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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2023

Cassazione n. 00153/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge, in relazione all'art. 99 cod. pen., con riguardo all'applicazione della recidiva, non è consentito atteso che la Corte d'appello ha applicato tale circostanza aggravante ritenendo, in modo argomentato (si veda, in particolare, la pag. 2 della sentenza impugnata), che i reati di rapina e resistenza a un pubblico ufficiale sub iudice, posti in relazione con le precedenti condanne riportate dall'imputato per due reati contro il patrimonio, commessi nel 2021, fossero dimostrativi della rilevante e persistente pericolosità sociale del Dachrwi, peraltro privo di stabile dimora e di attività lavorativa, con ciò esprimendo un giudizio di fatto che non è sindacabile in questa sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 novembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge, in relazione all'art. 99 cod. pen., con riguardo all'applicazione della recidiva, non è consentito atteso che la Corte d'appello ha applicato tale circostanza aggravante ritenendo, in modo argomentato (si veda, in particolare, la pag. 2 della sentenza impugnata), che i reati di rapina e resistenza a un pubblico ufficiale sub iudice, posti in relazione con le precedenti condanne riportate dall'imputato per due reati contro il patrimonio, commessi nel 2021, fossero dimostrativi della rilevante e persistente pericolosità sociale del Dachrwi, peraltro privo di stabile dimora e di attività lavorativa, con ciò esprimendo un giudizio di fatto che non è sindacabile in questa sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 00153/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris