CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 01785/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il primo marzo 2021 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna — inflitta dal Tribunale della stessa città — di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per essersi sostituito ad [OSCURATO:PERSONA] nella stipula di due contratti — avvenuta mediante contatto con un operatore telefonico — per la fornitura di energia elettrica con la società A2A. 2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, che ha affidato le censure ad un solo motivo. Secondo la parte, la sentenza impugnata sarebbe violativa delle norme del codice del consumo, perché il contratto non si era concluso con la sola conversazione telefonica e sarebbe viziata altresì per mancata assunzione di prova decisiva, prova consistente nell'acquisizione dei file audio relativi alla conversazione tra l'operatore della A2A e colui che concluse il contratto e nell'audizione dell'operatore predetto 3. Il giorno 8 ottobre 2021, il difensore del ricorrente ha depositato una memoria (che reca anche l'indicazione "motivi aggiunti"), in cui ha ulteriormente illustrato le ragioni del ricorso, sostenendo la mancata assunzione di prova decisiva o il vizio di motivazione quanto all'omessa acquisizione del file audio con la conversazione con l'operatore della A2A o quanto al mancato esame dell'operatore telefonico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto composto di argomentazioni disorganiche, che tendono solo ad ottenere una diversa lettura del compendio probatorio rispetto a quella della Corte di merito, che ha, invece, fornito una risposta lineare alle doglianze dell'appellante, evidenziando come convergessero, nel senso del coinvolgimento dell'imputato, le circostanze che i contratti andavano a servire due utenze in uso al Leoni (relative ad immobili risultati dalle indagini nella sua disponibilità) e che l'interlocutore telefonico dell'operatore A2A avesse fornito a quest'ultimo, in fase di conclusione dei contratti, proprio il numero del prevenuto. La circostanza — dedotta dal ricorrente — che, secondo il codice del consumo, quei contratti non sarebbero validi, oltre ad essere generica per come impostata nel ricorso originario, non tiene conto della fattispecie per cui si procede, rispetto alla quale rileva la falsità personale in sé e non che, in tesi, essa non sarebbe stata proficua; ciò in quanto, per integrare un falso, è sufficiente l'attività mistificatoria, a prescindere dalle possibilità di un concreto e proficuo sviluppo della falsificazione. Né milita — a favore della tesi del ricorrente — il "fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio" di cui si legge nella disposizione codicistica, che riguarda il coefficiente soggettivo e non già l'effettiva idoneità dell'azione ad ottenerlo; questa Corte, infatti, insegna che integra il delitto di sostituzione di persona la condotta ingannevole che induce il soggetto passivo in errore sull'attribuzione all'agente di un falso nome o di un falso stato o di false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici, non essendo invece necessario il raggiungimento del vantaggio perseguito, che attiene al dolo specifico del reato (Sez. 5, n. 11087 del 15/12/2014, dep. 2015, Volpicelli, Rv. 263103; Sez. 5, n. 2543 del 21/12/1984, dep. 1985, Barbieri, Rv. 168349). 2. L'inammissibilità del ricorso principale produce i suoi effetti anche su quello aggiunto, a lume dell'art. 585, comma 4, ultimo periodo cod. proc. pen., né l'inammissibilità del ricorso principale può essere sanata dai motivi formulati ai sensi dell'art. 585, comma 4, codice di rito (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente aola [OSCURATO:PERSONA] TD 3 ,CQZ UotA.2591.