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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 dicembre 2021

Cassazione n. 04260/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 febbraio 2020, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, riconosciuta l'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con l'aggravante prevista dall'art. 476, comma 2, cod. pen., rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura indicata in dispositivo, per il delitto di falso ideologico ascrittogli, per avere, quale agente della polizia municipale di [OSCURATO:PERSONA], falsamente ricostruito, nella sua relazione di servizio, le fasi successive al danneggiamento di un'autovettura ad opera di un tombino, riferendo in particolare dello spostamento del mezzo, in realtà non avvenuto, e della conseguente impossibilità di effettuare i relativi rilievi.

1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte considerava che: - la relazione redatta dall'imputato non rispondeva al vero proprio nella parte in cui il prevenuto aveva affermato che il conducente dell'autovettura incidentata l'aveva spostata, recandosi, con la medesima (che era pertanto in grado di procedere) presso il Comando della Polizia municipale, al fine di sollecitare i rilievi da effettuarsi nel luogo del sinistro, posto che tale circostanza era stata smentita non solo dal conducente medesimo ma anche da altri due testi oculari della vicenda; - altrettanto falsa era, di conseguenza, l'attestata impossibilità di ricostruire l'accaduto posto che, sul luogo del sinistro, erano rimasti quantomeno il tombino che l'aveva causato ed il penumatico danneggiato.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione.

Si era ritenuto il falso nella sola parte, della relazione di servizio, in cui il prevenuto aveva attestato che il conducente della vettura incidentata si era recato presso il Comando per richiedere i rilievi.

Si era, di contro, accertato che il prevenuto, giunto sul posto, non aveva potuto effettuare i rilievi perché l'autovettura era stata spostata; era poi stato danneggiato un solo pneumatico e non i due indicati dal conducente; il fotografo, che avrebbe dovuto ritrarre lo stato dei luoghi, era stato chiamato dall'imputato e non dal danneggiato.

Così che quest'ultimo non poteva essere ritenuto attendibile quando aveva affermato che non si era affatto recato al Comando con la sua auto, come l'imputato aveva invece attestato.

Né poteva considerarsi falsa l'affermazione, sempre contenuta nella relazione di servizio circa l'impossibilità di accertare l'accaduto, deducibile secondo la Corte dalla presenza sul posto del tombino rotto e del pneumatico danneggiato, seppure, considerando che l'auto era ormai lontana parecchie centinaia di metri e risultava al momento equipaggiata con quattro pneumatici integri. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato è inammissibile.

1. Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la circostanza che il conducente della vettura danneggiata dal tombino, [OSCURATO:PERSONA], non si fosse recato presso il Comando della Polizia municipale, come invece aveva attestato il prevenuto nella sua relazione di servizio, non derivava solo dalla deposizione di costui ma anche da quanto avevano concordemente riferito i due testi oculari del fatto: uno di essi, [OSCURATO:PERSONA], che si trovava a bordo dell'auto condotta dal Berardi, era rimasto sul posto, presso l'autovettura incidentata, mentre Berardi stesso era andato a chiedere aiuto; l'altro, [OSCURATO:PERSONA], che, contattato dal Berardi, aveva sostituito il pneumatico rotto, aveva, appunto, riferito di avere accompagnato lo stesso Berardi presso il Comando, con la propria vettura (e non con quella del Berardi stesso).

Era pertanto falsa l'attestazione del prevenuto circa il fatto che Berardi si fosse recato, conducendo la propria autovettura, al Comando dei vigili.

Era altrettanto falsa l'affermazione che non potevano effettuarsi i rilievi dell'incidente, dato che, pur essendo stata spostata la vettura (dopo la sostituzione del penumatico), erano rimasti in loco sia il tombino che l'aveva causato sia il pneumatico che era stato danneggiato.

Vi erano, pertanto, i presupposti di fatto che li avrebbero consentiti.

Il motivo complessivamente dedotto è pertanto, oltre che versato in fatto, anche manifestamente infondato.2.

