CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 43257/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011. 2. Ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi con i quali denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di: diniego delle circostanze attenuanti generiche, commisurazione della pena, riconoscimento della recidiva. 3. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte sono meramente riproduttive dei motivi di appello, che hanno trovato già adeguata, sia pure sintetica risposta nella sentenza impugnata. 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]