Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 luglio 2026

Cassazione n. 23127/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eo,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MinnellaVincenzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MorettiLorenzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MuggiaChiara, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PaolettiAnnalisa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PatriarchiStefano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SabbatiniLuigi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ScaioliSilvano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TiniMaria Cristina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TortoriciAchille, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ZuccaroNumero registro generale 1227/2025N.R.G.: 1227/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2036/2026Numero di raccolta generale 23127/2026Data pubblicazione 13/07/2026Clorinda, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro-) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università edella Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, [OSCURATO:PERSONA], in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio deiMinistri e dei Ministri pro tempore, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC delproprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 6 giugno 2024 n. 4025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1.

Nel 2014 gli odierni ricorrenti (unitamente ad altri centoundici attori, nonpiù parti in causa) convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenzadel Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni sopra indicate,esponendo che:-) trent’anni prima, dopo avere conseguito la laurea in medicina, sierano iscritti ad una scuola di specializzazione, in anni compresi tra il 1982ed il 1991;-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcunaremunerazione o compenso da parte della scuola stessa;-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così comemodificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri diprevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrispostauna adeguata retribuzione;-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solocon la legge 8.8.1991 n. 257.Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenuteal risarcimento del danno sofferto trent’anni prima, in conseguenza dellatardiva attuazione delle suddette direttive.Numero registro generale 1227/2025N.R.G.: 1227/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2036/2026Numero di raccolta generale 23127/2026Data pubblicazione 13/07/20262.

Con sentenza 23.11.2018 n. 22630 il Tribunale di Roma:-) dichiarò il difetto di legittimazione passiva dei tre Ministericonvenuti;-) dichiarò l’estinzione del giudizio rispetto alle domande rinunciate dataluni degli attori;-) accolse alcune delle domande (tra le quali quella proposta da [OSCURATO:PERSONA]Sgarbi);-) dichiarò l’ “improponibilità” per formazione del giudicato esterno dialcune domande;-) tutte le restanti domande furono rigettate per maturataprescrizione.La sentenza fu appellata dai soccombenti.3.

Con sentenza 6.6.2024 n. 4025 la Corte d’appello di Roma rigettò ilgravame.La Corte d’appello, richiamando il consolidato orientamento del Giudice dilegittimità, ritenne applicabile il termine di prescrizione decennale condecorrenza dal 27 ottobre 1999.4.

La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dai soccombenticon ricorso fondato su due motivi.Le amministrazioni sopra indicate hanno resistito con controricorso.5.

Con provvedimento presidenziale del 4.6.2026, anteriore all’iniziodell’adunanza camerale ed allegato agli atti, il Presidente titolare dellaSezione (e, nel caso concreto, anche del Collegio giudicante) ha sostituito ilconsigliere relatore originariamente designato, dott. [OSCURATO:PERSONA],impossibilitato per ragioni di salute a partecipare sinanche da remoto, colconsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso.N.R.G.: 1227/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 1227/2025Numero sezionale 2036/2026Numero di raccolta generale 23127/2026Data pubblicazione 13/07/2026Col primo motivo di ricorso la sentenza d’appello è censurata nella parte incui ha individuato il dies a quo del termine di prescrizione nella data del27.10.1999.I ricorrenti sostengono l’originale tesi giuridica secondo cui, dal momentoche in altre e differenti questioni concernenti il risarcimento del danno datardiva attuazione delle Direttive 75/362 e 75/363 vi sono state oscillazionigiurisprudenziali, anche il tradizionale orientamento di questa Corte circal’exordium praescriptionis dovrebbe essere rimeditato; in subordinechiedono che “la questione” (non si sa bene quale) sia sottoposta alla Cortedi giustizia dell’Unione Europea.1.1.

Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., alla luce delconsolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto alrisarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizionenell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257- delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso infavore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, siprescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata invigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti,tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dalgiudice amministrativo” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014,Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958del 31/01/2024; Sez.

L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L,Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 -01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3,Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n.17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 - 01); princìpi, com’è noto, risalenti allesentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermatianche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, Sentenza n. 17619 del31/05/2022).Numero registro generale 1227/2025N.R.G.: 1227/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2036/2026Numero di raccolta generale 23127/2026Data pubblicazione 13/07/20261.2.

Quanto alla pertinacia - di per sé meritevole di censura per i fini di cuiall’art. 96 terzo comma, c.p.c. - con la quale il difensore dei ricorrenti (puravendo collezionato circa trecento decisioni di rigetto pronunciate da questaCorte in altrettanti ricorsi da lui proposti su questioni identiche), insisteaffinché questa Corte sollevi una pregiudiziale comunitaria, basteràricordare che:a) la materia della prescrizione non è armonizzata, ma di competenzadegli Stati membri;b) l’unico principio che questi ultimi ed i loro organi giurisdizionalidebbono osservare in subiecta materia è impedire che le norme in materiadi prescrizione rendano più difficoltoso l’esercizio di diritti riconosciutidall’ordinamento comunitario, rispetto a diritti riconosciuti dall’ordinamentonazionale;c) tale principio non viene in rilievo nel nostro caso, in quanto laviolazione da parte dello Stato italiano delle prescrizioni contenute nellaDirettiva 1982/76 (la quale introdusse l’obbligo di adeguata remunerazione)fui così evidente, palmare ed indiscutibile che gli odierni ricorrenti nonhanno che da imputare a se stessi se attesero trentadue anni prima diintrodurre una domanda risarcitoria.1.3.

Da ultimo, ma non per ultimo, l’istanza di rimessione alla Corte diLussemburgo trascura di considerare che la Corte di Lussemburgo si è giàpronunciata su fattispecie esattamente identica, stabilendo che:a) il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro eccepiscala scadenza di un termine di prescrizione ragionevole (e ci mancherebbe chedieci anni non fosse un termine ragionevole) a fronte di un’azionegiurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritticonferiti da una direttiva;b) nulla rileva, ai fini del decorso del termine di prescrizione, che loStato non abbia correttamente trasposta la Direttiva attributiva del dirittoprescritto;Numero registro generale 1227/2025N.R.G.: 1227/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2036/2026Numero di raccolta generale 23127/2026Data pubblicazione 13/07/2026c) non è necessaria una pronuncia della corte di Lussemburgo chedichiari l’inadempimento dello Stato, per far decorrere il termine diprescrizione;c) unica deroga a tali princìpi ricorre quando lo Stato, con il suocomportamento, sia stato all’origine della tardività dell’azione giudiziaria daparte del danneggiato: ipotesi chiaramente insussistente nel nostro caso(così Corte giust.

UE, 19 maggio 2011, in causa C-452/09, Iaia ed all. c.Ministero dell’Istruzione).2.

Il secondo motivo di ricorso.Il secondo motivo di ricorso concerne la posizione della sola [OSCURATO:PERSONA].Con esso è denunciata la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c..Nell’illustrazione del motivo si deduce che:-) in primo grado il Tribunale aveva liquidato il danno patito da LauraSgarbi nella misura di euro 6.713,94 per ciascuno anno di corso, ad instar diquanto previsto dall’art. 11 della l. 370/99;-) tale liquidazione era stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] per dueragioni: da un lato, sostenendone l’iniquità e chiedendo che il danno fosseliquidato nella misura di euro 11.103,84 per ciascun anno di corso, desuntadal d.lgs. 257/91; dall’altro, lamentando la mancata considerazione deglieffetti della mora debendi;-) su tale motivo di gravame la Corte d’appello non s’era pronunciata.2.1.

Effettivamente la Corte d’appello infatti nulla ha statuito su un motivodi appello ritualmente formulato.Tuttavia, l’omissione di pronuncia non ha provocato danno alla ricorrente, inquanto le due censure svolte avrebbero dovuto essere rigettate e, se le sivalutasse in questa sede comporterebbero il dovere constatare l’esistenzadella situazione che legittimerebbe il loro rigetto, il che potrebbe avvenireprevia assunzione da parte di questa Corte dei poteri di decidere sul merito.Ciò per le ragioni che seguono.N.R.G.: 1227/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 1227/2025Numero sezionale 2036/2026Numero di raccolta generale 23127/2026Data pubblicazione 13/07/20262.2.

Vi fu già un tempo in cui la legge non consentiva a questa Corte didecidere la causa nel merito, se non quando il ricorso fosse stato accolto perviolazione di legge sostanziale (art. 384, primo comma, c.p.c., nel testoanteriore alle modifiche apportata dal d. lgs. 2.2.2006 n. 40).Vigente quella disposizione, coerentemente questa Corte escluse che ladecisione della causa nel merito fosse possibile nel caso di accoglimento delricorso per errores in procedendo (Cass. Sez. 2, 29/07/2004, n. 14378, Rv.575063 - 01).Quell’epoca tuttavia è ormai tramontata da vent’anni, ovvero da quando ild. lgs. 40/06 modificò l’art. 384 c.p.c., consentendo la decisione nel meritoin tutti i casi in cui la Corte “accoglie il ricorso”, senza ulteriori precisazioni.Da tale modifica normativa si è tratto il corollario che nel caso siadenunciato per cassazione il vizio di omessa pronuncia, ma le questioni nonesaminate dal giudice d’appello siano in punto di diritto infondate e nonrichiedano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione puòdecidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c..Sarebbe, infatti, irrazionale e contrario al principio di ragionevole durata delprocesso di cui all’art. 111 Cost. cassare con rinvio la decisione impugnata,quando il giudice di rinvio null’altro potrebbe fare se non rigettare il motivod’appello in precedenza non esaminato (ex plurimis, Sez. 5, Ordinanza n.17911 del 04/06/2026; Sez. 2, Sentenza n. 1553 del 23/01/2026; Sez. 3,Ordinanza n. 34083 del 24/12/2025; Sez. 5, 28/06/2017, n. 16171; Sez. 5,n. 9693 del 19/04/2018).2.3.

Esaminando dunque nel merito i due motivi di gravame proposti daLaura Sgarbi e non vagliati dalla Corte capitolina, essi si dovrebbero diremanifestamente infondati in punto di diritto.2.4.

Quanto al motivo d’appello rivolto contro la stima del danno in contocapitale, esso si dovrebbe dire infondato alla luce del principioripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui le somme dacorrispondere ai medici che hanno frequentato il corso di specializzazionedopo il 31 dicembre 1982, derivanti dal tardivo recepimento delle direttiveN.R.G.: 1227/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 1227/2025Numero sezionale 2036/2026Numero di raccolta generale 23127/2026Data pubblicazione 13/07/2026CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, non possono essere commisurateall’importo della borsa di studio introdotta e quantificata nel d.lgs. 8 agosto1991, n. 257, che non ha efficacia retroattiva ed è diretto ad individuare,secondo la discrezionalità del legislatore interno, la misura della retribuzionedovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi.L’obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive, invece, nonha natura retributiva né può dar luogo ad una riparazione integrale,desumibile dai criteri di calcolo della legge sopracitata.Essa ha piuttosto natura para-risarcitoria e la prestazione che ne formaoggetto deve essere quantificata sulla base di un parametro equitativofondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe.Questo parametro deve essere desunto dalle indicazioni contenute nellalegge 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto diprocedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte lecategorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizionifattuali idonee all’acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie,senza però essere ricompresi nel d.lgs. n. 257 del 1991.Con l’art. 11 della legge n. 370 del 1999, lo Stato italiano, in coerenza aicriteri dettati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha compiuto unaaestimatio del danno da ritardata attuazione della direttiva comunitaria ingrado di contemplare le sue diverse componenti, e dunque tanto ilpregiudizio da mancata percezione della remunerazione adeguata da partedello specializzando, quanto quello relativo all’inidoneità del diploma dispecializzazione al riconoscimento negli altri Stati membri, e al suo minorvalore sul piano interno ai fini dei concorsi per l’accesso ai profiliprofessionali (ex multis, Cass. 15/07/2024 n. 19439; Cass. 21/12/2021, n.41076; Cass. 26/07/2022, n. 23350; Cass. 25/08/2022, n. 25365; Cass.12/09/2022, n. 26812; Cass. 13/09/2022, n. 26901).2.5.

Quanto al motivo d’appello rivolto contro la mancata liquidazione della“rivalutazione e degli interessi”, esso sarebbe infondato alla luce delconsolidato principio secondo cui il risarcimento del danno da tardivaN.R.G.: 1227/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 1227/2025Numero sezionale 2036/2026Numero di raccolta generale 23127/2026Data pubblicazione 13/07/2026medicina frequentanti in epoca anteriore al 1991, è oggetto di un peculiarediritto pararisarcitorio, la cui quantificazione equitativa - da compiersi sullabase delle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370 -comporta esclusivamente la decorrenza degli interessi (e non anche lanecessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno aisensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ.) dalla data della messa inmora, in quanto, con la monetizzazione effettuata dalla legge n. 370 del1999, l'obbligazione risarcitoria ha acquistato carattere di obbligazione divaluta (ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23635 del 06/11/2014; Sez. 3,Sentenza n. 1917 del 09/02/2012).Nel caso di specie pertanto correttamente il Tribunale avrebbe fattodecorrere gli interessi moratori dalla data di costituzione in mora delloStato, data individuata dal Tribunale nel 9.11.2008, con statuizione nonimpugnata.2.6.

Senonché, occorre considerare che il legislatore, con la riforma di cuialla legge n. 69 del 2009, a proposito dei vizi di violazione di norme delprocedimento ha introdotto una norma, quella dell’art. 360-bis n. 2 c.p.c., laquale dice inammissibile il relativo motivo, se non risulta la violazione deiprincipi regolatori del giusto processo.Questa Corte, con la sentenza n. 22341 del 2017, seguita da numeroseconformi, ha statuito, nell’esegesi di questa norma, che in tema diricorso per cassazione, la censura concernente la violazione dei "principiregolatori del giusto processo" e cioè delle regole processuali ex art. 360 n.4 c.p.c., deve avere carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto delladecisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denuncia.(Nella specie, il ricorrente ha dedotto la violazione dei principi regolatori delgiusto processo in relazione all'irritualità della forma con cui l’atto diintegrazione del contraddittorio era stato notificato, senza evidenziare inalcun modo quale pregiudizio la violazione denunciata avrebbe arrecato; laS.C., enunciando l'anzidetto principio, ha ritenuto la censura inammissibileex art. 360 bis, n. 2, c.p.c.). .

Ebbene, nel caso di specie, l’applicazione ditale principio induce a ritenere inammissibile il motivo, perché l’omessapronuncia di cui si discorre da parte del giudice di appello, per quantoN.R.G.: 1227/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 1227/2025Numero sezionale 2036/2026Numero di raccolta generale 23127/2026Data pubblicazione 13/07/2026osservato non ha arrecato alcun pregiudizio alla ricorrente.

Tanto è già statoaffermato dalla sentenza n. 16102 del 2016, secondo la quale Nel casodi denuncia, in sede di ricorso per cassazione, del viziodi omessa pronuncia, è necessaria l'illustrazione del carattere decisivo dellaprospettata violazione, dimostrando che ha riguardato una questioneastrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbe cassareinutilmente la decisione gravata. .

Ai vedano, altresì: Cass. nn. 30502 del2019; 1191 del 2020; 36649 del 2021; 33166 del 2025.Nella specie, come si è detto, le censure di cui al motivo di appello,risultavano palesemente porive di fondamento.Il motivo è, dunque, dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 2c.p.c.3.

Le spese vanno poste a carico dei ricorrenti, previa maggiorazione aisensi dell’art. 4, comma 2, d.m. 55/14.Tutte le spese sono liquidate nel dispositivo.4.

