CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 20097/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troRoma Capitale, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n.2447/2022 depositata il 30/05/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleStanislao [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.Numero registro generale 665/2023Numero sezionale 26/2026Numero di raccolta generale 20097/2026Data pubblicazione 16/06/2026Uditi per delega dei difensori del ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA](accoglimento del ricorso) e per il controricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA](rigetto del ricorso).1. Con atto di appello depositato il 4 giugno 2021 Roma capitaleimpugnava la sentenza n. 9393 del 2020 depositata il 25 novembre2020, con la quale la CTP di Roma aveva accolto il ricorso propostodalla contribuente, [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinariaavverso l’avviso di accertamento n. 4531 per imu 2016.2. La CTR del Lazio accoglieva l’appello affermando che il regimeagevolativo del comma 6, dell’art. 10, d. lgs. n. 504 del 1992, èesclusivamente riferito agli immobili compresi nel fallimento e nellaliquidazione coatta amministrativa, atteso che nessun riferimentoviene fatto alla procedura dell’amministrazione straordinaria; ladisciplina integra una deroga al regime impositivo generale e deveritenersi di stretta interpretazione, non suscettibile di interpretazioneanalogica; evidenziando le diverse finalità della procedurafallimentare rispetto all’amministrazione straordinaria.3. Propone ricorso per cassazione la contribuente con due motividi ricorso, integrati da successive memorie;4. Roma capitale ha depositato controricorso con richiesta dirigetto del ricorso;5. con ordinanza interlocutoria del 9/09/2025 è stata disposta ladiscussione in pubblica udienza in relazione alle questioni di dirittoche pone il ricorso introduttivo;6. La Procura generale della Cassazione, sostituto procuratoregenerale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte,ribadite in udienza, di rigetto del ricorso;7. le parti in udienza hanno concluso come da verbale.Numero registro generale 665/2023Numero sezionale 26/2026Numero di raccolta generale 20097/2026Data pubblicazione 16/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi con il raddoppiodel contributo unificato; le spese in considerazione delconsolidamento della giurisprudenza della Cassazione solo dopo laproposizione del ricorso devono compensarsi interamente.2. Con il primo motivo di ricorso la contribuente prospetta lasussistenza di un giudicato esterno in relazione alla sentenza dellaCTR Lazio n. 1582/03/2022, passata in giudicato in quanto nonimpugnata (anno di imposta 2018). Dopo la proposizione del ricorsoper cassazione erano passate in giudicato anche le sentenze relativeagli anni di imposta 2014 e 2017 (sent. CTR 526 del 2023 e 3670 del2024).Il motivo risulta infondato. A prescindere dalla tempestivitàdell’eccezione di giudicato (la Procura generale la contesta) deverilevarsi, prioritariamente, che il giudicato non può rilevare per lequestioni di diritto.Questa Corte di Cassazione ha ritenuto configurabile il giudicatoesterno anche nelle ipotesi di imposte periodiche, quando gli elementiconsiderati dalle decisioni passate in giudicato hanno carattere stabileo tendenzialmente permanente, mentre non riguarda gli elementivariabili destinati a modificarsi nel tempo (Sez. 5 - , Sentenza n.25516 del 10/10/2019, Rv. 655438 – 01; Sez. 5 - , Ordinanza n.5766 del 03/03/2021, Rv. 660691 – 01).Nel caso in giudizio le sentenze passate in giudicato prodottedalla contribuente riguardano non gli elementi della fattispecie stabili,pure rimessi in discussione nel ricorso per cassazione da parte dellacontribuente, ma questioni di diritto che, in quanto tali, non sonosuscettibili di passare in giudicato, in qualsiasi modo decise: «In temadi giudicato esterno, l'interpretazione delle norme giuridiche compiutadal giudice non può mai costituire limite all'attività esegeticaNumero registro generale 665/2023Numero sezionale 26/2026Numero di raccolta generale 20097/2026Data pubblicazione 16/06/2026esercitata da altro giudice, la quale, in quanto consustanziale allostesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può incontrarevincoli, non trovando riconoscimento, nell'ordinamento processualeitaliano, il principio dello stare decisis. (Nella specie, la S.C. haconfermato la sentenza con la quale la Commissione tributariaregionale, respingendo l'eccezione di giudicato esterno, avevaoperato un'autonoma valutazione della fattispecie oggetto di giudizio,relativamente alla legittimità del metodo utilizzato dall'Ente comunaleper la stima dell'immobile soggetto ad ICI)» (Sez. 5 - , Ordinanza n.5822 del 05/03/2024, Rv. 670813 – 01; vedi anche Sez. 5, Sentenzan. 