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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 1967

Cassazione n. 16035/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/10/1967 avverso la sentenza del 16/10/2025 del GIP TRIBUNALE di FERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 16/10/2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo applicava ad [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di 2 mesi, 20 giorni di reclusione e 500 euro di multa, sostituita - la prima - da 800 euro di multa, con pena complessiva, quindi, di 1.300 euro di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione, censurando l'assenza di motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto, sebbene dovuta da parte del giudice.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.

3. Occorre premettere che la censura si pone - in linea astratta - nell'alveo dei termini di cui all'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen., introdotto dalla

I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tanto premesso, il motivo di ricorso - violazione di legge, nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto - risulta evidentemente generico e privo di qualunque specificità, non indicando affatto in che termini la qualificazione giuridica stessa risulterebbe errata e quale dovrebbe essere il corretto inquadramento dogmatico della condotta ascritta.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/10/1967 avverso la sentenza del 16/10/2025 del GIP TRIBUNALE di FERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 16/10/2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo applicava ad [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di 2 mesi, 20 giorni di reclusione e 500 euro di multa, sostituita - la prima - da 800 euro di multa, con pena complessiva, quindi, di 1.300 euro di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione, censurando l'assenza di motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto, sebbene dovuta da parte del giudice. 3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 3. Occorre premettere che la censura si pone - in linea astratta - nell'alveo dei termini di cui all'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tanto premesso, il motivo di ricorso - violazione di legge, nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto - risulta evidentemente generico e privo di qualunque specificità, non indicando affatto in che termini la qualificazione giuridica stessa risulterebbe errata e quale dovrebbe essere il corretto inquadramento dogmatico della condotta ascritta. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 16035/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris