CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 10188/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Tunisia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 11/5/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 16/12/2020, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto il Badri colpevole del delitto di rapina aggravata, condannandolo alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.400,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di doglianze già sottoposte al vaglio della Corte di merito, che le ha disattese con un supporto giustificativo che non presta il fianco a censura per correttezza e congruenza logica, e in questa sede riproposte in difetto della necessaria correlazione critica con le ragioni alla base della reiezione del gravame.Invero, con riguardo al primo motivo, che censura la mancata riqualificazione del fatto alla stregua di furto tentato, deve osservarsi che la difesa argomenta in maniera assertiva facendo riferimento a fattispecie del tutto diversa da quella a giudizio (imputata che ha usato violenza nei confronti di una guardia giurata) mentre le censure relative al diniego dell'attenuante della particolare tenuità del danno hanno natura apodittica e non si confrontano con l'ampia motivazione della Corte di merito, del tutto coerente con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D32 [OSCURATO:PERSONA] CJAi H(iLL.