CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 febbraio 2022
Cassazione n. 46222/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Trieste, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero ed in riforma dell'ordinanza di rigetto emessa in data 17 febbraio 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del ricorrente per il reato di detenzione a fine di spaccio di circa 40 gr. di hashish (fatto commesso in Portogruaro il 15 febbraio 2022). 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento del provvedimento per un duplice ordine di motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione per contraddittorietà e illogicità della motivazione in merito al riconoscimento dei gravi indizi sotto il profilo dell'assenza di coerenza tra le dichiarazioni dei due consumatori e l'esito della perquisizione domiciliare, atteso che la droga rinvenuta è hashish, mentre quella oggetto delle cessioni riferite dai due testimoni è eroina e marijuana, sicchè ciò corrobora quanto sostenuto dal Giudice delle indagini preliminari di Pordenone, ovvero che la sostanza rinvenuta fosse compatibile con l'uso personale, considerato l'intervallo di tempo decorso tra le cessioni che risalgono al periodo ottobre 2020 e aprile 2021. 2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio della motivazione per contraddittorietà e illogicità della motivazione in merito al riconoscimento del pericolo di reiterazione, atteso che le cessioni si riferiscono a droga di tipologia diversa da quella rinvenuta nell'abitazione da ritenersi destinata al consumo personale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Si deve ricordare preliminarmente che in sede di appello del pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, la riforma sfavorevole all'indagato del provvedimento del giudice per le indagini preliminari non impone una motivazione rafforzata in quanto è sufficiente che il giudice d'appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, in quanto, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice. È tuttavia necessario che nel procedere ad una verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, ogni divergente valutazione adottata dal tribunale deve comunque essere adeguatamente motivata (vedi, Sez. 5 n. 28580 del 22/09/2020, M., Rv. 279593). Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto fondata l'impugnazione del Pubblico Ministero ravvisando la sussistenza dei gravi indizi, sulla base di una valutazione complessiva dei plurimi elementi a suo carico costituiti dal rinvenimento della droga nella sua abitazione, suddivisa in quattro pezzi, insieme a ritagli di cellophane, due bilancini, numerosi telefoni, sei carte sim, altre carte di pagamento senza intestatario, del dato ponderale e per le dichiarazioni rese da due consumatori che lo hanno indicato come loro fornitore, seppure di sostanza di diversa tipologia, marijuana ed eroina. L'argomento principale con il quale il primo Giudice aveva, invece, rigettato la misura cautelare era basato sulla impossibilità di tenere conto delle indagini relative ai sei episodi di cessione riferiti all'indagato e commessi tra il mese di ottobre del. 2020 ed il mese di aprile 2021, quindi ad un precedente periodo temporale, sia perché estranei alla contestazione e sia per mancanza dei relativi atti di indagine. Tale argomento è stato superato dal Tribunale che ha invece valorizzato le dichiarazioni dei predetti acquirenti - prodotte dal pubblico ministero ed acquisite agli atti - per desumerne un'ulteriore conferma della destinazione allo spaccio della sostanza rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, per la maggiore valenza probatoria assunte da tutte le altre risultanze istruttorie, tra cui anche il rinvenimento nella sua abitazione, tra le altre cose, anche dell'utenza telefonica mobile corrispondente a quella indicata da uno dei due acquirenti come in uso al suo fornitore. I rilievi critici del ricorrente volti a escludere ogni collegamento tra la sostanza rinvenuta e la pregressa attività di spaccio svolta in passato dall'imputato non colgono nel segno, non potendosi ravvisare alcuna illogicità nella valutazione del Tribunale circa la rilevanza di tali dichiarazioni sull'attività di spaccio che l'imputato ha svolto nel recente passato al fine di corroborare la valenza dimostrativa della destinazione allo spaccio desunta dal dato ponderale del più recente sequestro, sia pure di una differente tipologia di sostanza, unitamente agli altri elementi ritenuti indicativi di detta destinazione, per effetto della ravvisata inattendibilità della versione resa dall'imputato di essere solo un assuntore di sostanza stupefacente. Quanto al profilo dell'intervallo temporale, la durata della pregressa attività di spaccio collocata tra ottobre 2020 e aprile 2021 si presta a supportare logicamente la destinazione allo spaccio anche della sostanza rinvenuta nel febbraio del 2022, per la ridotta attendibilità della versione difensiva dell'uso personale a fronte del dato ponderale e degli altri elementi valorizzati dal Tribunale. Si tratta, in definitiva, di una motivazione che non presenta vizi logici, appare coerente con le emergenze processuali e non risulta incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, in adesione alla differente valutazione operata dal Giudice delle indagini preliminari, che è stata esaminata e riformata dal Tribunale con adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della differente valutazione degli elementi di prova. 2. Anche il secondo motivo sulle esigenze cautelari deve ritenersi infondato perché articolato sulla base di censure in fatto che muovono dalla medesima critica alla rilevanza della pregressa attività di spaccio, invece ritenuta coerentemente dal Tribunale indice significativo della continuità dell'attività di spaccio svolta nel corso degli ultimi tre anni da parte del ricorrente e quindi con carattere di abitualità e conseguente pericolo di reiterazione. Secondo la impostazione seguita dal Tribunale è coerente e logico ritenere che il fatto che la sostanza detenuta dal ricorrente e da ultimo sequestrata sia diversa da quella oggetto delle pregresse attività di spaccio non svilisce ma aggrava il quadro cautelare, dimostrando la capacità del predetto di rifornirsi e spacciare sostanze di diversa tipologia. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così