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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06348/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Messina ha confermato quella di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, violava le prescrizioni inerenti l'obbligo di soggiorno recandosi nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] a bordo di una bicicletta; letti i motivi di ricorso con i quali sono state eccepite la mancanza dell'elemento soggettivo del reato e la mancata motivazione sul diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen.; rilevato che: quanto al primo motivo, che la mancanza dell'elemento soggettivo è stata meramente enunciata in ricorso che non tiene conto del costante orientamento di questa Corte secondo cui «ai fini della sussistenza del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e dalla cosciente volontà del loro inadempimento, non rilevando le finalità che abbiano determinato la condotta» (Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Alessandrino, Rv. 286010; Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262); in merito alla causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen., la sentenza della Corte di appello ha valorizzato le risultanze del casellario giudiziale concludendo per la sussistenza dell'inclinazione del soggetto alla violazione delle regole impostegli ed escludendo l'occasionalità del comportamento, in uno con la logica (e insindacabile) valutazione circa la modalità di commissione della violazione; ritenuto che, a fronte della motivazione della Corte di appello, il ricorrente si pone in termini del tutto generici, confutativi e comunque decentrati rispetto alla complessiva rado decidendi della sentenza impugnata; considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Messina ha confermato quella di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, violava le prescrizioni inerenti l'obbligo di soggiorno recandosi nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] a bordo di una bicicletta; letti i motivi di ricorso con i quali sono state eccepite la mancanza dell'elemento soggettivo del reato e la mancata motivazione sul diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen.; rilevato che: quanto al primo motivo, che la mancanza dell'elemento soggettivo è stata meramente enunciata in ricorso che non tiene conto del costante orientamento di questa Corte secondo cui «ai fini della sussistenza del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e dalla cosciente volontà del loro inadempimento, non rilevando le finalità che abbiano determinato la condotta» (Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Alessandrino, Rv. 286010; Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262); in merito alla causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen., la sentenza della Corte di appello ha valorizzato le risultanze del casellario giudiziale concludendo per la sussistenza dell'inclinazione del soggetto alla violazione delle regole impostegli ed escludendo l'occasionalità del comportamento, in uno con la logica (e insindacabile) valutazione circa la modalità di commissione della violazione; ritenuto che, a fronte della motivazione della Corte di appello, il ricorrente si pone in termini del tutto generici, confutativi e comunque decentrati rispetto alla complessiva rado decidendi della sentenza impugnata; considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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