23723 del 21/10/2013, Rv. 628972 - 01).3. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione efalsa applicazione degli art. 10, sesto comma, d. lgs. n. 504 del 1992,9, settimo comma, d. lgs. n. 23 del 2011, art. 27, 36, 73 d. lgs. 270del 1999, art. 12 e 14 preleggi, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ.Il motivo è infondato. Deve darsi continuità all’orientamentodella Corte sul punto, espresso ultimamente da Sez. Tributaria sent.N. 14026 del 2025, che il collegio condivide.La questione posta con il motivo attiene all’accertamento se ladisposizione dettata dall’art. 10, comma 6, d.lgs. n. 504 del 1992(applicabile ratione temporis) sia applicabile anche alle procedure diamministrazione straordinaria che si svolgono ai sensi del (alloravigente) d.lgs. n. 270 del 1999, quando il programma di liquidazionenon preveda la continuità aziendale. Occorre ricordare che ladisciplina prevista in materia di IMU dall’art. 10, comma 6, del d.lgs.n. 504/1992, consente alle imprese in fallimento ed in liquidazionecoatta amministrativa di differire il versamento dell’IMU dovuta sugliimmobili ricompresi nel fallimento, al momento in cui si perfeziona lacessione degli stessi. In ordine alle disposizioni di riferimento va, inNumero registro generale 665/2023Numero sezionale 26/2026Numero di raccolta generale 20097/2026Data pubblicazione 16/06/2026primo luogo, richiamato l’art. 36 del d.lgs. 270/1999 (Disposizioniapplicabili all'amministrazione straordinaria) che assimila dettaprocedura alla L.C.A.; la norma stabilisce, in particolare, che: “1. Perquanto non previsto dal presente decreto, si applicano alla proceduradi amministrazione straordinaria, in quanto compatibili, le disposizionisulla liquidazione coatta amministrativa, sostituito al commissarioliquidatore il commissario straordinario”. Viene pure in rilievo l’art. 73(Cessazione dell'esercizio dell'impresa), d.lgs. citato che così dispone:“1. Nei casi in cui è stato autorizzato un programma di cessione deicomplessi aziendali, se nel termine di scadenza del programma,originario o prorogato a norma dell'articolo 66, è avvenuta laintegrale cessione dei complessi stessi, il tribunale, su richiesta delcommissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto lacessazione dell'esercizio dell'impresa. 2. Il decreto è affisso ecomunicato al Ministero dell'industria e all'ufficio del registro delleimprese a cura del cancelliere […] 3. A far data dal decreto previstodal comma 1 l'amministrazione straordinaria è considerata, ad ognieffetto, come procedura concorsuale liquidatoria. 4. La liquidazionedegli eventuali beni residui acquisiti all'attivo è effettuata secondo ledisposizioni previste dagli articoli 42, 62, 64 e 65”. In particolare, laprima norma ha indotto una parte della dottrina ed anche dellagiurisprudenza di merito ad affermare che, in virtù del rinvio operatodall’art. 36, citato, debbano ritenersi applicabili anche allaamministrazione straordinaria, quando non diversamente stabilito,non solo le norme che disciplinano lo svolgimento della proceduraconcorsuale di liquidazione coatta amministrativa, ma anche quelleche concernono profili non strettamente procedimentali. L’art. 36, insostanza, secondo i sostenitori di tale impostazione, richiamerebbetutto il coacervo delle disposizioni applicabili alla liquidazione coattaNumero registro generale 665/2023Numero sezionale 26/2026Numero di raccolta generale 20097/2026Data pubblicazione 16/06/2026amministrativa anche quando non funzionali ad integrare le lacunedella disciplina dettata dal d.lgs. n. 270/1999.4. Il primo profilo da affrontare è se ci si trovi in presenza omeno di una norma agevolativa. Osserva questo Collegio che apparefondata la tesi, secondo cui la norma preveda una disposizioneagevolativa.Si è affermato, da parte della dottrina, che il mero differimentotemporale del pagamento dell’IMU non possa costituireun’agevolazione fiscale, seppure esso sia stato disposto da una legge;il che consentirebbe di affermare che non ci si trovi in presenza diuna norma di carattere eccezionale, bensì di una norma ordinaria.Essa, infatti, non implicherebbe alcuna deroga ai principi generali diapplicazione del tributo IMU in quanto non ne modifica la baseimponibile, né l’aliquota del prelievo, né dispone nuove esclusioni oesenzioni rispetto a quelle contenute nell’impianto normativo cheregola il tributo; essa dispone solamente il differimento dei tempi delsuo pagamento. La tesi è, quindi, quella di una possibileinterpretazione “estensiva” della norma, tesi la quale muove dallaconsiderazione secondo cui nell’ipotesi in cui la procedura diamministrazione straordinaria sia finalizzata alla liquidazione dei benidell’imprenditore, e non anche alla prosecuzione della sua attività,tale tipologia di procedura concorsuale, sia sotto il profilo funzionaleche strutturale, presenta importanti punti di contatto con laprocedura fallimentare, specie sotto il profilo del rispetto della parcondicio creditorum e del regime dei crediti (in tal senso viene ilrilievo l’art. 20 della richiamata legge che disciplina l’amministrazionestraordinaria, secondo cui “1. I crediti sorti per la continuazionedell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitoredopo la dichiarazione dello stato di insolvenza sono soddisfatti inprededuzione, a norma dell'articolo 111, primo comma, numero 1),Numero registro generale 665/2023Numero sezionale 26/2026Numero di raccolta generale 20097/2026Data pubblicazione 16/06/2026della legge fallimentare”.). Tuttavia, deve rilevarsi che plurime ragionidepongono nel senso della configurabilità di una vera e propriaagevolazione, come, peraltro, già affermato da questa Corte con lepronunzie Cass. nn. 7397/2019 e 19681/2023, nonché Sentenza n.14026 del 2025, udienza del 25 febbraio 2025, pubblicazione del 26maggio 2025, dovendosi ritenere pienamente condivisibili leargomentazioni ivi svolte. Invero, affinché una norma possa ascriversitra quelle agevolatrici non occorre che stabilisca una totale esenzionedal tributo ma appare sufficiente che, come nel caso in esame, dettiun regime speciale che esenta il contribuente dal pagamento diinteressi e sanzioni o prevede tempi e modi di pagamento differentida quelli ordinari.In dottrina si parla, in generale, di agevolazione quando si è inpresenza di una deroga al regime ordinario. Si è affermato chel’effetto dell’agevolazione è sempre la diminuzione del pesodell’imposta da ottenersi tramite i più disparati strumenti: esenzioni,deduzioni dalla base imponibile, detrazioni dell’imposta, riduzionedelle aliquote, regimi sostitutivi, sospensione dell’imposta, creditid’imposta.L’art. 10, comma 6, d.lgs. n. 504/1992 è connotato, invero dauna chiara funzione agevolativa, prevedendo, per i contribuentisottoposti a fallimento ovvero a liquidazione coatta amministrativa,un regime più favorevole, in punto di (più elastico) periodo d’impostadel tributo e di esclusione della debenza di sanzioni ed interessi,elemento questo che evidenzia la natura “eccezionale” della norma.D’altra parte, al di là delle indubbie “affinità”, sotto il profilo tecnicoliquidatorio, fra procedure, trattasi pur sempre di procedureconcorsuali “ontologicamente” diverse e con presupposti, finalità edeffetti non certo sovrapponibili. Né rileva, in modo determinante, cheil tribunale competente abbia dichiarato la cessazione dell’esercizioNumero registro generale 665/2023Numero sezionale 26/2026Numero di raccolta generale 20097/2026Data pubblicazione 16/06/2026dell’impresa e disposto la dismissione dei beni per il soddisfacimentodei crediti ammessi al passivo (art. 73 del d.lgs. 8 luglio 1999, n.270), atteso che l’eccezionalità dell'art. 10, comma 6, del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504, prescinde dai possibili sbocchi proceduralidell’amministrazione straordinaria. Del resto, nel campo tributarioesistono altri regimi “speciali” circoscritti solamente a taluneprocedure. Ad esempio, in materia di imposte sui redditi, l’art. 183,del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (in seguito T.U.I.R.), come noto,dispone che il reddito del periodo che intercorre, indipendentementedalla sua durata, dalla dichiarazione di fallimento al termine dellaprocedura fallimentare (c.d. maxi-periodo fallimentare) è determinatoin misura pari alla differenza tra il patrimonio netto iniziale(determinato sulla base del bilancio redatto dal curatore ai sensi delcomma 1 della disposizione in commento) ed il “residuo attivo”.Peraltro, il patrimonio netto è considerato nullo, qualora le passivitàsiano pari o superiori alle attività, da che ne consegue che, fino a chele attività non abbiano superato le passività, non potrà configurarsinessuna emersione di materia imponibile. Analoghe esigenze hanno,poi, condotto il legislatore a adottare previsioni particolari in materiadi determinazione del reddito delle imprese in concordato preventivo.In tale ottica gli artt. 86, comma 5, e 88, comma 4, del T.U.I.R.dispongono l’irrilevanza fiscale, rispettivamente, delle plusvalenzeemergenti dalla cessione di beni ai creditori in sede di concordatopreventivo, e delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione deidebiti dell’impresa a seguito della omologazione della propostaconcordataria.4. 1. Non può del resto sottacersi che il rinvio operato dall’art. 36d.lgs. n. 270 del 1999 è evidentemente finalizzato a regolamentare losvolgimento della procedura concorsuale di amministrazionestraordinaria relativamente agli aspetti che non siano stati oggetto diNumero registro generale 665/2023Numero sezionale 26/2026Numero di raccolta generale 20097/2026Data pubblicazione 16/06/2026normazione esplicita. Non è, invece, plausibile che detto richiamopossa essere letto nel senso che ogni disposizione riferibile allaliquidazione coatta deve considerarsi applicabile, automaticamente,anche alla amministrazione straordinaria.Alla luce di tali considerazioni si deve concludere affermando cheil rinvio di cui all’art. 36 d.lgs. n. 270 del 1999 non è dirimente. Nonappare, del resto, in alcun modo ipotizzabile la praticata integrazione“estensiva” della disposizione in esame, con applicazione del citatoregime anche agli immobili detenuti da imprese che abbiano avviatouna procedura di amministrazione straordinaria di tipo liquidatorio.Va ricordato che secondo le Sezioni unite di questa Corte (vediCass. civ., sez. un. 3 giugno 2015, n. 11373) costituisce caposaldodell’ordinamento tributario, nonché «principio assolutamenteconsolidato nella giurisprudenza di questa Corte e condiviso dallaprevalente dottrina, che le norme fiscali di agevolazione sono normedi “stretta interpretazione”, nel senso che non sono in alcun modoapplicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significatoletterale».Invero, puntualizzano le Sezioni unite, le norme che riconosconoagevolazioni o benefici fiscali in deroga all’ordinario regimed’imposizione «sono norme ad interpretazione stretta, in quantorigorosamente legata al dato letterale. Ed è la centralità stessa delcriterio nel sistema dell’imposizione, al fine del perseguimento degliequilibri cui l’imposizione deve mirare in ottemperanza ai principi dicui agli artt. 23, 53 e 81 Cost. (cfr. C. cost. 10/2015) […]» a rendereineludibile l’osservanza di tale principio. A questo riguardo, attesa la“specialità” dell’ordinamento tributario, l’interpretazione analogicanon può trovare applicazione né per le norme impositive, né perquelle sanzionatorie e/o agevolative.Numero registro generale 665/2023Numero sezionale 26/2026Numero di raccolta generale 20097/2026Data pubblicazione 16/06/2026Non appare possibile ipotizzare che il d.lgs. n. 504/1992 possaessere interpretato oltre il suo tenore letterale per ovviare ad unapossibile dimenticanza del legislatore cui occorre rimediareproponendo una lettura costituzionalmente orientata delle norme inesame. A conferma di tale conclusione oltre al rilievo dellainapplicabilità dell’art. 10, citato, al di fuori dei casi espressamentecontemplati in virtù dell’art. 14 delle preleggi, va richiamato, in modosignificativo, l’art. 1, comma 768, ultimo periodo, della legge 27dicembre 2019, n. 160 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’annofinanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”), intema di c.d. “nuova IMU”, che ha conservato una formulazionesimilare alla norma previgente, secondo cui: «Per gli immobilicompresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, ilcuratore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dellatassa dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsualeentro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimentodegli immobili», ribadendo l’esclusione dal beneficio per le imprese ele società in amministrazione straordinaria. Poiché il d.lgs. n. 270 del1999 era già entrato in vigore e, dunque, la previsione avrebbepotuto essere colmata nel 2019 quando è stata introdotta la nuovaIMU, in tale ultima occasione, ove il legislatore lo avesse voluto,avrebbe potuto estendere la disciplina di favore a tutte le procedureconcorsuali con finalità solo liquidatorie, in quanto tali caratterizzateda una eadem ratio, dato questo che appare suffragare lainterpretazione della normativa in esame nei termini anzi espressi.5. Nel dare continuità ai richiamati precedenti, il motivo va,dunque, rigettato alla stregua del seguente principio di diritto: “Ladisciplina dell’art. 10 d.lgs. 504/1992, integrando una deroga alregime impositivo generale, è da ritenersi di stretta interpretazione epoiché tale norma fa espresso riferimento al fallimento e allaNumero registro generale 665/2023Numero sezionale 26/2026Numero di raccolta generale 20097/2026Data pubblicazione 16/06/2026liquidazione coatta amministrativa, non è possibile farne applicazioneanalogica ovvero “estensiva” all’amministrazione straordinaria ancheallorquando abbia finalità liquidatoria”. P.Q.MRigetta il ricorso;spese compensate;Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 13/01/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]