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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 aprile 2023

Cassazione n. 19277/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 23609/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliati in ROMA, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che li rappresentano e difendono; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all’avv.to [OSCURATO:PERSONA]- RICONDA, lo rappresenta e difende -controricorrente - Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 23609/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenzan. 2397/2019 del la CORTE D’APPELLO DI PALERMOdepositata il 6/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 23609/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 6/12/2019, la Corte d’appello di Palermo haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] l’Espressos.p.a., in solido tra loro, al risarcimento d ei danni subiti da AngelinoAlfano (all’epoca Ministro della Giustizia) a seguito della pub- blicazione, sul periodico l’[OSCURATO:SOCIETA] (edito dal [OSCURATO:PERSONA] l’Espressos.p.a. e diretto da [OSCURATO:PERSONA]), di un articolo a firma di LirioAbbate dal contenu to diffamatorio; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vatocome l’articolo a firma di [OSCURATO:PERSONA] non avesse adeguatamente rispettato il criterio della verità (anche putativa) dei fatti riportati a fondamentodel testo pubbli cato, la cui natura, insieme di cronaca e di criticapolitica, avrebbe in ogni caso imposto un più adeguato appro- fondimentoinformativo, con particolare riguardo al controllo di tutti i fatti e le circostanze concernenti la vita professionale dell’Alfano e le relativefrequentazioni o contatti con personaggi di discussa moralità; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il GruppoEditoriale l’[OSCURATO:SOCIETA]. propongono ricorso per cassazione sullabase di cinque motivi d’impugnazione; AngelinoAlfano resiste con controricorso; tuttele parti hanno depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell’art. 21 Cost., dell’art. 2043 c.c., degli artt. 51 e 595 c.p., nonché della legge n. 47/48 (in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente esclusola liceità dell’articolo oggetto di causa sulla base di un’errata applicazionedei principi elaborati dalla giurisp rudenza in tema di diffa- mazione a mezzo stampa, con particolare riferimento al canone della Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 23609/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri veritànel quadro di un articolo di riconosciuto stampo critico in rela- zionea fatti di indiscusso interesse pubblico; ilmotivo è infondato ; osservail Collegio co me, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, in tema di responsabilità civile per diffa- mazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariame nte soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all'eserciziodi tale diritto occorre, tuttavia, che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmenteputativa per le f onti da cui proviene o per altre circo- stanze soggettive (Sez. 3, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017, Rv. 646634 – 03; conf.

Sez. 3, Sentenza n. 7847 del 06/04/2011, Rv. 617513- 01) ; infatti,in tema di responsabilità aquiliana da diffamazione a mezzo stampa il significato di verità oggettiva della notizia va inteso in un duplice senso, potendo tale espressione essere intesa non solo come veritàdel fatto oggetto della notizia, ma anche come verità della notizia comefatto in sé e quindi indipendentemente da lla verità del suo con- tenuto.In quest'ultima ipotesi, peraltro, occorre che tale propalazione costituiscadi per sé un ‘fatto’ così rilevante nella vita pubblica che la stampa verrebbe certamente meno al suo compito informativo se lo tacesse,fermo restan do che il cronista ha inoltre il dovere di mettere benein evidenza che la verità non si estende al contenuto del racconto edi riferire le fonti per le doverose e conseguenti assunzioni di respon- sabilità.Questi doveri, inoltre, debbono essere adempiuti d al cronista contestualmente alla comunicazione in modo da garantire la fedeltà dell'informazione che nella specie consiste nella rappresentazione al lettore o all'ascoltatore della esatta percezione che egli ha avuto del fatto(Sez. 3, Sentenza n. 1205 del 19/01/2007, Rv. 595637 - 01) ;Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 23609/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sottoaltro profilo, varrà evidenziare come, secondo il tradizionale e consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, i n temadi azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa,la ricost ruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degliscritti, l ’ apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell ’ altrui reputazione e la valutazione dell ’ esistenza o meno dell’esimentedell’esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituiscono oggettodi accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insin- dacabiliin sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione , conla conseguenza che il controllo affidato alla Corte di cassazione è limitatoalla ver ifica dell ’ avvenuto esame, da parte del giudice del me- rito,della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fattinarrati e dell ’ interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della congruità della motivazione, secondo la previsione dell'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile ratione temporis , re- stando estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione (cfr. Sez. 1 , Ordinanza n. 2605 de l 27 /0 1 /202 3; Sez. 3, Ordinanza n. 18631 del 09/06/2022, Rv. 665016 – 01 ; Sez. 3, Ordinanza n. 5811 del 28/02/2019,Rv. 652997 - 01) ; conspecifico riferimento al requisito della ‘continenza’, la giurispru- denzadi questa Corte ha peraltro sottolineato come lo stesso debba ritenersiescluso allorquando vengano usati toni allusivi, insinuanti, de- cettivi,ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestio- nanti,al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all ’ artifi- ciosadrammatizzazione c on cui si riferiscono notizie neutre e alle vere eproprie insinuazioni (v.

Sez. 3, Sentenza n. 27592 del 29/10/2019 , Rv.655572 - 01); nelcaso di specie, la corte territoriale ha fatto corretta applicazione ditali principi, sottolineando come, nel condurre la valutazione critica Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 23609/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri del personaggio politico, l’autore dell’articolo denunciato si fosse ba- satosu circostanze di fatto che, in q uanto idonee nel loro complesso a porre in cattiva luce e ad incidere sulla reputazione del diffamato, avrebberodovuto essere accompagnate da un più adeguato approfon- dimentoe ad un più accurato controllo delle fonti, ad opera dell’autore, alfine di integrare gli estremi dell’esercizio del diritto di libera manife- stazionedel proprio pensiero ; dall’esamedei passaggi richiamati emerge con evidenza come la corte territoriale abbia espressamente e compiutamente analizzato i requisitidell’interesse pubb lico della notizia, della verità, anche puta- tiva, dei fatti narrati e della continenza delle espressioni utilizzate dall’odierno ricorrente, pervenendo, nell’esercizio dei propri poteri di valutazionediscrezionale dei fatti di causa, ad escludere l’effett iva con- testualecompresenza di tali requisiti nel contesto delle pubblicazioni in esame,conseguentemente escludendo che gli odiern i ricorrent i potes- sero legittimamente avvalersi del richiamo all’esercizio del diritto di cronacae di critica nei confronti della controparte ; si tratta di considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pienorispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e dicongruità dell’argomen tazione, immuni da vizi d’indole logica o giu- ridicae, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sedeillustrate da i ricorrent i; conil secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione de ll’art. 21 Cost., dell’art. 2043 c.c., degli artt. 51 e 595 c.p., nonché della legge n. 47/48 (in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente esclusola liceità dell’articolo oggetto di causa sulla base di un’errat a Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 23609/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri applicazionedei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di diffa- mazionea mezzo stampa, con particolare riferimento al tema degli er- rorimarginali, nonché in tema di pubblicazione di dichiarazione di terzi; ilmotivo è infondato ; osserva il Coll egio come l a corte territoriale abbia esplicitamente ritenutoche la circostanza relativa alla propalazione della falsa notizia dellamancata iscrizione dell’Alfano all’albo professionale degli avvocati nonfosse valsa a integrare gli estremi del fatto di minima o marginale rilevanza sotto il profilo diffamatorio, ritenendo che tale fatto contri- buissein maniera significativa alla delineazione di un quadro oggetti- vamenteoffensivo nei confronti della vittima, in tal modo esprimendo unavalutazione discrezio nale del fatto, come tale insuscettibile di es- serecontestata in sede di legittimità ( cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 18631 del09/06/2022, Rv. 665016 – 01; conf.

