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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31957/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso in ordine alla ritenuta recidiva è riproduttivo di censure adeguatamente confutate dalla Corte di merito che ha fornito ineccepibile risposta sul perché non potesse essere esclusa, correttamente evidenziando, dopo aver apprezzato la nutrita biografia criminale anche per reati della stessa specie, la dimostrata 'insensibilità verso le prescrizioni impostegli e l'accresciuta pericolosità (pag. 3); rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso in ordine alla ritenuta recidiva è riproduttivo di censure adeguatamente confutate dalla Corte di merito che ha fornito ineccepibile risposta sul perché non potesse essere esclusa, correttamente evidenziando, dopo aver apprezzato la nutrita biografia criminale anche per reati della stessa specie, la dimostrata 'insensibilità verso le prescrizioni impostegli e l'accresciuta pericolosità (pag. 3); rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/0
Sentenza Cassazione n. 31957/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris