CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2024
Cassazione n. 37415/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05Z9Z3Y nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] dell'Udienza Preliminare di Trieste, con sentenza in data 13 maggio 2024, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti in ordine al reato di rapina allo stesso contestato. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo l'assenza di motivazione in ordine alle condizioni per pronunciare il proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti; ed invero ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (gez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01). Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 10 settembre 2024 IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] Pe9egrino Cre,y [OSCURATO:PERSONA] PENALEi O OTT. 2024 IL