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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1993

ECLI:EU:C:1993:869
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61993C0037

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 9 novembre 1993 ( *1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente,

[OSCURATO:PERSONA],

1. Nel presente ricorso per inadempimento la Commissione ha concluso che la Corte voglia: — constatare che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, lasciando sussistere nella normativa belga alcune disposizioni in virtù delle quali taluni impieghi della gente di mare, diversi da quelli di capitano e di comandante in seconda, sono riservati ai cittadini belgi, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'art. 48 del Trattato CEE e degli artt. 1 e 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612; — condannare il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio alle spese.

2. Il governo del [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non contesta che le disposizioni della normativa belga censurate dalla Commissione sono in contrasto con il diritto comunitario.

Esso si limita a far valere che sono stati ora elaborati progetti di legge che modificano queste disposizioni onde adeguarle al diritto comunitario.

Secondo il governo belga, la Commissione ha ricevuto comunicazione di questi progetti che saranno sottoposti agli organi legislativi competenti non appena la Commissione li avrà approvati.

3. Nel parere motivato 23 aprile 1991 la Commissione aveva invitato il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio a porre fine all'inadempimento contestato entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica del parere motivato.

Orbene, è chiaro che fino alla conclusione della fase scritta del procedimento (e probabilmente a tutt'oggi) questo non è avvenuto, benché il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio abbia dichiarato fin dal 13 giugno 1991, in risposta al summenzionato parere motivato, di aver deciso di adeguare la normativa belga nel senso auspicato dalla Commissione. [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non ha addotto alcun motivo a giustificazione di tale ritardo.

4. Stando così le cose, posso soltanto proporre alla Corte di accogliere le conclusioni della Commissione. ( *1 ) Lingua originale: il tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61993C0037 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] presentate il 9 novembre 1993 ( *1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, [OSCURATO:PERSONA], 1. Nel presente ricorso per inadempimento la Commissione ha concluso che la Corte voglia: — constatare che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, lasciando sussistere nella normativa belga alcune disposizioni in virtù delle quali taluni impieghi della gente di mare, diversi da quelli di capitano e di comandante in seconda, sono riservati ai cittadini belgi, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'art. 48 del Trattato CEE e degli artt. 1 e 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612; — condannare il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio alle spese. 2. Il governo del [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non contesta che le disposizioni della normativa belga censurate dalla Commissione sono in contrasto con il diritto comunitario. Esso si limita a far valere che sono stati ora elaborati progetti di legge che modificano queste disposizioni onde adeguarle al diritto comunitario. Secondo il governo belga, la Commissione ha ricevuto comunicazione di questi progetti che saranno sottoposti agli organi legislativi competenti non appena la Commissione li avrà approvati. 3. Nel parere motivato 23 aprile 1991 la Commissione aveva invitato il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio a porre fine all'inadempimento contestato entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica del parere motivato. Orbene, è chiaro che fino alla conclusione della fase scritta del procedimento (e probabilmente a tutt'oggi) questo non è avvenuto, benché il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio abbia dichiarato fin dal 13 giugno 1991, in risposta al summenzionato parere motivato, di aver deciso di adeguare la normativa belga nel senso auspicato dalla Commissione. [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non ha addotto alcun motivo a giustificazione di tale ritardo. 4. Stando così le cose, posso soltanto proporre alla Corte di accogliere le conclusioni della Commissione. ( *1 ) Lingua originale: il tedesco.
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