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 6 dicembre 2021.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 febbraio 2020, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, riconosciuta l'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con l'aggravante prevista dall'art. 476, comma 2, cod. pen., rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura indicata in dispositivo, per il delitto di falso ideologico ascrittogli, per avere, quale agente della polizia municipale di [OSCURATO:PERSONA], falsamente ricostruito, nella sua relazione di servizio, le fasi successive al danneggiamento di un'autovettura ad opera di un tombino, riferendo in particolare dello spostamento del mezzo, in realtà non avvenuto, e della conseguente impossibilità di effettuare i relativi rilievi. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte considerava che: - la relazione redatta dall'imputato non rispondeva al vero proprio nella parte in cui il prevenuto aveva affermato che il conducente dell'autovettura incidentata l'aveva spostata, recandosi, con la medesima (che era pertanto in grado di procedere) presso il Comando della Polizia municipale, al fine di sollecitare i rilievi da effettuarsi nel luogo del sinistro, posto che tale circostanza era stata smentita non solo dal conducente medesimo ma anche da altri due testi oculari della vicenda; - altrettanto falsa era, di conseguenza, l'attestata impossibilità di ricostruire l'accaduto posto che, sul luogo del sinistro, erano rimasti quantomeno il tombino che l'aveva causato ed il penumatico danneggiato. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione. Si era ritenuto il falso nella sola parte, della relazione di servizio, in cui il prevenuto aveva attestato che il conducente della vettura incidentata si era recato presso il Comando per richiedere i rilievi. Si era, di contro, accertato che il prevenuto, giunto sul posto, non aveva potuto effettuare i rilievi perché l'autovettura era stata spostata; era poi stato danneggiato un solo pneumatico e non i due indicati dal conducente; il fotografo, che avrebbe dovuto ritrarre lo stato dei luoghi, era stato chiamato dall'imputato e non dal danneggiato. Così che quest'ultimo non poteva essere ritenuto attendibile quando aveva affermato che non si era affatto recato al Comando con la sua auto, come l'imputato aveva invece attestato. Né poteva considerarsi falsa l'affermazione, sempre contenuta nella relazione di servizio circa l'impossibilità di accertare l'accaduto, deducibile secondo la Corte dalla presenza sul posto del tombino rotto e del pneumatico danneggiato, seppure, considerando che l'auto era ormai lontana parecchie centinaia di metri e risultava al momento equipaggiata con quattro pneumatici integri. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato è inammissibile. 1. Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la circostanza che il conducente della vettura danneggiata dal tombino, [OSCURATO:PERSONA], non si fosse recato presso il Comando della Polizia municipale, come invece aveva attestato il prevenuto nella sua relazione di servizio, non derivava solo dalla deposizione di costui ma anche da quanto avevano concordemente riferito i due testi oculari del fatto: uno di essi, [OSCURATO:PERSONA], che si trovava a bordo dell'auto condotta dal Berardi, era rimasto sul posto, presso l'autovettura incidentata, mentre Berardi stesso era andato a chiedere aiuto; l'altro, [OSCURATO:PERSONA], che, contattato dal Berardi, aveva sostituito il pneumatico rotto, aveva, appunto, riferito di avere accompagnato lo stesso Berardi presso il Comando, con la propria vettura (e non con quella del Berardi stesso). Era pertanto falsa l'attestazione del prevenuto circa il fatto che Berardi si fosse recato, conducendo la propria autovettura, al Comando dei vigili. Era altrettanto falsa l'affermazione che non potevano effettuarsi i rilievi dell'incidente, dato che, pur essendo stata spostata la vettura (dopo la sostituzione del penumatico), erano rimasti in loco sia il tombino che l'aveva causato sia il pneumatico che era stato danneggiato. Vi erano, pertanto, i presupposti di fatto che li avrebbero consentiti. Il motivo complessivamente dedotto è pertanto, oltre che versato in fatto, anche manifestamente infondato.2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 6 dicembre 2021. Il
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