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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46418/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 6 bis L. 401/89, avendo il Giudice errato nel ritenere i fotogrammi acquisiti agli atti idonei ad identificare chiaramente gli imputati, a causa della scarsa qualità delle immagini acquisite; con il secondo motivo, invece, i ricorrenti lamentano la violazione di legge in relazione alla mancanza di offensività e mancanza di valutazione della potenzialità lesiva del bene giuridico poiché il Giudice non avrebbe spiegato in che modo la mera accensione di fumogeni sugli spalti, senza alcun lancio degli stessi, rappresenterebbe un pericolo concreto.

Ritenuto che entrambi i motivi non sono ammessi dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttivi dei medesimi argomenti già dedotti in appello e disattesi con corretti argomenti giuridici ed altresì perché sono diretti a richiedere una nuova valutazione dei fatti in chiave alternativa a quella già effettuata dai giudici di appello.

Deve osservarsi, infatti, che, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, la Corte d'appello ha ritenuto che l'identificazione degli imputati attraverso le immagini fosse pacifica e certa e che pertanto fossero loro i responsabili dei fatti contestati.

Quanto, invece, alla concreta offensività della condotta posta in essere, la Corte ha fatto correl:ta applicazione dei prìncipi giuridici affermando che, a prescindere dalla verificazione di un evento lesivo, dannoso, la condotta di mera accensione dei fumogeni sugli spalti ed ai piedi della tifoseria sia concretamente idonea a mettere in pericolo l'incolumità dei terzi.

Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 6 bis L. 401/89, avendo il Giudice errato nel ritenere i fotogrammi acquisiti agli atti idonei ad identificare chiaramente gli imputati, a causa della scarsa qualità delle immagini acquisite; con il secondo motivo, invece, i ricorrenti lamentano la violazione di legge in relazione alla mancanza di offensività e mancanza di valutazione della potenzialità lesiva del bene giuridico poiché il Giudice non avrebbe spiegato in che modo la mera accensione di fumogeni sugli spalti, senza alcun lancio degli stessi, rappresenterebbe un pericolo concreto. Ritenuto che entrambi i motivi non sono ammessi dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttivi dei medesimi argomenti già dedotti in appello e disattesi con corretti argomenti giuridici ed altresì perché sono diretti a richiedere una nuova valutazione dei fatti in chiave alternativa a quella già effettuata dai giudici di appello. Deve osservarsi, infatti, che, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, la Corte d'appello ha ritenuto che l'identificazione degli imputati attraverso le immagini fosse pacifica e certa e che pertanto fossero loro i responsabili dei fatti contestati. Quanto, invece, alla concreta offensività della condotta posta in essere, la Corte ha fatto correl:ta applicazione dei prìncipi giuridici affermando che, a prescindere dalla verificazione di un evento lesivo, dannoso, la condotta di mera accensione dei fumogeni sugli spalti ed ai piedi della tifoseria sia concretamente idonea a mettere in pericolo l'incolumità dei terzi. Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
Sentenza Cassazione n. 46418/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris