CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 00908/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 6735-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA].); -intimata - avverso la sentenza n. 4072/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/08/2019 R.G.N. 5207/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto contributi R.G.N.6735/2020 Cron. Rep. Ud.11/12/2025 RILEVATOCHE In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Napoli rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso cartella esattoriale emessa dall’Inps e avente ad oggetto contributi dovuti all’ex gestione ENPALS in relazione a collaboratori dell’appaltatore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., i quali svolgevano attività di intrattenimento turistico presso alberghi e resort a Ischia. La Corte riteneva, alla luce delle deposizioni testimoniali, dei verbali ispettivi e dei contratti di collaborazione,che il personale svolgessenon solo mansioni di accoglienza o indirizzamento degli ospiti, ma anche di intrattenimento serale enelle spiagge. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per un motivo. L’Inps resiste con controricorso, mentre è rimasto intimato il concessionario Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]. In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deduce omesso esame di fatto decisivo, ovvero delle risultanze istruttorie di causa. Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha valutato, nell’ambito del suo potere di libero apprezzamento ex art.116 c.p.c., il quadro probatorio acquisito e ha concluso che: alla luce delle deposizioni testimoniali, dei verbali ispettivi e dei contratti di collaborazione, il personale svolgeva non solo mansioni di accoglienza o indirizzamento degli ospiti, ma anche di intrattenimento serale enelle spiagge. Il motivo non deduce alcun omesso esame di uno specifico fatto storico, bensì si limita a opporre che, diversamente da quanto valutato dalla Corte, né dai verbali ispettivi né dalle prove testimoniali risultava che i collaboratori svolgessero attività d’intrattenimento serale; esclusivamente facevano accoglienza agli ospiti, mentre altre figure professionali avevano il compito, da contratto, di fare gli intrattenitori. Il motivo nella sostanza critica l’apprezzamento compiuto dal collegio, che non ha omesso in realtà alcun fatto decisivo – non allegato nel motivo – ma ha solo valutato il panorama istruttorio in senso contrario a quello inteso dalla ricorrente. Va richiamato il principio per cui ove si deduca che il giudiceha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile ai sensi del novellato art.360, co.1, n.5 c.p.c. (Cass. S.U. 20867/20). Ma, come già detto, il motivo non rispetta i requisiti del n.5 dell’art.360 c.p.c. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese verso l’Inps, mentre nulla si deve pronunciare nel rapporto con AdER rimasta intimata. i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell'ulteriore importo a tit