Sez. 3, Ordinanza n. 5811 del 28/02/2019Rv. 652997 - 01) ; quantoalla questione relativa alle dich iarazioni di terzi (nella spe- cie,di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla frequentazione o ai con- tattidell’Alfano con personaggi di dubbia moralità), la corte territoriale haritenuto che le modalità di propalazione di tali dichiarazioni, da parte dell’autoredell’articolo, non fossero tali da rendere il lettore adeguata- menteedotto dell ’ effettiva provenienza delle stesse da un terzo, con la conseguentecorretta esclusione della scriminante ex art. 21 Cost. in- vocata dagli odierni ricorrenti in applicazion e del principio formulato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale i l giornalista, sebbenesia di regola tenuto a controllare la plausibile verità dei fatti dichiarati da terzi quando ne dà contezza ai lettori, è esonerato dal doveredi verifica della verità putativa di quanto riferito e dal divieto di riportare espressioni oltraggiose, quando sussiste un interesse dell'o- pinionepubblica a conoscere, prima ancora dei fatti narrati, la circo- stanza che sia stato un terzo ad averli riferiti, perché in tal caso ‘la Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 23609/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri notizia’di interesse pubblico si identifica nella stessa dichiarazione del terzo;in tali ipotesi, peraltro, spetta al giudice di merito valutare, caso percaso, in ragione della qualità dei soggetti coinvolti, della materia e delcontesto della discussione, la prevalenza di tale interesse sul diritto delsingolo alla tutela dell'onore e della reputazione, nonché verificare lacircostanza che, di quanto riferito dal giornalista, fosse ben chiara al lettorela natura di opinioni e di chiarazioni di terzi, e non di verità obiet- tive(Sez. 3, Sentenza n. 19152 del 11/09/2014, Rv. 632943 - 01) ; l’avvenutavalutazione, da parte dei giudici di merito, in relazione allospecifico caso in esame, della qualità dei soggetti coinvolti, della materiae del contesto della discussione, nonché la ritenuta prevalenza dell’interessedel diffamato alla tutela del proprio onore e della propria reputazione, risultano operate in termini congrui, sul piano logico, e corretti, sul piano giuridico, sì da sottr arsi , anche sotto tale aspetto, alledoglianze in questa sede illustrate da i ricorrent i; conil terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 2907, co. 1, c.c., nonché d egli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente applicato i principi in tema di diritto di critica nell’escludere l’ammis- sione,tra i mezzi di prova proposti dagli odierni ricorrenti, del ve rbale relativoalle dichiarazioni rese alla Procura di Palermo da [OSCURATO:PERSONA]- gliardo,limitandosi a rilevare la mancata riproposizione dell’istanza di acquisizionedi tale documento in sede di udienza di precisazione delle conclusionidinanzi al giudice di primo grado; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come, pur volendo accordare rilievo al più re- centeorientamento della giurisprudenza di questa Corte – secondo cui , in apparente contrasto con l’orientamento tradizionale (su cui v., ex plurimis,Sez. 2, Sentenza n. 5741 del 27/02/2019, Rv. 652770 - 02) , Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 23609/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri lapresunzione di abbandono delle istanze istruttorie non riproposte al momentodella precisazione delle conclusioni può essere, tuttavia, su- perata dal giudice di merito, qualora dalla valutazione complessiva dellacondotta processuale della parte o dalla connessione della richie- stanon riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottatanel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiestapretermessa, attr averso l'esame degli scritti difensivi (v.

Sez. 2,Sentenza n. 33103 del 10/11/2021, Rv. 662750 – 01 , cui adde Sez. 6- 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022, Rv. 664646 - 01) – assume valenzadecisiva negativa la circostanza che gli odierni ricorrenti non abbiano correttamente dedotto il vizio denunciato, essendosi total- mente sottratti all’allegazione degli elementi di fatto (desumibili dal contegnotenuto nel corso del processo) idonei a convincere della vo- lontà degli interessati di insistere in ogni caso nell ’ ammissione dei mezzi istruttori pur non riproposti in sede conclusionale (oltre che nell’articolazionecritica d el preteso carattere decisivo della prova non ammessa); varràsul punto sottolineare come , sulla base del principio di ne- cessariae completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 n.6 c.p.c. (valido oltre che per il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 5 anche per quelli previsti dai n n . 3 e 4 della stessa disposizione normativa),il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione dinorme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola normadi cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez.

L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498); siffattoonere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che unadata circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 23609/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente me- desimo è tenuto a d allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare,in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circo- stanzeaffermate, non potendo limitarsi alla parzial e e arbitraria ripro- duzionedi singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte; è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte(cfr., per tutte, Sez.

Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali,dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum , attra- versola preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento dellasua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e daidocumenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ri- tenersisufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti afondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione deimotivi (Sez.

Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hannopoi ulteriorment e chiarito che il rispetto della citata disposizione delcodice di rito esige che sia specificato in quale sede p rocessuale nel corsodelle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato inricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorsoa pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 ( cfr. Sez.

Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008(Rv. 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documentosia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo diparte, l'onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante laproduzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez.

Un., Ordinanza n. 7161del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 23609/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell'allegazione documentale, Sez.

Un., Sen tenza n. 22726 del 03/11/2011,Rv. 619317) ; rimanein ogni caso pur sempre fermo che i l principio di autosuffi- cienzadel ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6),c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anc he allaluce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021 - non sia interpretato in modo eccessivamente formalistico,così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non potendo tradursi in un inelut tabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamatiall'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loropresenza negli atti del giudizio di merito (v.

Sez.

U, Ordinanza n. 8950del 18/03/2022 (Rv. 664409 - 01) ; conparticolare riguardo all’ipotesi della deduzione di errores in pro- cedendo(tali da legittimare l'esercizio, ad opera del giudice di legitti- mità,del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito ), varrà considerarecome la stessa presuppon ga pur sempre l'ammissibilità del motivodi censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366,comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in con- formitàalle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succied altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realiz- zatidalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse,in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attivitàdel giudice di legittimità e g arantire al tempo stesso la cer- tezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salva- guardandola funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso dellaparte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessasostanza (cfr. Sez.

L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022 , Rv.Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 23609/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 663837– 01 ; Sez. 1, Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021 , Rv. 662388 -01); nellaviolazione di tali principi dev ono ritenersi incors i i ricorrent i conil motiv o d’impugnazione in esame, atteso che gl i stessi , nel dolersi chela corte d’appello avrebbe erroneamente escluso l’ammissione dei mezzidi prova richiesti (e, in ipotesi, rivendicati a dispetto della man- cata formale riproposizione della corrispondente istanza in sede con- clusionale),hanno tutta via omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione(né alcuna adeguata localizzazione negli atti nel processo) circagli atti processuali e i documenti (e il relativo contenuto) compro- vantiil ricorso effettivo di detto errore , con ciò precludendo a questa Cortela possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formu- lateal fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione pro- posto; conil quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2043 e 2059 c.c. (inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale er- roneamenteritenuto provata la sussistenza del danno non patrimoniale riconosciuto a carico dell’Alfano, in assenza di alcuna specifica dedu- zionead opera di quest’ultimo e senza svolgere alcuna indagine in or- dine alla gravità del pregiudizio e della lesione subita e della sussi- stenzadel nesso di causalità con lo scritto censurato; conil quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2059, 2056 e 1226 c.c.,nonché dei principi della giurisprudenza che regolano il ricorso alla valutazioneequitativa nella liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazionea mezzo stampa (in rel azione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), peravere la corte territoriale proceduto alla quantificazione del danno nonpatrimoniale asseritamente sofferto dalla controparte in modo in- Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 23609/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri congruoe in assenza di alcuna adeguata motivazione a supporto, an- checon ri guardo al punto concernente la condanna alla pubblicazione dellasentenza di accertamento della diffamazione; entrambii motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione– sono infondati; secondoil consolidato insegnamento della giurisprudenz a di legit- timità,i n tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in reipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'inte- ressetutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assu- mendoa tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la di ffusione delloscritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Sez.6 - 3, Ordinanza n. 8861 del 31/03/2021.

Rv. 660992 – 01; Sez. 3,Ordinanza n. 4005 del 18/02/2020, Rv. 657006 - 01) ; nel caso di specie, la corte territoriale ha e spressamente sottoli- neatola correttezza del ragionamento probatorio seguito dal giudice di primo grado, avendo quest’ultimo valutato le circostanze relative al ruolopubblico della persona offesa (nel caso, un Ministro della Repub- blica), il carattere mora lmente biasimevole dei comportamenti attri- buitiall’offeso e la pluralità di tali comportamenti ascritti all’Alfano, in tal modo evocando una serie di elementi circostanziali suscettibili di sostanziare,sul piano presuntivo, tanto il giudizio sull’effetti va e con- creta sussistenza in sé del danno morale subito dall’Alfano (sì come legato alle presumibili conseguenze della percezione delle offese da partedella vittima), quanto la valutazione discrezionale ed equitativa concernentela quantificazione dell’im porto risarcitorio, senza che i cri- teriutilizzati si siano segnalati per manifesta incongruità, sproporzione ocontraddittorietà, rispetto ai dati di comune esperienza, sì da rendersi Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 23609/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conforme al principio statuito dalla corte di legittimità, ai sensi del quale, i n tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzostampa, la liquidazione del danno non patrimoniale presuppone unavalutazione necessariamente equitativa, la quale non è censurabile inCassazione, sempre che i criteri seguiti siano enunciati in motiva- zionee non siano manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, oradicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero l’esito della loro applicazione risulti parti- colarmentesproporzionato per eccesso o per difetto (Sez. 3, Ordinanza n.13153 del 25/05/2017, Rv. 644406 – 01; conf.

Sez.

L, Ordinanza n. 31358del 03/11/2021, Rv. 662663 - 01) ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore del controricor- rente,delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cuial dispositivo; dev’essere infine attestata la sussistenza dei presupposti proces- sualiper il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi, a normadel comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Rigettail ricors o e condanna i ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 23609/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliati in ROMA, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che li rappresentano e difendono; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all’avv.to [OSCURATO:PERSONA]- RICONDA, lo rappresenta e difende -controricorrente - Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 23609/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenzan. 2397/2019 del la CORTE D’APPELLO DI PALERMOdepositata il 6/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 23609/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 6/12/2019, la Corte d’appello di Palermo haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] l’Espressos.p.a., in solido tra loro, al risarcimento d ei danni subiti da AngelinoAlfano (all’epoca Ministro della Giustizia) a seguito della pub- blicazione, sul periodico l’[OSCURATO:SOCIETA] (edito dal [OSCURATO:PERSONA] l’Espressos.p.a. e diretto da [OSCURATO:PERSONA]), di un articolo a firma di LirioAbbate dal contenu to diffamatorio; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vatocome l’articolo a firma di [OSCURATO:PERSONA] non avesse adeguatamente rispettato il criterio della verità (anche putativa) dei fatti riportati a fondamentodel testo pubbli cato, la cui natura, insieme di cronaca e di criticapolitica, avrebbe in ogni caso imposto un più adeguato appro- fondimentoinformativo, con particolare riguardo al controllo di tutti i fatti e le circostanze concernenti la vita professionale dell’Alfano e le relativefrequentazioni o contatti con personaggi di discussa moralità; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il GruppoEditoriale l’[OSCURATO:SOCIETA]. propongono ricorso per cassazione sullabase di cinque motivi d’impugnazione; AngelinoAlfano resiste con controricorso; tuttele parti hanno depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell’art. 21 Cost., dell’art. 2043 c.c., degli artt. 51 e 595 c.p., nonché della legge n. 47/48 (in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente esclusola liceità dell’articolo oggetto di causa sulla base di un’errata applicazionedei principi elaborati dalla giurisp rudenza in tema di diffa- mazione a mezzo stampa, con particolare riferimento al canone della Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 23609/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri veritànel quadro di un articolo di riconosciuto stampo critico in rela- zionea fatti di indiscusso interesse pubblico; ilmotivo è infondato ; osservail Collegio co me, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, in tema di responsabilità civile per diffa- mazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariame nte soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all'eserciziodi tale diritto occorre, tuttavia, che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmenteputativa per le f onti da cui proviene o per altre circo- stanze soggettive (Sez. 3, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017, Rv. 646634 – 03; conf. Sez. 3, Sentenza n. 7847 del 06/04/2011, Rv. 617513- 01) ; infatti,in tema di responsabilità aquiliana da diffamazione a mezzo stampa il significato di verità oggettiva della notizia va inteso in un duplice senso, potendo tale espressione essere intesa non solo come veritàdel fatto oggetto della notizia, ma anche come verità della notizia comefatto in sé e quindi indipendentemente da lla verità del suo con- tenuto.In quest'ultima ipotesi, peraltro, occorre che tale propalazione costituiscadi per sé un ‘fatto’ così rilevante nella vita pubblica che la stampa verrebbe certamente meno al suo compito informativo se lo tacesse,fermo restan do che il cronista ha inoltre il dovere di mettere benein evidenza che la verità non si estende al contenuto del racconto edi riferire le fonti per le doverose e conseguenti assunzioni di respon- sabilità.Questi doveri, inoltre, debbono essere adempiuti d al cronista contestualmente alla comunicazione in modo da garantire la fedeltà dell'informazione che nella specie consiste nella rappresentazione al lettore o all'ascoltatore della esatta percezione che egli ha avuto del fatto(Sez. 3, Sentenza n. 1205 del 19/01/2007, Rv. 595637 - 01) ;Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 23609/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sottoaltro profilo, varrà evidenziare come, secondo il tradizionale e consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, i n temadi azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa,la ricost ruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degliscritti, l ’ apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell ’ altrui reputazione e la valutazione dell ’ esistenza o meno dell’esimentedell’esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituiscono oggettodi accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insin- dacabiliin sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione , conla conseguenza che il controllo affidato alla Corte di cassazione è limitatoalla ver ifica dell ’ avvenuto esame, da parte del giudice del me- rito,della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fattinarrati e dell ’ interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della congruità della motivazione, secondo la previsione dell'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile ratione temporis , re- stando estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione (cfr. Sez. 1 , Ordinanza n. 2605 de l 27 /0 1 /202 3; Sez. 3, Ordinanza n. 18631 del 09/06/2022, Rv. 665016 – 01 ; Sez. 3, Ordinanza n. 5811 del 28/02/2019,Rv. 652997 - 01) ; conspecifico riferimento al requisito della ‘continenza’, la giurispru- denzadi questa Corte ha peraltro sottolineato come lo stesso debba ritenersiescluso allorquando vengano usati toni allusivi, insinuanti, de- cettivi,ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestio- nanti,al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all ’ artifi- ciosadrammatizzazione c on cui si riferiscono notizie neutre e alle vere eproprie insinuazioni (v. Sez. 3, Sentenza n. 27592 del 29/10/2019 , Rv.655572 - 01); nelcaso di specie, la corte territoriale ha fatto corretta applicazione ditali principi, sottolineando come, nel condurre la valutazione critica Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 23609/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri del personaggio politico, l’autore dell’articolo denunciato si fosse ba- satosu circostanze di fatto che, in q uanto idonee nel loro complesso a porre in cattiva luce e ad incidere sulla reputazione del diffamato, avrebberodovuto essere accompagnate da un più adeguato approfon- dimentoe ad un più accurato controllo delle fonti, ad opera dell’autore, alfine di integrare gli estremi dell’esercizio del diritto di libera manife- stazionedel proprio pensiero ; dall’esamedei passaggi richiamati emerge con evidenza come la corte territoriale abbia espressamente e compiutamente analizzato i requisitidell’interesse pubb lico della notizia, della verità, anche puta- tiva, dei fatti narrati e della continenza delle espressioni utilizzate dall’odierno ricorrente, pervenendo, nell’esercizio dei propri poteri di valutazionediscrezionale dei fatti di causa, ad escludere l’effett iva con- testualecompresenza di tali requisiti nel contesto delle pubblicazioni in esame,conseguentemente escludendo che gli odiern i ricorrent i potes- sero legittimamente avvalersi del richiamo all’esercizio del diritto di cronacae di critica nei confronti della controparte ; si tratta di considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pienorispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e dicongruità dell’argomen tazione, immuni da vizi d’indole logica o giu- ridicae, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sedeillustrate da i ricorrent i; conil secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione de ll’art. 21 Cost., dell’art. 2043 c.c., degli artt. 51 e 595 c.p., nonché della legge n. 47/48 (in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente esclusola liceità dell’articolo oggetto di causa sulla base di un’errat a Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 23609/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri applicazionedei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di diffa- mazionea mezzo stampa, con particolare riferimento al tema degli er- rorimarginali, nonché in tema di pubblicazione di dichiarazione di terzi; ilmotivo è infondato ; osserva il Coll egio come l a corte territoriale abbia esplicitamente ritenutoche la circostanza relativa alla propalazione della falsa notizia dellamancata iscrizione dell’Alfano all’albo professionale degli avvocati nonfosse valsa a integrare gli estremi del fatto di minima o marginale rilevanza sotto il profilo diffamatorio, ritenendo che tale fatto contri- buissein maniera significativa alla delineazione di un quadro oggetti- vamenteoffensivo nei confronti della vittima, in tal modo esprimendo unavalutazione discrezio nale del fatto, come tale insuscettibile di es- serecontestata in sede di legittimità ( cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 18631 del09/06/2022, Rv. 665016 – 01; conf. Sez. 3, Ordinanza n. 5811 del 28/02/2019Rv. 652997 - 01) ; quantoalla questione relativa alle dich iarazioni di terzi (nella spe- cie,di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla frequentazione o ai con- tattidell’Alfano con personaggi di dubbia moralità), la corte territoriale haritenuto che le modalità di propalazione di tali dichiarazioni, da parte dell’autoredell’articolo, non fossero tali da rendere il lettore adeguata- menteedotto dell ’ effettiva provenienza delle stesse da un terzo, con la conseguentecorretta esclusione della scriminante ex art. 21 Cost. in- vocata dagli odierni ricorrenti in applicazion e del principio formulato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale i l giornalista, sebbenesia di regola tenuto a controllare la plausibile verità dei fatti dichiarati da terzi quando ne dà contezza ai lettori, è esonerato dal doveredi verifica della verità putativa di quanto riferito e dal divieto di riportare espressioni oltraggiose, quando sussiste un interesse dell'o- pinionepubblica a conoscere, prima ancora dei fatti narrati, la circo- stanza che sia stato un terzo ad averli riferiti, perché in tal caso ‘la Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 23609/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri notizia’di interesse pubblico si identifica nella stessa dichiarazione del terzo;in tali ipotesi, peraltro, spetta al giudice di merito valutare, caso percaso, in ragione della qualità dei soggetti coinvolti, della materia e delcontesto della discussione, la prevalenza di tale interesse sul diritto delsingolo alla tutela dell'onore e della reputazione, nonché verificare lacircostanza che, di quanto riferito dal giornalista, fosse ben chiara al lettorela natura di opinioni e di chiarazioni di terzi, e non di verità obiet- tive(Sez. 3, Sentenza n. 19152 del 11/09/2014, Rv. 632943 - 01) ; l’avvenutavalutazione, da parte dei giudici di merito, in relazione allospecifico caso in esame, della qualità dei soggetti coinvolti, della materiae del contesto della discussione, nonché la ritenuta prevalenza dell’interessedel diffamato alla tutela del proprio onore e della propria reputazione, risultano operate in termini congrui, sul piano logico, e corretti, sul piano giuridico, sì da sottr arsi , anche sotto tale aspetto, alledoglianze in questa sede illustrate da i ricorrent i; conil terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 2907, co. 1, c.c., nonché d egli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente applicato i principi in tema di diritto di critica nell’escludere l’ammis- sione,tra i mezzi di prova proposti dagli odierni ricorrenti, del ve rbale relativoalle dichiarazioni rese alla Procura di Palermo da [OSCURATO:PERSONA]- gliardo,limitandosi a rilevare la mancata riproposizione dell’istanza di acquisizionedi tale documento in sede di udienza di precisazione delle conclusionidinanzi al giudice di primo grado; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come, pur volendo accordare rilievo al più re- centeorientamento della giurisprudenza di questa Corte – secondo cui , in apparente contrasto con l’orientamento tradizionale (su cui v., ex plurimis,Sez. 2, Sentenza n. 5741 del 27/02/2019, Rv. 652770 - 02) , Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 23609/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri lapresunzione di abbandono delle istanze istruttorie non riproposte al momentodella precisazione delle conclusioni può essere, tuttavia, su- perata dal giudice di merito, qualora dalla valutazione complessiva dellacondotta processuale della parte o dalla connessione della richie- stanon riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottatanel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiestapretermessa, attr averso l'esame degli scritti difensivi (v. Sez. 2,Sentenza n. 33103 del 10/11/2021, Rv. 662750 – 01 , cui adde Sez. 6- 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022, Rv. 664646 - 01) – assume valenzadecisiva negativa la circostanza che gli odierni ricorrenti non abbiano correttamente dedotto il vizio denunciato, essendosi total- mente sottratti all’allegazione degli elementi di fatto (desumibili dal contegnotenuto nel corso del processo) idonei a convincere della vo- lontà degli interessati di insistere in ogni caso nell ’ ammissione dei mezzi istruttori pur non riproposti in sede conclusionale (oltre che nell’articolazionecritica d el preteso carattere decisivo della prova non ammessa); varràsul punto sottolineare come , sulla base del principio di ne- cessariae completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 n.6 c.p.c. (valido oltre che per il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 5 anche per quelli previsti dai n n . 3 e 4 della stessa disposizione normativa),il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione dinorme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola normadi cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498); siffattoonere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che unadata circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 23609/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente me- desimo è tenuto a d allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare,in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circo- stanzeaffermate, non potendo limitarsi alla parzial e e arbitraria ripro- duzionedi singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte; è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte(cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali,dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum , attra- versola preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento dellasua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e daidocumenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ri- tenersisufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti afondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione deimotivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hannopoi ulteriorment e chiarito che il rispetto della citata disposizione delcodice di rito esige che sia specificato in quale sede p rocessuale nel corsodelle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato inricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorsoa pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 ( cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008(Rv. 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documentosia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo diparte, l'onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante laproduzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 23609/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell'allegazione documentale, Sez. Un., Sen tenza n. 22726 del 03/11/2011,Rv. 619317) ; rimanein ogni caso pur sempre fermo che i l principio di autosuffi- cienzadel ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6),c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anc he allaluce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non sia interpretato in modo eccessivamente formalistico,così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non potendo tradursi in un inelut tabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamatiall'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loropresenza negli atti del giudizio di merito (v. Sez. U, Ordinanza n. 8950del 18/03/2022 (Rv. 664409 - 01) ; conparticolare riguardo all’ipotesi della deduzione di errores in pro- cedendo(tali da legittimare l'esercizio, ad opera del giudice di legitti- mità,del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito ), varrà considerarecome la stessa presuppon ga pur sempre l'ammissibilità del motivodi censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366,comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in con- formitàalle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succied altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realiz- zatidalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse,in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attivitàdel giudice di legittimità e g arantire al tempo stesso la cer- tezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salva- guardandola funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso dellaparte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessasostanza (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022 , Rv.Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 23609/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 663837– 01 ; Sez. 1, Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021 , Rv. 662388 -01); nellaviolazione di tali principi dev ono ritenersi incors i i ricorrent i conil motiv o d’impugnazione in esame, atteso che gl i stessi , nel dolersi chela corte d’appello avrebbe erroneamente escluso l’ammissione dei mezzidi prova richiesti (e, in ipotesi, rivendicati a dispetto della man- cata formale riproposizione della corrispondente istanza in sede con- clusionale),hanno tutta via omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione(né alcuna adeguata localizzazione negli atti nel processo) circagli atti processuali e i documenti (e il relativo contenuto) compro- vantiil ricorso effettivo di detto errore , con ciò precludendo a questa Cortela possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formu- lateal fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione pro- posto; conil quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2043 e 2059 c.c. (inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale er- roneamenteritenuto provata la sussistenza del danno non patrimoniale riconosciuto a carico dell’Alfano, in assenza di alcuna specifica dedu- zionead opera di quest’ultimo e senza svolgere alcuna indagine in or- dine alla gravità del pregiudizio e della lesione subita e della sussi- stenzadel nesso di causalità con lo scritto censurato; conil quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2059, 2056 e 1226 c.c.,nonché dei principi della giurisprudenza che regolano il ricorso alla valutazioneequitativa nella liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazionea mezzo stampa (in rel azione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), peravere la corte territoriale proceduto alla quantificazione del danno nonpatrimoniale asseritamente sofferto dalla controparte in modo in- Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 23609/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri congruoe in assenza di alcuna adeguata motivazione a supporto, an- checon ri guardo al punto concernente la condanna alla pubblicazione dellasentenza di accertamento della diffamazione; entrambii motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione– sono infondati; secondoil consolidato insegnamento della giurisprudenz a di legit- timità,i n tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in reipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'inte- ressetutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assu- mendoa tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la di ffusione delloscritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Sez.6 - 3, Ordinanza n. 8861 del 31/03/2021. Rv. 660992 – 01; Sez. 3,Ordinanza n. 4005 del 18/02/2020, Rv. 657006 - 01) ; nel caso di specie, la corte territoriale ha e spressamente sottoli- neatola correttezza del ragionamento probatorio seguito dal giudice di primo grado, avendo quest’ultimo valutato le circostanze relative al ruolopubblico della persona offesa (nel caso, un Ministro della Repub- blica), il carattere mora lmente biasimevole dei comportamenti attri- buitiall’offeso e la pluralità di tali comportamenti ascritti all’Alfano, in tal modo evocando una serie di elementi circostanziali suscettibili di sostanziare,sul piano presuntivo, tanto il giudizio sull’effetti va e con- creta sussistenza in sé del danno morale subito dall’Alfano (sì come legato alle presumibili conseguenze della percezione delle offese da partedella vittima), quanto la valutazione discrezionale ed equitativa concernentela quantificazione dell’im porto risarcitorio, senza che i cri- teriutilizzati si siano segnalati per manifesta incongruità, sproporzione ocontraddittorietà, rispetto ai dati di comune esperienza, sì da rendersi Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 23609/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conforme al principio statuito dalla corte di legittimità, ai sensi del quale, i n tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzostampa, la liquidazione del danno non patrimoniale presuppone unavalutazione necessariamente equitativa, la quale non è censurabile inCassazione, sempre che i criteri seguiti siano enunciati in motiva- zionee non siano manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, oradicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero l’esito della loro applicazione risulti parti- colarmentesproporzionato per eccesso o per difetto (Sez. 3, Ordinanza n.13153 del 25/05/2017, Rv. 644406 – 01; conf. Sez. L, Ordinanza n. 31358del 03/11/2021, Rv. 662663 - 01) ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore del controricor- rente,delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cuial dispositivo; dev’essere infine attestata la sussistenza dei presupposti proces- sualiper il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi, a normadel comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigettail ricors o e condanna i ricor
Sentenza Cassazione n. 19277/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris