CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 dicembre 2022
Cassazione n. 03378/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Noto avverso la sentenza del 23/04/2021 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza con rinvio, lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, con cui insiste per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna del locale Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei mesi di reclusione ed C 1.032 di multa in relazione al reato di illecita detenzione di 10,065 grammi netti di marijuana, qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 dl 1990. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Altadonna con atto sottoscritto dal difensore, deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 27 Cost. e 131-bis cod. pen., per avere la Corte di appello rigettato l'applicazione della causa di non punibilità indicata, sebbene mancasse l'abitualità del comportamento, stante la contestazione di un singolo episodio detentivo, la gravità del danno e dell'offesa e il ricorrente fosse privo di precedenti. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 27 Cost., 130, 442, 547 e 605 cod. proc. pen. e divergenza tra dispositivo e motivazione per avere la Corte di appello confermato la sentenza di primo grado da un lato senza indicare il quantum di pena, fissato in primo grado in sei mesi di reclusione ed euro 1032 multa, e dall'altro operando un calcolo nella motivazione che perviene ad una pena più mite. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata esclude che il fatto contestato ad Altadonna possa ritenersi di particolare tenuità, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., valorizzando il quantitativo di marjuana detenuta, pari a circa 10 grammi, e la presenza degli strumenti sintomatici di una destinazione allo spaccio, quali i bilancini di precisione e il rotolo di carta stagnola, considerati indici di asserita abitualità della condotta, valutata, dunque, in termini di gravità del fatto e non rispetto ai precedenti di Altadonna (Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Diop, Rv. 281572). 3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente fondato. La Corte distrettuale ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina che aveva condannato l'imputato alla pena finale di sei mesi di reclusione ed euro 1032 di multa, previa applicazione delle attenuanti generiche e riduzione della pena per il rito, senza provvedere ad uno specifico calcolo.Il computo della sentenza impugnata è frutto di un mero refuso e dimostra, in termini inequivoci, la volontà della Corte di merito di confermare la pena applicata dal giudice di primo grado. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]