CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 novembre 2022
Cassazione n. 22538/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, con requisitoria scritta, dal PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. ( [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 29 novembre 2022 la Corte di appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione, quale aumento in continuazione sulla pena inflitta con la sentenza n. 1493/2018, per il reato di cui agli artt. 99 cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 da lui commesso in data 29/10/2018, violando l'obbligo di non rincasare dopo le ore 22.00 e di non uscire prima delle ore 7.00, imposto con la misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno emessa a suo carico in data 14/09/2018. La Corte di appello ha rinviato alla sentenza di primo grado quanto all'accertamento del fatto e della responsabilità dell'imputato, e ha respinto i motivi di appello relativi al trattamento sanzionatorio affermando che correttamente il Tribunale, nel calcolare la pena per i reati uniti in continuazione, ha ritenuto più grave il reato già giudicato con la sentenza definitiva, stante la pena più elevata irrogata, pari a tre anni e quattro mesi di reclusione, e la maggiore gravità della condotta tenuta in quella occasione, e che la recidiva contestata non può essere esclusa in quanto indice di una maggiore pericolosità sociale del soggetto. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei propri difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1 Con il primo censura la erroneità, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 606, primo comma, lett. e), cod.proc.pen., in relazione all'istituto della continuazione tra reati. Diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di appello, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che il reato più grave deve essere individuato in astratto, in base alla pena edittale prevista. Nel caso di specie i reati da unire in continuazione sono violazioni della medesima norma, ma il fatto qui giudicato è più grave dell'altro, in quanto commesso di notte, dopo le ore 22.00 e quindi quando non c'erano motivi di urgenza che giustificassero l'uscita da casa. 2.2 Con il secondo motivo censura la erroneità, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 606, primo comma, lett. e), cod.proc.pen., in relazione all'applicazione della recidiva reiterata. Essa può essere ritenuta solo a seguito di una valutazione compiuta in concreto, tenendo conto dell'attitudine a delinquere dell'imputato alla luce della peculiarità del caso. Il reato commesso non è grave né di particolare allarme sociale, avendo il Santoro violato solo la prescrizione di rimanere in casa dopo le ore 22.00, violazione peraltro accertata alle ore 22.35 e quindi solo 35 minuti dopo l'orario stabilito. Inoltre l'imputato ha subito riconosciuto di avere commesso un grave errore, tenendo quindi un ottimo comportamento processuale. La recidiva avrebbe dovuto perciò essere esclusa, consentendo così l'applicazione di una pena più proporzionata e idonea al reale disvalore del fatto commesso. 3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha infatti respinto l'appello con motivazione completa e pienamente logica, ed ha applicato correttamente sia le norme di legge sia i principi elaborati dalla Corte di cassazione. 1.1 n primo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, confermando sul punto la sentenza di primo grado, ha calcolato la pena per i due reati ritenuti uniti in continuazione in modo conforme ai principi costantemente affermati dalla Corte di cassazione nel caso che i reati da unire in continuazione siano in parte già giudicati con sentenza irrevocabile e in parte ancora da giudicare, come nel presente caso. La Corte di cassazione ha infatti stabilito che «Nel caso di continuazione tra reati in parte decisi con sentenza definitiva ed in parte "sub iudice", la valutazione circa la maggiore gravità delle violazioni deve essere compiuta confrontando la pena irrogata per i fatti già giudicati con quella irroganda per i reati al vaglio del decidente, attesa la necessità di rispettare le valutazioni in punto di determinazione della pena già coperte da giudicato e, nello stesso tempo, di rapportare grandezze omogenee» (Sez. 2, n. 935 del 23/09/2015, dep. 2016, Rv. 265733 ed altre precedenti). Con altra, analoga pronuncia ha stabilito che «In tema di reato continuato, il giudice della cognizione, chiamato a pronunciarsi sulla continuazione tra reati sottoposti al suo giudizio ed altri già giudicati con sentenza irrevocabile, al fine di determinare il reato più grave, può fare riferimento al criterio della pena, rispettivamente da irrogarsi e già irrogata, previsto dagli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. per il giudice dell'esecuzione, onde apprezzarne e compararne la gravità.» (Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2018, Rv. 2734479). Detto principio è condivisibile e deve essere ribadito, in quanto rispetta sia la norma di cui all'art. 81, secondo comma, cod.pen., dal momento che calcola l'aumento in base alla violazione da ritenere più grave in quanto sanzionata più gravemente, sia la norma di cui all'art. 648 cod. proc. pen., relativa all'efficacia del giudicato. Nel caso di specie, peraltro, il principio stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 25939/2013, richiamata dal ricorrente, non fornisce il criterio da applicare, perché esso è relativo alla individuazione del reato più grave tra reati puniti con pene edittali diverse, mentre nel presente caso i delitti commessi dal Santoro hanno una pena edittale identica, in quanto egli ha violato, nelle due diverse occasioni, la stessa norma. 1.2 In questo caso può perciò essere applicato l'ulteriore principio, secondo cui «In tema di reato continuato, qualora il reato già giudicato e quello da giudicare, legati dall'identità del disegno criminoso, non presentino alcuna differenza nel trattamento edittale, il giudice è comunque tenuto a determinare, mediante una valutazione in concreto, quale sia il reato più grave, posto che la continuazione costituisce una "fictio juris" che non fa perdere a ciascuno dei reati sussunti nell'ambito della stessa la propria individualità giuridica, cui è connessa la conoscibilità in sede esecutiva della parte di pena riferibile ai singoli reati.» (Sez. 4, n. 19561 del 28/01/2021, Rv. 281172). La Corte di appello ha rispettato anche tale principio in quanto, con motivazione ampia e logica, ha ritenuto che il reato già giudicato fosse anche in concreto più grave di quello sottoposto alla sua valutazione, in quanto in quella diversa occasione il Santoro ha tenuto una condotta complessivamente più grave, essendo stato sorpreso fuori dal territorio del Comune in cui aveva l'obbligo di trattenersi, a bordo di un motociclo di provenienza furtiva e in possesso di sostanza stupefacente. Essa ha quindi correttamente concluso che «la pena per la violazione delle prescrizioni oggi in decisione, se autonomamente determinata, sarebbe stata inferiore a quella inflitta per i fatti già giudicati». 2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha sufficientemente motivato la decisione di non escludere la recidiva infraquinquennale e reiterata contestata al Santoro, evidenziando che le numerose condanne già riportate «ben dimostrano la sua ingravescente pericolosità sociale». Tale valutazione è logica e congrua alla luce di tali condanne, già riportate dall'imputato nonostante la sua età non avanzata. In particolare quelle intervenute per «reiterate evasioni» dimostrano la volontà del Santoro di non rispettare le prescrizioni dell'autorità, come verificatosi anche con la condotta sottoposta all'esame dei giudici di merito, e confermano perciò la sua maggiore pericolosità sociale. La sentenza impugnata ha fatto quindi corretta applicazione anche del principio stabilito dalla Corte Costituzionale n. 185/2015, citata dal ricorrente, e di quello costantemente ribadito dalla Corte di cassazione, circa la necessità di accertare, per ritenere sussistente la recidiva, la «concreta significatività del nuovo episodio in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, avuto altresì riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo» (Sez. 3, n. 30591 del 08/06/2022, Rv. 283414). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in