CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28981/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 gennaio 1996; avverso la sentenza n. 533/2024 del Tribunale di Velletri del 12 febbraio 2024; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. - 6 AGO, 2025 [OSCURATO:PERSONA] Luall [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza pronunziata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il 12 febbraio 2024 il Tribunale di Velletri ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, per avere detenuto a fini di spaccio gr 1,476 di sostanza stupefacente del tipo marijuana e gr 5,546 di sostanza stupefacente del tipo hashish, idonee rispettivamente alla preparazione di 4 e di 60 - la pena concordata di mesi 4 di reclusione ed euri 1.000,00 di multa. Oltre a tale statuizione il Tribunale di Velletri disponeva altresì, oltre alla sospensione condizionale della pena ed il beneficio della non menzione della condanna sui certificati penali dell'imputato spediti a richiesta dei privati, anche la confisca e la distruzione dello stupefacente e "degli ulteriori reperti in sequestro". Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa del [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo di doglianza, avente ad oggetto la carenza di motivazione in punto di confisca. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Osserva il Collegio che per costante giurisprudenza di questa Corte, anche in caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. l'organo giudicante, ove corredi il provvedimento di applicazione di pena anche di un'accessoria confisca, è tenuto a motivare le ragioni per le quali il provvedimento ablatorio si ritiene necessario o, comunque, opportuno. In tale senso, infatti, è precisa la ermeneusi di questa Corte, laddove in essa è chiarito che in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca (Corte di cassazione, Sezione I penale, 4 maggio 2021, n. 17092, rv 281358); tale obbligo di motivazione, ove relativo alla confisca diretta del profitto del reato, deve essere parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (Corte di cassazione, Sezione II penale, 11 aprile 2022, n. 13915, rv 283081).Nel caso di specie il Tribunale di Velletri, nel puntualizzare che la confisca in questione ha avuto ad oggetto, ai sensi dell'art. 85, comma 3, del dPR n. 309 del 1990 (che disciplina la confisca delle sostanze stupefacenti) la confisca appunto dello stupefacente nella cui detenzione a fini di spaccio è stato rinvenuto il prevenuto ha adeguatamente assolto, stante la natura obbligatoria della misura una volta che sia intervenuta la irrogazione di una sanzione amministrativa ovvero penale, l'onere motivazionale necessario onde legittimare l'adozione della misura di sicurezza. E' ben vero che il Tribunale ha aggiunto a tale provvedimento, senza ulteriori specificazioni motivazionali, anche quello relativo alla definitiva ablazione "degli ulteriori reperti in giudiziale sequestro" - ai quali non apparirebbe, primo visu, pertinente la citata disposizione legislativa, dovendo ritenersi che non più della sostanza stupefacente si stia trattando - ma, ritiene il Collegio, che sarebbe stato onere del ricorrente, ai fini della specificità del ricorso, precisare quali fossero gli ulteriori reperti in sequestro onde potere verificare se di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, cod. pen., si fosse trattato o meno. La circostanza che, invece, il ricorrente si sia limitato a lamentare il fatto che il provvedimento di confisca fosse stato adottato in assenza di motivazione, senza pertanto addurre elementi che - escludendo trattarsi di confisca obbligatoria in caso di sentenza di patteggiamento - avrebbero reso necessaria una sia pur succinta motivazione, fa sì che la impugnazione proposta si presenti inammissibilmente generica. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1