al termine della locazione, di ridurre in pristino stato il terreno locato, valesse a costituire il diritto del locatore ad acquistare a titolo gratuito le addizioni apportate dal conduttore, senza il rispetto delle previsioni di cui agli artt. 1592 e 1593 c.c., atteso che, nella specie, la pretesa della Marani di conseguire l’indennità rivendicata era stata fondata, non già sull’obbligo a demolire assunto dal conduttore, bensì sull’avvenuta apprensione, da parte del Comune, dei manufatti realizzati dal conduttore, nonché sull’impedimento, frapposto dal medesimo Comune ai danni del conduttore, ad adempiere all’obbligazione di rimessione in pristino stato del terreno locato, con la conseguente realizzazione di un indebito o ingiustificato arricchimento in favore dell’amministrazione convenuta; tutti e tre i motivi – con giuntamente esaminabili per ragioni di connessione –sono nel loro complesso inammissibili; osserva il Collegio come la corte territoriale abbia interpretato la volontà da ultimo manifestata dalle parti del rapporto contrattuale oggetto dell’odierno esame attraverso una ricostruzione diacronica delle proprie relazioni negoziali; in particolare, il giudice d’appello ha rilevato come le parti, dopo aver regolato, nelle precedenti occasioni di rinnovazione del contratto, la facoltà, per il Comune locatore, di acquisire, al termine del rapporto, le addizioni apportate dal conduttore (previa valutazione peritale del relativo valore e il pagamento delle corrispondenti indennità a quest’ultimo), ebbero a prevedere, con l’ultima delle rinnovazioni apportate, l’eliminazione della ridetta facoltà comunale di ritenzione delle addizioni dietro pagamento delle indennità di legge, sancendo sic et simpliciter l’impegno del conduttore a rimuoverle al termine del rapporto; proprio tale ultima rinnovazione (in ragione dei propri contenuti, riguardati anche in connessione all’oggetto delle precedenti tradizionali occasioni di rinnovazione) ha coerentemente indotto il giudice a quo a riconoscere la volontà del conduttore di rinunciare ad ogni possibile rivendicazione delle indennità previste per l’acquisizione delle addizioni da parte del locatore (evidentemente incompatibile con la rinunciata rinnovazione alla pretesa di detta indennità, nella specie sostituita, attraverso l’ultima rinnovazione contrattuale, con il solo obbligo arimuovere le addizioni apportate), stabilendo una deroga degli artt. 1592 e 1593 c.c.; si trattò, pertanto, di una deroga convenzionale alle ridette norme destinata a sanzionare il diritto del Comune a pretendere, ove ritenuto, la rimessione in pristino stato del terreno locato, con la rinuncia del conduttore a qualunque rivendicazione circa le corrispondenti indennità; l’eventuale manifestazione della volontà del Comune, al termine del rapporto, di ritenere le addizioni, pertanto, non avrebbe potuto in ogni caso riesumare il diritto del conduttore al conseguimento delle indennità (rinunciate), ed avrebbe contestualmente escluso il diritto del medesimo conduttore alla rimozione delle medesime addizioni, poiché l’art. 1593 c.c. espressamente nega il diritto del conduttore alla rimozione delle addizioni apportate all’immobile locato laddove il locatore abbia manifestato (come nella specie) l’intenzione di ritenerle, residuando unicamente la letterale operatività dell’art. 934 c.c. in tema di accessione; le censure in esame, conseguentemente, in altro non si risolvono se non in un’inammissibile proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, oltre che in una rielaborazione soggettiva dell’interpretazione negoziale fatta propria dal giudice del merito attraverso una contrapposta interpretazione ritenuta preferibile dalla ricorrente; è appena il caso di rilevare, peraltro, come la ricorrente, nel contestare la violazione dei parametri legali di ermeneutica negoziale da parte del giudice d’appello, si sia del tutto sottratta all’obbligo di specificare, in termini analitici, in che modo l’interpretazione fatta propria dalla corte territoriale si sia posta in contrasto con detti parametri legali, con la conseguente inammissibilità, anche sotto tale profilo, delle censure avanzate dalla ricorrente nei confronti della ricostruzione della volontà contrattuale delle parti così come operata dal giudice a quo; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore dell’amministrazione controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; al rigetto del ricorso segue l’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da part

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10503/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 118, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso PROVVEDIMENTO di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 3100/2018depositata il 25/01/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'UTRI. Rilevato che, con sentenza resa in data 25/1/2019, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] in Bettancini per la condanna del Comune di Ravenna al pagamento, in proprio favore, delle indennità previste dagli artt. 1592 e 1593 c.c., avendo il dante causa della Marani ([OSCURATO:PERSONA]), originario conduttore di un terreno di proprietà del Comune di Ravenna, realizzato su tale terreno taluni fabbricati adibiti a bar-ristorante, che il Comune locatore, al termine del rapporto, aveva di fatto trattenuto per sé, senza tuttavia corrispondere le indennità previste dalla legge; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come del tutto correttamente il tribunale avesse interpretato la volontà contrattuale delle parti nel corso del lungo rapporto tra loro intercorso, rilevando come il conduttore, nell’ultima rinnovazione del contratto stipulata in data 30/3/1999, avesse (sia pure implicitamente) rinunciato al conseguimento di alcuna indennità per le addizioni apportate all’immobile locato, impegnandosi espressamente alla completa rimozione di tali addizioni al termine del rapporto, così rendendo manifesta la propria intenzione di non rinnovare quanto previsto nelle pattuizioni raggiunte in precedenza, con le quali le parti avevano viceversa riservato al Comune la facoltà di ritenere gli immobili realizzati sul terreno locato, previa determinazione peritale del relativo valore; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] in Bettancini propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione; il Comune di Ravenna resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; il Comune di Ravenna ha comunicato di aver revocato la procura ad litem conferita (congiuntamente ad altro difensore) all’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione non ha presentato conclusioni; considerato che, con il primo motivo, la ricorrente sì duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato, a fondamento della decisione assunta, una motivazione del tutto illogica e contraddittoria, avendo la stessa affermato del tutto arbitrariamente, da un lato, il ricorso di una pretesa volontà del conduttore di rinunciare alle indennità previste dalla legge per le addizioni apportate all’immobile locato, contestualmente riconoscendo, dall’altro, in modo illogico, come il medesimo conduttore si fosse impegnato alla rimozione di tali addizioni al termine del rapporto: intenzione, quest’ultima, espressiva di una volontà negoziale del tutto incompatibile con la previsione dell’acquisto, da parte dell’amministrazione comunale, dei manufatti realizzati dal conduttore senza il pagamento di alcuna indennità; il motivo è infondato; osserva il Collegio come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum; infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio de cidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili; in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353 -01); ciò posto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisione impugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo la corte d’appello coerentemente giustificato la piana riconoscibilità della volontà del conduttore di rinunciare alle indennità previste dalla legge per le addizioni apportate all’immobile locato muovendo dall’impegno (assunto dallo stesso conduttore) di restituire l’immobile locato nello stato originario al termine del rapporto rinunciando a reiterare ogni altra pretesa indennitaria precedentemente regolata, e senza che potesse ravvisarsi alcuna contraddizione tra l’eventuale acquisto gratuito di tali manufatti da parte del Comune locatore e la rinuncia alle ridette indennità da parte del conduttore; secondo la ricostruzione della volontà delle parti operata dal giudice a quo, infatti, deve ritenersi che il conduttore, una volta impegnatosi a ridurre in pristino stato il terreno locato (e dopo aver rinunciato al conseguimento delle indennità previste dalla legge), avrebbe potuto ritenere financo conveniente l’apprensione gratuita delle addizioni da parte del Comune locatore, potendo in tal modo usufruire del significativo risparmio delle spese connesse al materiale ripristino del bene concesso in godimento; l’iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente, a nulla rilevando, in questa sede, l’eventuale erroneità dell’interpretazione negoziale fatta proprio da giudici del merito, trattandosi di questione estranea all’ambito circoscritto dal vizio dedotto con la doglianza in esame e, viceversa, dedotta attraverso i motivi di censura di seguito esposti; con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione agli artt. 1592 e 1593 c.c., nonché degli artt. 1362, 1363, 1364 e 1366 c.c. (con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente interpretato gli elementi di prova acquisiti al giudizio, giungendo a un’insostenibile interpretazione e ricostruzione dei fatti di cause rilevanti (con particolare riguardo alla volontà negoziale manifestata dalle parti nell’art. 14 dell’accordo di rinnovo raggiunto in data 30/3/99), e alla conseguente erronea applicazione delle norme di diritto nella specie applicabili, atteso che, nella specie, avendo l’amministrazione comunale manifestato, al termine del rapporto, la propria volontà di ritenere i manufatti realizzati sull’immobile locato, la stessa doveva ritenersi necessariamente obbligata alla corresponsione delle indennità previste dagli artt. 1592 e 1593 c.c.; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 14 del contratto di locazione del 30/3/1999 e agli artt. 1592 e 1593 c.c., nonché degli artt. 1362, 1363, 1364 e 1366 c.c. (con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.), avendo i giudici del merito totalmente errato nella ricostruzione della volontà contrattuale manifestata dalle parti, con particolare riguardo al contenuto dell’art. 14 del contratto di locazione del 30/3/1999, pretendendo di desumere da tale accordo un’implicita volontà delle parti di derogare alle norme di cui agli artt. 1592 e 1593 c.c., dovendo piuttosto ritenersi che le parti, là dove avessero inteso apportare tale deroga, l’avrebbero formalizzata in modo espresso; sotto altro profilo, la ricorrente rileva come proprio lo sviluppo storico dei rapporti negoziali intercorsi tra le parti aveva reso evidente, in contrasto con quanto sostenuto dai giudici del merito, la volontà delle stesse di imporre al Comune, là dove avesse manifestato l’intenzione di ritenere i manufatti realizzati dal conduttore, la liquidazione dell’indennità corrispondente, e di prevedere, in caso contrario, che il conduttore avrebbe provveduto alla rimessione in pristino stato del terreno locato; con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 14 del contratto di locazione del 30/3/1999 e agli artt. 1592 e 1593 c.c., nonché degli artt. 1362, 1363, 1364e 1366 c.c. (con riferimento all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato il principio secondo cui l’avere le parti previsto l'obbligo del conduttore, al termine della locazione, di ridurre in pristino stato il terreno locato, valesse a costituire il diritto del locatore ad acquistare a titolo gratuito le addizioni apportate dal conduttore, senza il rispetto delle previsioni di cui agli artt. 1592 e 1593 c.c., atteso che, nella specie, la pretesa della Marani di conseguire l’indennità rivendicata era stata fondata, non già sull’obbligo a demolire assunto dal conduttore, bensì sull’avvenuta apprensione, da parte del Comune, dei manufatti realizzati dal conduttore, nonché sull’impedimento, frapposto dal medesimo Comune ai danni del conduttore, ad adempiere all’obbligazione di rimessione in pristino stato del terreno locato, con la conseguente realizzazione di un indebito o ingiustificato arricchimento in favore dell’amministrazione convenuta; tutti e tre i motivi – con giuntamente esaminabili per ragioni di connessione –sono nel loro complesso inammissibili; osserva il Collegio come la corte territoriale abbia interpretato la volontà da ultimo manifestata dalle parti del rapporto contrattuale oggetto dell’odierno esame attraverso una ricostruzione diacronica delle proprie relazioni negoziali; in particolare, il giudice d’appello ha rilevato come le parti, dopo aver regolato, nelle precedenti occasioni di rinnovazione del contratto, la facoltà, per il Comune locatore, di acquisire, al termine del rapporto, le addizioni apportate dal conduttore (previa valutazione peritale del relativo valore e il pagamento delle corrispondenti indennità a quest’ultimo), ebbero a prevedere, con l’ultima delle rinnovazioni apportate, l’eliminazione della ridetta facoltà comunale di ritenzione delle addizioni dietro pagamento delle indennità di legge, sancendo sic et simpliciter l’impegno del conduttore a rimuoverle al termine del rapporto; proprio tale ultima rinnovazione (in ragione dei propri contenuti, riguardati anche in connessione all’oggetto delle precedenti tradizionali occasioni di rinnovazione) ha coerentemente indotto il giudice a quo a riconoscere la volontà del conduttore di rinunciare ad ogni possibile rivendicazione delle indennità previste per l’acquisizione delle addizioni da parte del locatore (evidentemente incompatibile con la rinunciata rinnovazione alla pretesa di detta indennità, nella specie sostituita, attraverso l’ultima rinnovazione contrattuale, con il solo obbligo arimuovere le addizioni apportate), stabilendo una deroga degli artt. 1592 e 1593 c.c.; si trattò, pertanto, di una deroga convenzionale alle ridette norme destinata a sanzionare il diritto del Comune a pretendere, ove ritenuto, la rimessione in pristino stato del terreno locato, con la rinuncia del conduttore a qualunque rivendicazione circa le corrispondenti indennità; l’eventuale manifestazione della volontà del Comune, al termine del rapporto, di ritenere le addizioni, pertanto, non avrebbe potuto in ogni caso riesumare il diritto del conduttore al conseguimento delle indennità (rinunciate), ed avrebbe contestualmente escluso il diritto del medesimo conduttore alla rimozione delle medesime addizioni, poiché l’art. 1593 c.c. espressamente nega il diritto del conduttore alla rimozione delle addizioni apportate all’immobile locato laddove il locatore abbia manifestato (come nella specie) l’intenzione di ritenerle, residuando unicamente la letterale operatività dell’art. 934 c.c. in tema di accessione; le censure in esame, conseguentemente, in altro non si risolvono se non in un’inammissibile proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, oltre che in una rielaborazione soggettiva dell’interpretazione negoziale fatta propria dal giudice del merito attraverso una contrapposta interpretazione ritenuta preferibile dalla ricorrente; è appena il caso di rilevare, peraltro, come la ricorrente, nel contestare la violazione dei parametri legali di ermeneutica negoziale da parte del giudice d’appello, si sia del tutto sottratta all’obbligo di specificare, in termini analitici, in che modo l’interpretazione fatta propria dalla corte territoriale si sia posta in contrasto con detti parametri legali, con la conseguente inammissibilità, anche sotto tale profilo, delle censure avanzate dalla ricorrente nei confronti della ricostruzione della volontà contrattuale delle parti così come operata dal giudice a quo; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore dell’amministrazione controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; al rigetto del ricorso segue l’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da part