CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12228/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERCELLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sep(ite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Tribunale di Vercelli, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali il predetto era stato condannato con le sentenze emesse dal Tribunale di Vercelli il 18 aprile 2016, per truffe commesse il 23 settembre 2011 e il 31 maggio 2012; dal Tribunale di Cosenza il 27 marzo 2015, per truffa commessa nel dicembre 2012; dal Tribunale di Vercelli il 16 giugno 2015, per truffa commessa in data 11 giugno 2012; dal Tribunale di Biella il 17 aprile 2019, per truffa commessa in data 11 gennaio 2013; dal Tribunale di Vercelli il 9 gennaio 2018, per truffe commesse in continuazione dal 19 agosto 2011 al 27 luglio 2012. 2. L'adito giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 28 gennaio 2021, rigettava l'istanza. 3. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi, con i quali deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 81, 99, 102, 105, 108 cod. pen. e degli artt. 533, 671, 648, 649 cod. proc. pen., sostenendo che il giudice dell'esecuzione, abbia ritenuto una abitualità nel reato che non era stata contestata dal Pubblico Ministero; abbia stimato indebitamente sussistente una incompatibilità fra la recidiva e la continuazione; non abbia tenuto conto del fatto che, per taluni dei reati oggetto dell'istanza, la continuazione era stata già riconosciuta in fase di cognizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. È assorbente rilevare che dall'ordinanza impugnata non emerge che sia stato rispettato il principio, pienamente condivisibile, stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903). 1.2. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione, nel rigettare l'istanza presentata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non ha espresso alcuna considerazione in ordine al fatto che, con precedenti provvedimenti, la continuazione era stata già riconosciuta fra reati commessi in un arco temporale al cui interno si colloca taluno dei reati ai quali si riferisce l'istanza di continuazione ora in valutazione. 2. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata per la ragione indicata, e restano assorbite le ulteriori censure. Va disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione, che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato. Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vercelli. Così d