La palese ed inescusabile infondatezza giuridica del ricorso e – quantoalla Sgarbi – l’inammissibilità rilevata rende manifesto che esso è statoproposto quanto meno con abuso del processo ai sensi dell’art. 96, terzocomma, c.p.c., e giustifica la condanna dei ricorrenti nella misura indicatanel dispositivo.P.q.m.(-) dichiara inammissibile il ricorso;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA], Marchione GiuseppeAntonio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MesolellaEnrico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Mosoni GiancarloGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], OrlandoGiovanni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PaolettiAnnalisa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PetrilloMauro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 1227/2025N.R.G.: 1227/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2036/2026Numero di raccolta generale 23127/2026Data pubblicazione 13/07/2026Poloniato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], QuadriGoffredo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Rosas MariaAnnunziata, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Tini MariaCristina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TrassariVenerina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VargiuGavino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio dilegittimità, che si liquidano nella somma di euro 50.000, oltre eventualispese prenotate a debito;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA], Marchione GiuseppeAntonio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MesolellaEnrico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Mosoni GiancarloGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], OrlandoGiovanni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PaolettiAnnalisa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PetrilloMauro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], QuadriGoffredo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Rosas MariaAnnunziata, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Tini MariaCristina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TrassariVenerina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VargiuGavino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento in favore dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri della somma di euro 5.000 ai sensidell’art. 96, terzo comma, c.p.c.;N.R.G.: 1227/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 1227/2025Numero sezionale 2036/2026Numero di raccolta generale 23127/2026Data pubblicazione 13/07/2026(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore della Presidenza delConsiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano nella somma di euro 2.000, oltre eventuali spese prenotate adebito;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della Presidenza delConsiglio dei Ministri della somma di euro 500 ai sensi dell’art. 96, terzocomma, c.p.c.;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti tutti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 4 giugno 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eo,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MinnellaVincenzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MorettiLorenzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MuggiaChiara, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PaolettiAnnalisa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PatriarchiStefano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SabbatiniLuigi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ScaioliSilvano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TiniMaria Cristina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TortoriciAchille, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ZuccaroNumero registro generale 1227/2025N.R.G.: 1227/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2036/2026Numero di raccolta generale 23127/2026Data pubblicazione 13/07/2026Clorinda, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro-) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università edella Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, [OSCURATO:PERSONA], in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio deiMinistri e dei Ministri pro tempore, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC delproprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 6 giugno 2024 n. 4025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Nel 2014 gli odierni ricorrenti (unitamente ad altri centoundici attori, nonpiù parti in causa) convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenzadel Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni sopra indicate,esponendo che:-) trent’anni prima, dopo avere conseguito la laurea in medicina, sierano iscritti ad una scuola di specializzazione, in anni compresi tra il 1982ed il 1991;-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcunaremunerazione o compenso da parte della scuola stessa;-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così comemodificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri diprevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrispostauna adeguata retribuzione;-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solocon la legge 8.8.1991 n. 257.Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenuteal risarcimento del danno sofferto trent’anni prima, in conseguenza dellatardiva attuazione delle suddette direttive.Numero registro generale 1227/2025N.R.G.: 1227/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2036/2026Numero di raccolta generale 23127/2026Data pubblicazione 13/07/20262. Con sentenza 23.11.2018 n. 22630 il Tribunale di Roma:-) dichiarò il difetto di legittimazione passiva dei tre Ministericonvenuti;-) dichiarò l’estinzione del giudizio rispetto alle domande rinunciate dataluni degli attori;-) accolse alcune delle domande (tra le quali quella proposta da [OSCURATO:PERSONA]Sgarbi);-) dichiarò l’ “improponibilità” per formazione del giudicato esterno dialcune domande;-) tutte le restanti domande furono rigettate per maturataprescrizione.La sentenza fu appellata dai soccombenti.3. Con sentenza 6.6.2024 n. 4025 la Corte d’appello di Roma rigettò ilgravame.La Corte d’appello, richiamando il consolidato orientamento del Giudice dilegittimità, ritenne applicabile il termine di prescrizione decennale condecorrenza dal 27 ottobre 1999.4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dai soccombenticon ricorso fondato su due motivi.Le amministrazioni sopra indicate hanno resistito con controricorso.5. Con provvedimento presidenziale del 4.6.2026, anteriore all’iniziodell’adunanza camerale ed allegato agli atti, il Presidente titolare dellaSezione (e, nel caso concreto, anche del Collegio giudicante) ha sostituito ilconsigliere relatore originariamente designato, dott. [OSCURATO:PERSONA],impossibilitato per ragioni di salute a partecipare sinanche da remoto, colconsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso.N.R.G.: 1227/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 1227/2025Numero sezionale 2036/2026Numero di raccolta generale 23127/2026Data pubblicazione 13/07/2026Col primo motivo di ricorso la sentenza d’appello è censurata nella parte incui ha individuato il dies a quo del termine di prescrizione nella data del27.10.1999.I ricorrenti sostengono l’originale tesi giuridica secondo cui, dal momentoche in altre e differenti questioni concernenti il risarcimento del danno datardiva attuazione delle Direttive 75/362 e 75/363 vi sono state oscillazionigiurisprudenziali, anche il tradizionale orientamento di questa Corte circal’exordium praescriptionis dovrebbe essere rimeditato; in subordinechiedono che “la questione” (non si sa bene quale) sia sottoposta alla Cortedi giustizia dell’Unione Europea.1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., alla luce delconsolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto alrisarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizionenell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257- delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso infavore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, siprescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata invigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti,tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dalgiudice amministrativo” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014,Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L,Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 -01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3,Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n.17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 - 01); princìpi, com’è noto, risalenti allesentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermatianche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del31/05/2022).Numero registro generale 1227/2025N.R.G.: 1227/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2036/2026Numero di raccolta generale 23127/2026Data pubblicazione 13/07/20261.2. Quanto alla pertinacia - di per sé meritevole di censura per i fini di cuiall’art. 96 terzo comma, c.p.c. - con la quale il difensore dei ricorrenti (puravendo collezionato circa trecento decisioni di rigetto pronunciate da questaCorte in altrettanti ricorsi da lui proposti su questioni identiche), insisteaffinché questa Corte sollevi una pregiudiziale comunitaria, basteràricordare che:a) la materia della prescrizione non è armonizzata, ma di competenzadegli Stati membri;b) l’unico principio che questi ultimi ed i loro organi giurisdizionalidebbono osservare in subiecta materia è impedire che le norme in materiadi prescrizione rendano più difficoltoso l’esercizio di diritti riconosciutidall’ordinamento comunitario, rispetto a diritti riconosciuti dall’ordinamentonazionale;c) tale principio non viene in rilievo nel nostro caso, in quanto laviolazione da parte dello Stato italiano delle prescrizioni contenute nellaDirettiva 1982/76 (la quale introdusse l’obbligo di adeguata remunerazione)fui così evidente, palmare ed indiscutibile che gli odierni ricorrenti nonhanno che da imputare a se stessi se attesero trentadue anni prima diintrodurre una domanda risarcitoria.1.3. Da ultimo, ma non per ultimo, l’istanza di rimessione alla Corte diLussemburgo trascura di considerare che la Corte di Lussemburgo si è giàpronunciata su fattispecie esattamente identica, stabilendo che:a) il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro eccepiscala scadenza di un termine di prescrizione ragionevole (e ci mancherebbe chedieci anni non fosse un termine ragionevole) a fronte di un’azionegiurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritticonferiti da una direttiva;b) nulla rileva, ai fini del decorso del termine di prescrizione, che loStato non abbia correttamente trasposta la Direttiva attributiva del dirittoprescritto;Numero registro generale 1227/2025N.R.G.: 1227/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2036/2026Numero di raccolta generale 23127/2026Data pubblicazione 13/07/2026c) non è necessaria una pronuncia della corte di Lussemburgo chedichiari l’inadempimento dello Stato, per far decorrere il termine diprescrizione;c) unica deroga a tali princìpi ricorre quando lo Stato, con il suocomportamento, sia stato all’origine della tardività dell’azione giudiziaria daparte del danneggiato: ipotesi chiaramente insussistente nel nostro caso(così Corte giust. UE, 19 maggio 2011, in causa C-452/09, Iaia ed all. c.Ministero dell’Istruzione).2. Il secondo motivo di ricorso.Il secondo motivo di ricorso concerne la posizione della sola [OSCURATO:PERSONA].Con esso è denunciata la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c..Nell’illustrazione del motivo si deduce che:-) in primo grado il Tribunale aveva liquidato il danno patito da LauraSgarbi nella misura di euro 6.713,94 per ciascuno anno di corso, ad instar diquanto previsto dall’art. 11 della l. 370/99;-) tale liquidazione era stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] per dueragioni: da un lato, sostenendone l’iniquità e chiedendo che il danno fosseliquidato nella misura di euro 11.103,84 per ciascun anno di corso, desuntadal d.lgs. 257/91; dall’altro, lamentando la mancata considerazione deglieffetti della mora debendi;-) su tale motivo di gravame la Corte d’appello non s’era pronunciata.2.1. Effettivamente la Corte d’appello infatti nulla ha statuito su un motivodi appello ritualmente formulato.Tuttavia, l’omissione di pronuncia non ha provocato danno alla ricorrente, inquanto le due censure svolte avrebbero dovuto essere rigettate e, se le sivalutasse in questa sede comporterebbero il dovere constatare l’esistenzadella situazione che legittimerebbe il loro rigetto, il che potrebbe avvenireprevia assunzione da parte di questa Corte dei poteri di decidere sul merito.Ciò per le ragioni che seguono.N.R.G.: 1227/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 1227/2025Numero sezionale 2036/2026Numero di raccolta generale 23127/2026Data pubblicazione 13/07/20262.2. Vi fu già un tempo in cui la legge non consentiva a questa Corte didecidere la causa nel merito, se non quando il ricorso fosse stato accolto perviolazione di legge sostanziale (art. 384, primo comma, c.p.c., nel testoanteriore alle modifiche apportata dal d. lgs. 2.2.2006 n. 40).Vigente quella disposizione, coerentemente questa Corte escluse che ladecisione della causa nel merito fosse possibile nel caso di accoglimento delricorso per errores in procedendo (Cass. Sez. 2, 29/07/2004, n. 14378, Rv.575063 - 01).Quell’epoca tuttavia è ormai tramontata da vent’anni, ovvero da quando ild. lgs. 40/06 modificò l’art. 384 c.p.c., consentendo la decisione nel meritoin tutti i casi in cui la Corte “accoglie il ricorso”, senza ulteriori precisazioni.Da tale modifica normativa si è tratto il corollario che nel caso siadenunciato per cassazione il vizio di omessa pronuncia, ma le questioni nonesaminate dal giudice d’appello siano in punto di diritto infondate e nonrichiedano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione puòdecidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c..Sarebbe, infatti, irrazionale e contrario al principio di ragionevole durata delprocesso di cui all’art. 111 Cost. cassare con rinvio la decisione impugnata,quando il giudice di rinvio null’altro potrebbe fare se non rigettare il motivod’appello in precedenza non esaminato (ex plurimis, Sez. 5, Ordinanza n.17911 del 04/06/2026; Sez. 2, Sentenza n. 1553 del 23/01/2026; Sez. 3,Ordinanza n. 34083 del 24/12/2025; Sez. 5, 28/06/2017, n. 16171; Sez. 5,n. 9693 del 19/04/2018).2.3. Esaminando dunque nel merito i due motivi di gravame proposti daLaura Sgarbi e non vagliati dalla Corte capitolina, essi si dovrebbero diremanifestamente infondati in punto di diritto.2.4. Quanto al motivo d’appello rivolto contro la stima del danno in contocapitale, esso si dovrebbe dire infondato alla luce del principioripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui le somme dacorrispondere ai medici che hanno frequentato il corso di specializzazionedopo il 31 dicembre 1982, derivanti dal tardivo recepimento delle direttiveN.R.G.: 1227/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 1227/2025Numero sezionale 2036/2026Numero di raccolta generale 23127/2026Data pubblicazione 13/07/2026CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, non possono essere commisurateall’importo della borsa di studio introdotta e quantificata nel d.lgs. 8 agosto1991, n. 257, che non ha efficacia retroattiva ed è diretto ad individuare,secondo la discrezionalità del legislatore interno, la misura della retribuzionedovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi.L’obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive, invece, nonha natura retributiva né può dar luogo ad una riparazione integrale,desumibile dai criteri di calcolo della legge sopracitata.Essa ha piuttosto natura para-risarcitoria e la prestazione che ne formaoggetto deve essere quantificata sulla base di un parametro equitativofondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe.Questo parametro deve essere desunto dalle indicazioni contenute nellalegge 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto diprocedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte lecategorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizionifattuali idonee all’acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie,senza però essere ricompresi nel d.lgs. n. 257 del 1991.Con l’art. 11 della legge n. 370 del 1999, lo Stato italiano, in coerenza aicriteri dettati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha compiuto unaaestimatio del danno da ritardata attuazione della direttiva comunitaria ingrado di contemplare le sue diverse componenti, e dunque tanto ilpregiudizio da mancata percezione della remunerazione adeguata da partedello specializzando, quanto quello relativo all’inidoneità del diploma dispecializzazione al riconoscimento negli altri Stati membri, e al suo minorvalore sul piano interno ai fini dei concorsi per l’accesso ai profiliprofessionali (ex multis, Cass. 15/07/2024 n. 19439; Cass. 21/12/2021, n.41076; Cass. 26/07/2022, n. 23350; Cass. 25/08/2022, n. 25365; Cass.12/09/2022, n. 26812; Cass. 13/09/2022, n. 26901).2.5. Quanto al motivo d’appello rivolto contro la mancata liquidazione della“rivalutazione e degli interessi”, esso sarebbe infondato alla luce delconsolidato principio secondo cui il risarcimento del danno da tardivaN.R.G.: 1227/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 1227/2025Numero sezionale 2036/2026Numero di raccolta generale 23127/2026Data pubblicazione 13/07/2026medicina frequentanti in epoca anteriore al 1991, è oggetto di un peculiarediritto pararisarcitorio, la cui quantificazione equitativa - da compiersi sullabase delle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370 -comporta esclusivamente la decorrenza degli interessi (e non anche lanecessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno aisensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ.) dalla data della messa inmora, in quanto, con la monetizzazione effettuata dalla legge n. 370 del1999, l'obbligazione risarcitoria ha acquistato carattere di obbligazione divaluta (ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23635 del 06/11/2014; Sez. 3,Sentenza n. 1917 del 09/02/2012).Nel caso di specie pertanto correttamente il Tribunale avrebbe fattodecorrere gli interessi moratori dalla data di costituzione in mora delloStato, data individuata dal Tribunale nel 9.11.2008, con statuizione nonimpugnata.2.6. Senonché, occorre considerare che il legislatore, con la riforma di cuialla legge n. 69 del 2009, a proposito dei vizi di violazione di norme delprocedimento ha introdotto una norma, quella dell’art. 360-bis n. 2 c.p.c., laquale dice inammissibile il relativo motivo, se non risulta la violazione deiprincipi regolatori del giusto processo.Questa Corte, con la sentenza n. 22341 del 2017, seguita da numeroseconformi, ha statuito, nell’esegesi di questa norma, che in tema diricorso per cassazione, la censura concernente la violazione dei "principiregolatori del giusto processo" e cioè delle regole processuali ex art. 360 n.4 c.p.c., deve avere carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto delladecisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denuncia.(Nella specie, il ricorrente ha dedotto la violazione dei principi regolatori delgiusto processo in relazione all'irritualità della forma con cui l’atto diintegrazione del contraddittorio era stato notificato, senza evidenziare inalcun modo quale pregiudizio la violazione denunciata avrebbe arrecato; laS.C., enunciando l'anzidetto principio, ha ritenuto la censura inammissibileex art. 360 bis, n. 2, c.p.c.). . Ebbene, nel caso di specie, l’applicazione ditale principio induce a ritenere inammissibile il motivo, perché l’omessapronuncia di cui si discorre da parte del giudice di appello, per quantoN.R.G.: 1227/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 1227/2025Numero sezionale 2036/2026Numero di raccolta generale 23127/2026Data pubblicazione 13/07/2026osservato non ha arrecato alcun pregiudizio alla ricorrente. Tanto è già statoaffermato dalla sentenza n. 16102 del 2016, secondo la quale Nel casodi denuncia, in sede di ricorso per cassazione, del viziodi omessa pronuncia, è necessaria l'illustrazione del carattere decisivo dellaprospettata violazione, dimostrando che ha riguardato una questioneastrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbe cassareinutilmente la decisione gravata. . Ai vedano, altresì: Cass. nn. 30502 del2019; 1191 del 2020; 36649 del 2021; 33166 del 2025.Nella specie, come si è detto, le censure di cui al motivo di appello,risultavano palesemente porive di fondamento.Il motivo è, dunque, dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 2c.p.c.3. Le spese vanno poste a carico dei ricorrenti, previa maggiorazione aisensi dell’art. 4, comma 2, d.m. 55/14.Tutte le spese sono liquidate nel dispositivo.4. La palese ed inescusabile infondatezza giuridica del ricorso e – quantoalla Sgarbi – l’inammissibilità rilevata rende manifesto che esso è statoproposto quanto meno con abuso del processo ai sensi dell’art. 96, terzocomma, c.p.c., e giustifica la condanna dei ricorrenti nella misura indicatanel dispositivo.P.q.m.(-) dichiara inammissibile il ricorso;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA], Marchione GiuseppeAntonio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MesolellaEnrico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Mosoni GiancarloGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], OrlandoGiovanni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PaolettiAnnalisa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PetrilloMauro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 1227/2025N.R.G.: 1227/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2036/2026Numero di raccolta generale 23127/2026Data pubblicazione 13/07/2026Poloniato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], QuadriGoffredo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Rosas MariaAnnunziata, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Tini MariaCristina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TrassariVenerina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VargiuGavino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio dilegittimità, che si liquidano nella somma di euro 50.000, oltre eventualispese prenotate a debito;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA], Marchione GiuseppeAntonio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MesolellaEnrico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Mosoni GiancarloGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], OrlandoGiovanni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PaolettiAnnalisa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PetrilloMauro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], QuadriGoffredo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Rosas MariaAnnunziata, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Tini MariaCristina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TrassariVenerina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VargiuGavino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento in favore dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri della somma di euro 5.000 ai sensidell’art. 96, terzo comma, c.p.c.;N.R.G.: 1227/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 1227/2025Numero sezionale 2036/2026Numero di raccolta generale 23127/2026Data pubblicazione 13/07/2026(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore della Presidenza delConsiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano nella somma di euro 2.000, oltre eventuali spese prenotate adebito;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della Presidenza delConsiglio dei Ministri della somma di euro 500 ai sensi dell’art. 96, terzocomma, c.p.c.;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti tutti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 4 giugno 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 23127/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris