CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23126/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 20 novembre 2024, che ne ha confermato la condanna per furto in abitazione; considerato che: - il primo motivo di ricorso - con denuncia la violazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e 157 cod. pen., in ragione della prescrizione del reato prima della pronuncia di appello - è manifestamente infondato in quanto il delitto è stato commesso il 24 marzo 2017 e il termine di prescrizione di sette anni e sei mesi, (tenuto conto dell'interruzione: artt. 157 e 161 cod. pen.), è rimasto sospeso per 176 giorni (per 112 giorni in ragione del differimento per astensione dell'udienza del 5 dicembre 2019; e dal 22 marzo 2020 per 64 giorni in ragione del differimento per la pandemia da Covid-19); esso, dunque, sarebbe spirato 11 19 marzo 2025 e, e l'inammissibilità del ricorso (nei termini di seguito esposti) non consente di rilevare la prescrizione in questa sede (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 - 01);¦ - il secondo motivo - che adduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, segnatamente in ordine alla commissione del fatto in un luogo di privata dimora - prospetta un'alternativa ricostruzione del fatto, senza denunciare il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) e senza confrontarsi con l'iter argomentativo della pronuncia impugnata (che ha indicato gli elementi di fatto - relativi in particolare al luogo in cui si trovava la vettura, ossia la pertinenza dell'abitazione de qua - per cui ha disatteso la prospettazione difensiva: cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - il terzo motivo - che assume la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, segnatamente in relazione all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod, pen. - è manifestamente infondato in quanto «in tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l'entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato costituendo la restituzione della refurtiva solo un "post factum" non valutabile a tale fine» (Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito, Rv. 275922 - 01, fattispecie in cui il bene oggetto di furto era stato sottratto per breve tempo poiché recuperato, subito dopo la commissione del reato, dalle forze dell'ordine); - il quarto motivo - che prospetta la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, ad avviso della difesa pure apparente, con riguardo alla commisurazione della pena - è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando - oltre al valore del veicolo - le condanne definitive riportate dall'imputato e, dunque, la negativa condotta susseguente al fatto; - il quinto motivo - che denuncia la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 53 legge n. 689 del 1981 nonché il vizio di motivazione in ragione della mancata applicazione delle pene sostitutive - è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi, non prospettando neppure compiutamente la sussistenza dei presupposti per irrogarle (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), facendo generico riferimento all'esclusione della recidiva (peraltro, non contestata); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrentV al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione 2dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dic P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] 3