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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35204/2022

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27336/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa anche disgiirn3 (tamenteldall'Avv.

G. Rinaldi, con domicilio eletto presso lo studio del- l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, piazza Mazzini n.27; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Pu- glia, sez. staccata di Taranto, n.835/28/2015 depositata il 16 aprile 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 28 settembre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Taranto, veniva rigettato l'appello proposto dall'Agen- zia delle Entrate avverso la sentenza n.399/4/2010 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto, la quale accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]- LI S.R.L. contro l'avviso di accertamento con il quale, in applicazione di studio di settore, venivano rideterminati i ricavi di impresa relati- vamente all'anno di imposta 2004, ai fini IRES, IVA, IRAP e accesso- ri.

2. I giudici di prime cure annullavano l'atto impositivo. ritenuto adot- tato sulla base delle astratte indicazioni fornite dagli studi di settore senza ulteriori riscontri sul piano probatorio.

La decisione veniva con- fermata dalla CTR, la quale poneva a base della propria determina- zione, oltre alle considerazioni espresse dalla sentenza impugnata, l'aggiuntiva considerazione del fatto notorio costituito dalla crisi del settore siderurgico e dell'indotto cui è riconducibile l'al:tività di impre- sa svolta dalla società contribuente.

3. Avverso la sentenza ha proposto rituale ricorso per cassazione l' Agenzia delle Entrate, deducendo tre motivi, ai quali la contribuente ha resistito con controricorso.

Considerato che:

4. Va in via preliminare esaminata e disattesa l'eccezione di inammis- sibilità del ricorso per cassazione, perché notificato a mezzo Pec in assenza di imprecisate norme attuative e perché non firmato con "coccarda" su ogni pagina e in calce al ricorso, inclusa l'attestazione di conformità, con numero seriale di autenticazione.

Infatti, trova ap- plicazione nel caso di specie la legge n. 53 del 1994 e, quanto alla necessità che gli atti notificati in via telematica, formati in Pdf, ossia per scansione degli originali cartacei, debbano essere sottoscritti, è principio di diritto consolidato quello secondo il quale il ricorso per cassazione in origine analogico, successivamente riprodotto in forma- to digitale ai fini della notifica telematica ex art. 3 bis

I. n. 53 del 1994, munito dell'attestazione di conformità all'originale, non richiede la firma digitale dei difensori (che, invece, deve essere presente in calce alla notifica effettuata a pezzo PEC), perché è sufficiente che la copia telematica rechi la menzionata attestazione di conformità, re- datta secondo le disposizioni vigenti "ratiione temporis" (Cass. 23951/ 2020; Cass. 19434/ 2019; Cass. N. 30927/2018, Cass. Sez.

U. n. 10266/2018).

Questo è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui il ricorso per cassazione, originariamente in formato analogico, succes- sivamente riprodotta in formato digitale ai fini della notifica telemati- ca ex lege n. 53/1994, munita di attestazione di conformità al docu- mento originale, che non richiedeva, quindi, la firma digitale dei di- fensori (firma che è presente, invece, in calce alla notifica a mezzo pec), essendo sufficiente l'attestazione di conformità all'originale della copia telematica notificata, secondo le disposizioni vigenti "ratione temporis" (Cass. 26102/2016; Cass. 7904/2018; Cass. 27999/2019; Cass. 23951/2020).

5. Con il primo motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973, 41, 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, 62 bis del d.l. n.331/1993, per aver il giudice d'appello indebitamente mancato di tener conto del rilievo dell'antieconomicità dell'attività svolta dalla società quale elemento di prova ulteriore ri- spetto allo scostamento tra dichiarazione e studio di settore applicato.

Il secondo motivo, in relazione all'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973, 41, 42 del d.P.R. n.600 del 1973, 62 bis del d.l. n.331/1993 nonché dell'art.2697 cod. civ. per aver la CTR erroneamente applicato il criterio di riparto dell'onere del- la prova tra Amministrazione e contribuente, avendo ritenuto che l'Agenzia dovesse d'ufficio tener conto della crisi del settore siderurgi- co a Taranto.

Con il terzo motivo, ai fini dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., si deduce anche la violazione degli artt.2 del cl.lgs. n.546/92, 277 e 112 cod. proc. civ. perché secondo l'Agenzia la CTR non avreb- be dovuto caducare l'atto impositivo, e piuttosto compiere un accer- tamento sul merito della pretesa tributaria e della sua misura.

6. I motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati con- giuntamente e sono inammissibili.

La Corte rammenta che «La proce- dura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazio- ne dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di pre- sunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente.

In tale fase, infatti, quest'ulti- mo ha la facoltà di contestare l'applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l'ufficio - ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte - ad integrare la motivazione dell'atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento.

Tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il con- tribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia at- tività di allegazione, l'ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disalli- neamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri.». (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 21754 del 20/09/2017, Rv. 645461 - 02 conforme a Cass. Sez.

U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009, Rv. 610691 - 01).

7. Orbene, nel caso di specie, innanzitutto la sentenza impugnata non fa riferimento alcuno all'esistenza di un accertamento analitico indut- tivo, limitandosi a ragionare, quanto al merito delle riprese, circa l'applicazione dello studio di settore, né le parti riprodotte dell'atto impositivo impugnato, ad es. a p.4 del ricorso, inducono a ritenere diversamente dal momento che ivi si legge chiaramente come l'avviso a p.3 affermi che quelli alla base delle riprese sono «ricavi risultanti dagli studi di settore».

Ciò detto, la CTR non si è limitata a confermare la statuizione del giu- dice di prime cure ed ha correttamente applicato il canone di riparto della prova sopra richiamato.

Infatti, sulla scorta di questo ha com- piuto a p.2 della sentenza una sicura valutazione della fattispecie concreta: «nella specie trattandosi di azienda le cui capacità produtti- va è fondamentalmente determinata, com'è pacifico,. dalle forniture che le sono richieste dallo stabilimento siderurgico di Taranto, è evi- dente che l'accertamento non può prescindere dalla concreta valuta- zione delle stesse».

Il giudice d'appello ha quindi superato le presunzioni semplici discen- denti dall'applicazione dello studio di settore sulla base di un accer- tamento fattuale, anche sulla scorta del fatto notorio della crisi side- rurgica dello stabilimento ILVA di Taranto nel cui indotto ai fini del- l'anno di imposta oggetto di ripresa è pacificamente da collocarsi la contribuente.

8. Inoltre, l'antieconomicità pluriennale della gestione, da quanto si legge nella sintesi contenuta in ricorso, è un fatto non specificamente introdotto dall'Agenzia con la costituzione in giudizio in primo grado, non essendo sufficiente il semplice richiamo generico all'atto impositi- vo, e dedotto solo in sede di memorie illustrative.

In ogni caso, l'ac- certamento della CTR basato sul fatto notorio della crisi del settore siderurgico a Taranto pare pienamente logico e adeguato a superare la pure generica e meramente ipotetica considerazione dell'Agenzia secondo cui la diminuzione di commesse da parte dell'ILVA ben pote- va essere compensata da eventuali maggiori commesse provenienti da terzi.

9. Infine, l'accertamento della CTR è mirato sul contenuto della prete- sa tributaria alla luce della fattispecie concreta, e ha portato al supe- ramento della presunzione semplice discendente dall'applicazione del- lo studio di settore, con conferma del contenuto della dichiarazione fiscale presentata per l'anno di imposta, com'era facoltà del giudice del merito fare.

10. Al rigetto del ricorso segue il regolamento delle spese di lite se- condo soccombenza, liquidate come da dispositivo.

Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla preno- tazione a debito, non sussistono i presupposti per il versamento del- l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27336/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa anche disgiirn3 (tamenteldall'Avv. G. Rinaldi, con domicilio eletto presso lo studio del- l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, piazza Mazzini n.27; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Pu- glia, sez. staccata di Taranto, n.835/28/2015 depositata il 16 aprile 2015, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 28 settembre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Taranto, veniva rigettato l'appello proposto dall'Agen- zia delle Entrate avverso la sentenza n.399/4/2010 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto, la quale accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]- LI S.R.L. contro l'avviso di accertamento con il quale, in applicazione di studio di settore, venivano rideterminati i ricavi di impresa relati- vamente all'anno di imposta 2004, ai fini IRES, IVA, IRAP e accesso- ri. 2. I giudici di prime cure annullavano l'atto impositivo. ritenuto adot- tato sulla base delle astratte indicazioni fornite dagli studi di settore senza ulteriori riscontri sul piano probatorio. La decisione veniva con- fermata dalla CTR, la quale poneva a base della propria determina- zione, oltre alle considerazioni espresse dalla sentenza impugnata, l'aggiuntiva considerazione del fatto notorio costituito dalla crisi del settore siderurgico e dell'indotto cui è riconducibile l'al:tività di impre- sa svolta dalla società contribuente. 3. Avverso la sentenza ha proposto rituale ricorso per cassazione l' Agenzia delle Entrate, deducendo tre motivi, ai quali la contribuente ha resistito con controricorso. Considerato che: 4. Va in via preliminare esaminata e disattesa l'eccezione di inammis- sibilità del ricorso per cassazione, perché notificato a mezzo Pec in assenza di imprecisate norme attuative e perché non firmato con "coccarda" su ogni pagina e in calce al ricorso, inclusa l'attestazione di conformità, con numero seriale di autenticazione. Infatti, trova ap- plicazione nel caso di specie la legge n. 53 del 1994 e, quanto alla necessità che gli atti notificati in via telematica, formati in Pdf, ossia per scansione degli originali cartacei, debbano essere sottoscritti, è principio di diritto consolidato quello secondo il quale il ricorso per cassazione in origine analogico, successivamente riprodotto in forma- to digitale ai fini della notifica telematica ex art. 3 bis I. n. 53 del 1994, munito dell'attestazione di conformità all'originale, non richiede la firma digitale dei difensori (che, invece, deve essere presente in calce alla notifica effettuata a pezzo PEC), perché è sufficiente che la copia telematica rechi la menzionata attestazione di conformità, re- datta secondo le disposizioni vigenti "ratiione temporis" (Cass. 23951/ 2020; Cass. 19434/ 2019; Cass. N. 30927/2018, Cass. Sez. U. n. 10266/2018). Questo è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui il ricorso per cassazione, originariamente in formato analogico, succes- sivamente riprodotta in formato digitale ai fini della notifica telemati- ca ex lege n. 53/1994, munita di attestazione di conformità al docu- mento originale, che non richiedeva, quindi, la firma digitale dei di- fensori (firma che è presente, invece, in calce alla notifica a mezzo pec), essendo sufficiente l'attestazione di conformità all'originale della copia telematica notificata, secondo le disposizioni vigenti "ratione temporis" (Cass. 26102/2016; Cass. 7904/2018; Cass. 27999/2019; Cass. 23951/2020). 5. Con il primo motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973, 41, 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, 62 bis del d.l. n.331/1993, per aver il giudice d'appello indebitamente mancato di tener conto del rilievo dell'antieconomicità dell'attività svolta dalla società quale elemento di prova ulteriore ri- spetto allo scostamento tra dichiarazione e studio di settore applicato. Il secondo motivo, in relazione all'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973, 41, 42 del d.P.R. n.600 del 1973, 62 bis del d.l. n.331/1993 nonché dell'art.2697 cod. civ. per aver la CTR erroneamente applicato il criterio di riparto dell'onere del- la prova tra Amministrazione e contribuente, avendo ritenuto che l'Agenzia dovesse d'ufficio tener conto della crisi del settore siderurgi- co a Taranto. Con il terzo motivo, ai fini dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., si deduce anche la violazione degli artt.2 del cl.lgs. n.546/92, 277 e 112 cod. proc. civ. perché secondo l'Agenzia la CTR non avreb- be dovuto caducare l'atto impositivo, e piuttosto compiere un accer- tamento sul merito della pretesa tributaria e della sua misura. 6. I motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati con- giuntamente e sono inammissibili. La Corte rammenta che «La proce- dura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazio- ne dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di pre- sunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale fase, infatti, quest'ulti- mo ha la facoltà di contestare l'applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l'ufficio - ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte - ad integrare la motivazione dell'atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento. Tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il con- tribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia at- tività di allegazione, l'ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disalli- neamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri.». (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 21754 del 20/09/2017, Rv. 645461 - 02 conforme a Cass. Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009, Rv. 610691 - 01). 7. Orbene, nel caso di specie, innanzitutto la sentenza impugnata non fa riferimento alcuno all'esistenza di un accertamento analitico indut- tivo, limitandosi a ragionare, quanto al merito delle riprese, circa l'applicazione dello studio di settore, né le parti riprodotte dell'atto impositivo impugnato, ad es. a p.4 del ricorso, inducono a ritenere diversamente dal momento che ivi si legge chiaramente come l'avviso a p.3 affermi che quelli alla base delle riprese sono «ricavi risultanti dagli studi di settore». Ciò detto, la CTR non si è limitata a confermare la statuizione del giu- dice di prime cure ed ha correttamente applicato il canone di riparto della prova sopra richiamato. Infatti, sulla scorta di questo ha com- piuto a p.2 della sentenza una sicura valutazione della fattispecie concreta: «nella specie trattandosi di azienda le cui capacità produtti- va è fondamentalmente determinata, com'è pacifico,. dalle forniture che le sono richieste dallo stabilimento siderurgico di Taranto, è evi- dente che l'accertamento non può prescindere dalla concreta valuta- zione delle stesse». Il giudice d'appello ha quindi superato le presunzioni semplici discen- denti dall'applicazione dello studio di settore sulla base di un accer- tamento fattuale, anche sulla scorta del fatto notorio della crisi side- rurgica dello stabilimento ILVA di Taranto nel cui indotto ai fini del- l'anno di imposta oggetto di ripresa è pacificamente da collocarsi la contribuente. 8. Inoltre, l'antieconomicità pluriennale della gestione, da quanto si legge nella sintesi contenuta in ricorso, è un fatto non specificamente introdotto dall'Agenzia con la costituzione in giudizio in primo grado, non essendo sufficiente il semplice richiamo generico all'atto impositi- vo, e dedotto solo in sede di memorie illustrative. In ogni caso, l'ac- certamento della CTR basato sul fatto notorio della crisi del settore siderurgico a Taranto pare pienamente logico e adeguato a superare la pure generica e meramente ipotetica considerazione dell'Agenzia secondo cui la diminuzione di commesse da parte dell'ILVA ben pote- va essere compensata da eventuali maggiori commesse provenienti da terzi. 9. Infine, l'accertamento della CTR è mirato sul contenuto della prete- sa tributaria alla luce della fattispecie concreta, e ha portato al supe- ramento della presunzione semplice discendente dall'applicazione del- lo studio di settore, con conferma del contenuto della dichiarazione fiscale presentata per l'anno di imposta, com'era facoltà del giudice del merito fare. 10. Al rigetto del ricorso segue il regolamento delle spese di lite se- condo soccombenza, liquidate come da dispositivo. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla preno- tazione a debito, non sussistono i presupposti per il versamento del- l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro