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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 43442/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione per il delitto di subornazione di teste ex art. 377 cod. pen. 2.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso detta sentenza deducendo: violazione di legge in ragione dell'impossibilità che il subornato potesse assumere la qualità di teste in ragione del procedimento pendente dinanzi alla Corte di cassazione; violazione di legge in relazione alla disposta liquidazione di spese nei confronti della parte civile costituita che, assente all'udienza celebratasi in appello, non aveva rassegnato le conclusioni, evenienza che faceva ritenere viziata la decisione anche in punto di quantificazione della liquidazione i cui parametri non sarebbero pertanto noti.

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, generico e reiterativo di motivo (il primo) già ampiamente sviluppato nei due gradi di giudizio.

È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608).

In ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di subornazione di teste la Corte di appello ha messo in evidenza come, a fronte di decisione non ancora divenuta definitiva, fosse ipotizzabile la realizzata subornazione attraverso l'offerta di una ingente somma di denaro (euro 50.000) alle teste nell'ambito del procedimento che vedeva come imputato il padre della subornata vittima; in tal senso infatti sussiste consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui (Sez. 6, n. 45002 del 06/07/2018, Labate, Rv. 2742229) il «delitto di intralcio alla giustizia, per la cui configurabilità è richiesta la priorità dell'assunzione della qualifica di testimone rispetto alla messa in atto della condotta illecita, ricorre anche nell'ipotesi in cui tale condotta sia posta in essere nei confronti di colui che abbia già reso la propria deposizione in quanto la qualità di teste cessa nel momento in cui il processo esaurisce definitivamente il suo corso e non nel momento in cui ha termine la deposizione, ben potendo il teste già sentito essere ulteriormente escusso nella stessa fase ovvero in quella successiva del procedimento; principio che rende palese che seppure fosse conclusa la fase di merito non potesse essere esclusa la possibile rinnovazione dibattimentale in fase di merito proprio all'esito del ricorso per cassazione pendente all'epoca della subornazione, dovendosi inoltre ritenere la censura generica nella parte in cui, prospettando la generica astratta impossibilità di riesaminare la teste, non fornisce precise indicazioni sul perché, per esempio, il ricorso fosse fondato su motivi incompatibili rispetto tale ipotizzata e niente affatto remota possibilità.

Manifestamente infondati risultano i due motivi afferenti la liquidazione delle spese in favore delle parti civili, essendo presente agli atti la richiesta inviata a mezzo PEC con firma digitale con cui erano state rassegnate le conclusioni, sulla cui base è stato, pertanto, quantificato il relativo importo.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). 1)1 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere relato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione per il delitto di subornazione di teste ex art. 377 cod. pen. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso detta sentenza deducendo: violazione di legge in ragione dell'impossibilità che il subornato potesse assumere la qualità di teste in ragione del procedimento pendente dinanzi alla Corte di cassazione; violazione di legge in relazione alla disposta liquidazione di spese nei confronti della parte civile costituita che, assente all'udienza celebratasi in appello, non aveva rassegnato le conclusioni, evenienza che faceva ritenere viziata la decisione anche in punto di quantificazione della liquidazione i cui parametri non sarebbero pertanto noti. 3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, generico e reiterativo di motivo (il primo) già ampiamente sviluppato nei due gradi di giudizio. È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608). In ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di subornazione di teste la Corte di appello ha messo in evidenza come, a fronte di decisione non ancora divenuta definitiva, fosse ipotizzabile la realizzata subornazione attraverso l'offerta di una ingente somma di denaro (euro 50.000) alle teste nell'ambito del procedimento che vedeva come imputato il padre della subornata vittima; in tal senso infatti sussiste consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui (Sez. 6, n. 45002 del 06/07/2018, Labate, Rv. 2742229) il «delitto di intralcio alla giustizia, per la cui configurabilità è richiesta la priorità dell'assunzione della qualifica di testimone rispetto alla messa in atto della condotta illecita, ricorre anche nell'ipotesi in cui tale condotta sia posta in essere nei confronti di colui che abbia già reso la propria deposizione in quanto la qualità di teste cessa nel momento in cui il processo esaurisce definitivamente il suo corso e non nel momento in cui ha termine la deposizione, ben potendo il teste già sentito essere ulteriormente escusso nella stessa fase ovvero in quella successiva del procedimento; principio che rende palese che seppure fosse conclusa la fase di merito non potesse essere esclusa la possibile rinnovazione dibattimentale in fase di merito proprio all'esito del ricorso per cassazione pendente all'epoca della subornazione, dovendosi inoltre ritenere la censura generica nella parte in cui, prospettando la generica astratta impossibilità di riesaminare la teste, non fornisce precise indicazioni sul perché, per esempio, il ricorso fosse fondato su motivi incompatibili rispetto tale ipotizzata e niente affatto remota possibilità. Manifestamente infondati risultano i due motivi afferenti la liquidazione delle spese in favore delle parti civili, essendo presente agli atti la richiesta inviata a mezzo PEC con firma digitale con cui erano state rassegnate le conclusioni, sulla cui base è stato, pertanto, quantificato il relativo importo. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). 1)1 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere relato
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