CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 49525/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Ardore il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Messina, in veste di giudice del riesame, rigettava l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che, in relazione ad un procedimento ex artt. 73 e 80 I. 6 ottobre 1990, n. 390, aveva negato la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con applicazione del dispositivo elettronico di cui all'art. 275-bis, comma 1, cod. proc. pen. 2. Avverso tale ordinanza presenta ricorso il difensore dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale presenta un unico motivo, in cui eccepisce violazione di legge penale e vizio di motivazione dell'ordinanza sotto il profilo delle esigenze cautelari, con riferimento ai delitti di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti. Il provvedimento impugnato violerebbe i principi di diritto che impongono di disporre la custodia cautelare soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate (art. 275 cod. proc. pen.), a seguito di valutazione da svolgere in concreto, sulla base di elementi specifici e non di mere congetture (art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen.), e senza desumere concretezza ed attualità del pericolo esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede (art. 274, comma 1, lett. c, cod. proc. pen). Quindi, nega sussista il rischio di reiterazione del reato, essendo l'indagata incensurata e soggetta da sei mesi ad un ininterrotto e perdurante stato carcerario. Ritiene che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, Irilli avrebbe tenuto un comportamento collaborativo, avendo affermato nell'immediatezza dell'arresto e poi confermato in sede di interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari che «l'illecito trasporto le era stato affidato da un soggetto di nome Antonio di [OSCURATO:PERSONA], a fronte di un corrispettivo pari a € 900». Lamenta, infine, il silenzio della motivazione sulle ragioni per cui le esigenze cautelari non possono essere tutelate mediante l'impiego del braccialetto elettronico, stante il ruolo di corriere della sostanza stupefacente che impedirebbe il pericolo di recidivanza. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è reiterativo di censure già inutilmente mosse al Tribunale del riesame e da questo rigettate con motivazione completa e privo di vizi logici, vieppiù manifesti. 2. Sul punto del giudizio di adeguatezza della misura, la motivazione muove dalla «notevole quantità di sostanza stupefacente custodita ed accuratamente occultata all'interno della autovettura di proprietà di Irelli e dalla stessa condotta lungo un percorso senz'altro non ridotto», in uno con la «tipologia della stessa (cocaina)», desumendone che tali dati «costituiscono elementi altamente sintomatici dell'inserimento dell'imputata in un più ampio contesto criminale [...], peraltro desumibile dalla circostanza per cui, in sede di perquisizione, sono stati rinvenuti nella disponibilità delle tre imputate ben cinque telefoni cellulari, la cui detenzione, anche alla luce delle rappresentate condizioni economiche precarie delle stesse [...] non è allo stato giustificabile se non ritenendo che alcuni di essi fossero utilizzati per comunicazioni inerenti il trasporto illecito». Il provvedimento, dunque, lungi dal motivare soltanto a partire dalla gravità del titolo di reato, valorizza specifiche e concrete circostanze del fatto. Quanto alle esigenze cautelari, l'atteggiamento non collaborativo dell'indagata è espressamente desunto dal fatto che Irilli avrebbe inizialmente negato di essere a conoscenza del fatto che nella sua auto era nascosta la sostanza stupefacente, salvo fornire, successivamente, elementi di conoscenza peraltro generici. Infine, a fronte delle rilevate esigenze cautelari, i giudici forniscono una coerente spiegazione dell'inadeguatezza della misura chiesta in sostituzione dall'indagata, affermando, in particolare, che «la circostanza che i fatti siano maturati nell'ambiente in cui la Irilli dimora e, stando alle dichiarazioni della stessa, proprio all'interno della sua abitazione, consente [...] di elidere qualunque dubbio in ordine all'inadeguatezza della cautela domiciliare, anche con l'applicazione del braccialetto elettronico, essendo attuale e concreto il rischio che l'imputata - che nell'offrirsi come corriere in una tratta notoriamente soggetta a controlli e nel portare con sé anche la giovane figlia e un'amica di quest'ultima (entrambe del 2000), ha dimostrato la propria spregiudicatezza - se non allontanata dal luogo in cui i fatti hanno tratto origine (e, sul punto, la difesa non ha avanzato peraltro alcuna soluzione alternativa) - possa reiterare, anche in regime domiciliare, condotte della medesima specie, prestandosi, proprio in ragione dell'emersa disinvoltura nel commettere la condotta commissionatale, a ruoli diversi da quello di trasportatore ma altrettanto pregni di disvalore penale». 3. Per le esposte ragioni, il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre