CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 46293/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 1° luglio 2020, per il reato di ricettazione di un telefono cellulare. 2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputata deducendo, con unico motivo, vizio della motivazione, ritenuta illogica e contraddittoria, per avere rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria evidenziando le precarie condizioni economiche dell'imputata con argomento contraddittorio rispetto al rilevato carattere di particolare tenuità del fatto attestato dal riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio secondo il quale «la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice ed è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, poiché la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, secondo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata» (Sez. 4, n. 37533 del 09/06/2021, Pizziconi, Rv. 281928 - 01; in termini, Sez. 3, n. 17103 del 08/03/2016, Bolognini, Rv. 266639 - 0; Sez. 6, n. 36639 del 10/07/2014, Sgura, Rv. 260333 - 0; Sez. 3, n. 13845 del 12/02/2008, Diasse, Rv. 239689 - 0). Del resto, la valutazione discrezionale affidata al giudice va condotta tenendo conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche. La Corte territoriale, nel motivare il diniego della richiesta sostituzione della pena detentiva inflitta richiamando la circostanza dell' "evidente insolvibilità" dell'imputata, ha fatto riferimento ad un criterio palesemente errato; né può giustificare il diniego l'asserita "maggiore afflittiva e funzione rieducativa della pena" detentiva, trattandosi di argomento che si pone in dichiarato contrasto con la funzione e l'obiettivo assegnato al sistema della sostituzione delle pene detentive brevi (Sez. Unite, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274), specie in considerazione del contestuale riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta (Sez. 2, n. 21459 del 07/03/2019, Diouf, Rv. 276064 - 0) e dell'omessa indicazione di elementi di fatto da cui apprezzare la gravità della condotta o la rilevanza dell'offesa arrecata. 2. La sentenza deve, pertanto, essere annullata unicamente in relazione alla valutazione della richiesta di sostituzione della pena detentiva, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla conversione della pena detentiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte