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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 giugno 2025

Cassazione n. 19123/2025

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O R D I N A N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in Artogne (BS), in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Cornaredo(MI), in persona del legale rappresentante ing. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a d a gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Controricorrente-Ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza n. 1215/2020della Corte di appello di Milano , depositat a il 20.5.2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6.6.2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G.

N. 21805/2020.

Fatti di causae ragioni della decisione 1.Con sentenza n. 1215 del 20.5 .2020 , la Corte di appello di Milano confermò, tranne che in punto di liquidazione delle spese, sia pure con diversa motivazione la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., per il risarcimento dei danni ai propri macchinariderivanti dall’impiego di olio lubrificante fornito dalla convenuta, che presentava composizione e caratteristiche chimiche diverse dalla scheda tecnica del prodotto, e per il loro conseguente fermo tecnico.

La Corte di appello motivò la decisione rilevando, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, che la denuncia dei vizi era stata tempestiva, avendo la acquirente avuto consapevolezza dei difetti del prodotto solo a seguito dell’esito dell’accertamentotecnico preventivo espletato, ma che non era stata fornita la prova che i vizi accertati fossero riferibili alle partite di olio lubrificante fornite dalla società convenuta, atteso che, come anche precisato dal consulente tecnico d’ufficio, la verifica era avvenuta su un campione prelevato senza contraddittorio dalla a cquirente , che a veva smaltito la sostanza prima del procedimento di accertamento tecnico preventivo.

Mancava pertanto la prova del nesso causale tra i danni lamentati, che peraltro non erano stati compiutamente provati, e l’impiego del prodotto consegnato dalla società [OSCURATO:PERSONA].

Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., affidato a quattro motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha notificato controricorso e ricorso incidentale condizionato, articolato su un unico motivo, mentre la [OSCURATO:PERSONA], chiamata in causa dalla società convenuta, non ha svolto attività difensiva.

Le parti hanno depositato memoria.

2. Il primomotivo d el ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. denuncia nullità della sentenza per omesso esame di fatti decisivi, rappresentati dalle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio dai testi [OSCURATO:PERSONA], che avevano riferito che nel periodo compreso tra febbraio 2011 e giugno 2012 la Pressofusioni per lubrificare i bracci di venti presse aveva utilizzato esclusivamente l’olio forniti dalla società [OSCURATO:PERSONA], che i macchinari avevano subito interventi di riparazione e di sostituzione di componenti meccanici di cui alle R.G.

N. 21805/2020. fatture allegate e che, in occasione del secondo intervento nel mese di giugno 2012, erano stati prelevati dalla cisterna consegnata dalla convenuta due campioni per essere sottoposti ad analisi, anche da parte del dott. [OSCURATO:PERSONA] del Dipartimento di Chimica dell’Università di Milano.

Da tali deposizioni, sostiene la ricorrente, emergeva la prova che il campione esaminato dal consulente tecnico nel corso dell’accertamento tecnico preventivo proveniva dalla fornitura consegnata dalla controparte.

Ha pertanto errato la Corte di appello a non tenere conto delle prove testimoniali, che, se fossero state valutate, avrebbero portato a ritenere provato che i danni lamentati erano riconducibili al prodotto consegnato dalla società [OSCURATO:PERSONA], tenuto anche conto che quest’ultima non aveva mai contestato che il campione analizzato dal dott. [OSCURATO:PERSONA] fosse diverso da quello consegnato al consulente tecnico d’ufficio.

Il secondo motivo del ricorso principale denuncia nullità della sentenza per omesso esame di fatto decisivo, costituito dall’affermazione del consulente tecnico d’ufficio che il campione da lui esaminato era il medesimo di quello analizzato dal Dipartimento di Chinica dell’Università di Milano.

Ora, poiché dalle dichiarazioni dei testi risultava che quest’ultimo campione era stato prelevato dalla cisterna contenente l’olio lubrificante consegnato da [OSCURATO:PERSONA], poteva dirsi provato che il prodotto fornito dalla convenuta fosse quello analizzato dal consulente tecnico e quindi presentasse composizione e caratteristiche chimiche diverse dalla scheda tecnica del prodotto, come accertato dallaconsulenza.

3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione obiettiva, non appaiono in grado di superare, per come formulati, un preliminare vaglio di ammissibilità.

Questa conclusione si impone alla luce del rilievo che il ricorso si limita a riassumere l’esito della prova testimoniale, ma non riproduce esattamente né i capitoli su cui i testi sono stati interrogati né le dichiarazioni che essi hanno reso.

L’art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c. prevede la possibilità di impugnare la sentenza di merito per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Il ricorso lamenta che il giudice a quo non abbia esaminato le testimonianze rese in giudizio.

Il fatto storico che sarebbe R.G.

N. 21805/2020. stato omesso è quindi dato dalle dichiarazioni rese dai testi.

Per il principio della specificità del ricorso per cassazione il ricorrente avrebbe dovuto descrivere esattamente il fatto omesso, riproducendo le dichiarazioni testimoniali di cui ha lamentato la mancata valutazione.

Costituisce orientamento di questa Corte che laddove il ricorrente per cassazione contesti l’omesso esame da parte del giudice di merito di un documento o di una prova testimoniale egli abbia l’onere, al fine di dimostrare la decisività dell’omissione, di riprodurre o quanto meno di riassumere in modo specifico la dichiarazione contenuta nel documento o resa dal teste.

P er il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, tale onere della parte si configura, infatti, come condizione di ammissibilità del motivo, dal momento che solo il suo assolvimento consenteal giudice di legittimità, che non ha acceso diretto agli atti del giudizio di merito, di effettuareil preliminare controllo se l’omissione sia stata o meno decisiva, se vale a dire l’esame di quel fatto avrebbe potuto portare ad una differente soluzione della controversia(Cass. n. 6769 del 2022; Cass. n. 1951 del 2022; Cass. n. 27702 del 2020; Cass. n. 198 8 5 del 2017 ; Cass. n. 14784 del 2015).

Questa Corte ha avuto modo di precisare che il principio di autosufficienza del ricorso non va inteso in senso formalistico (Cass. Sez. un. n. 8950 del 2022) , quasi fosse una barrieraall’esame della censura, dovendo la sua applicazione conformarsi e non porsi in contrasto con il principio, di rango costituzionale e convenzionale, della effettività della tutela giurisdizionale dei diritti apprestata dall’ordinamento.

In questa prospettiva deve ritenersi che il requisito della specificità del motivo formulato con il ricorso per cassazione, richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1 nn. 4 e 6, c.p.c., risulti rispettato, pur senza riproduzione testuale dell’atto, quando l’atto stesso ha un contenuto vincolato o prestabilito , di modo che sia sufficiente l’indicazione della sua denominazione o qualificazione giuridica per trarre da essa il suo valore e significato (Cass. n. 12259 del 2022) .

Diversa soluzione deve invece essere seguita laddove l’omissione lamentata riguardi una prova critica, come nel caso della testimonianza, come tale suscettibile di diversa valutazione.

In tale ipotesi R.G.

N. 21805/2020. il ricorrente non può limitarsi a riassumere l’esito della prova, senza alcun riferimento testuale alla esatta dichiarazione resa dal teste, in quanto la relativa deduzione si risolve in una mera asserzione, non essendo fondata su dat i oggettivi ma sulla sua personale valutazione della prova, disancorata dalla rappresentazione del fatto.

Invero in tali casi la Corte deve essere posta in condizione di apprezzare la decisività della censura attraverso una valutazione che passa necessariamente per la verifica dell’esatto contenuto della dichiarazione resa dal teste.

E’ pertanto necessario che, a pena di inammissibilità del motivo, il ricorrente riproduca l’esatto contenuto della testimonianza.Tanto più, merita aggiungere, che la ricostruzione dei fatti che il ricorso ritiene di trarre dalle dichiarazioni dei testi risulta contestata dalla controricorrente, che obietta la inconcludenza a tal fine delle relative dichiarazioni.

4. Il terzo motivo del ricorso principale denuncia nullità della sentenza per omesso esame di fatto decisivo, contestando l’affermazione della sentenza secondo cui la parte attrice non aveva dato prova del danno lamentato.

Il motivo, investendo un capo dipendente della sentenza, si dichiara assorbito per effetto del rigetto dei precedenti motivi.

5. Con il quarto motivo la ricorrente principale denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando che la Corte di appello l’abbia condannata al pagamento delle spese del giudizio, senza alcuna nemmeno parziale compensazione, pur avendo accolto il primo motivo di appello, riconoscendo che la parte non era incorsa in decadenza del diritto di garanzia per tardiva denunzia dei vizi.

Il motivo è infondato.

La condanna della società appellante al pagamento integrale delle spese di lite appare giustificataalla luce del principio di soccombenza, avendo la parte visto rigettata in toto la sua domanda.

La circostanza che la Corte di appello abbia accolto il primo motivo di ricorso, rigettando gli altri, non dà luogo ad alcuna violazione di legge, atteso che, da un lato, la statuizione adottata di per sé implica che la soccombenza della odierna ricorrente sia st a ta ritenuta nettamente prevalente, mentre, dall’al tro , la mancata compensazione anche parziale delle spese di lite costituisce una scelta discrezionale del giudice di R.G.

N. 21805/2020. merito, non censurabile, come tale, davanti a questa Corte (Cass. n. 11329 del 2019; Cass. Sez. un. n. 14989 del 2005).

6. Il ricorso è pertanto respinto.

Il ricorso incidentale avanzato da [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto proposto in via condizionata, si dichiara assorbito.

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto.

P.Q.M Rigetta il ricorsoprincipale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e dichiara assorbito il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 3.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dellasocietà ricorrenteprincipale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O R D I N A N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in Artogne (BS), in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Cornaredo(MI), in persona del legale rappresentante ing. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a d a gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Controricorrente-Ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza n. 1215/2020della Corte di appello di Milano , depositat a il 20.5.2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6.6.2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. N. 21805/2020. Fatti di causae ragioni della decisione 1.Con sentenza n. 1215 del 20.5 .2020 , la Corte di appello di Milano confermò, tranne che in punto di liquidazione delle spese, sia pure con diversa motivazione la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., per il risarcimento dei danni ai propri macchinariderivanti dall’impiego di olio lubrificante fornito dalla convenuta, che presentava composizione e caratteristiche chimiche diverse dalla scheda tecnica del prodotto, e per il loro conseguente fermo tecnico. La Corte di appello motivò la decisione rilevando, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, che la denuncia dei vizi era stata tempestiva, avendo la acquirente avuto consapevolezza dei difetti del prodotto solo a seguito dell’esito dell’accertamentotecnico preventivo espletato, ma che non era stata fornita la prova che i vizi accertati fossero riferibili alle partite di olio lubrificante fornite dalla società convenuta, atteso che, come anche precisato dal consulente tecnico d’ufficio, la verifica era avvenuta su un campione prelevato senza contraddittorio dalla a cquirente , che a veva smaltito la sostanza prima del procedimento di accertamento tecnico preventivo. Mancava pertanto la prova del nesso causale tra i danni lamentati, che peraltro non erano stati compiutamente provati, e l’impiego del prodotto consegnato dalla società [OSCURATO:PERSONA]. Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., affidato a quattro motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha notificato controricorso e ricorso incidentale condizionato, articolato su un unico motivo, mentre la [OSCURATO:PERSONA], chiamata in causa dalla società convenuta, non ha svolto attività difensiva. Le parti hanno depositato memoria. 2. Il primomotivo d el ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. denuncia nullità della sentenza per omesso esame di fatti decisivi, rappresentati dalle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio dai testi [OSCURATO:PERSONA], che avevano riferito che nel periodo compreso tra febbraio 2011 e giugno 2012 la Pressofusioni per lubrificare i bracci di venti presse aveva utilizzato esclusivamente l’olio forniti dalla società [OSCURATO:PERSONA], che i macchinari avevano subito interventi di riparazione e di sostituzione di componenti meccanici di cui alle R.G. N. 21805/2020. fatture allegate e che, in occasione del secondo intervento nel mese di giugno 2012, erano stati prelevati dalla cisterna consegnata dalla convenuta due campioni per essere sottoposti ad analisi, anche da parte del dott. [OSCURATO:PERSONA] del Dipartimento di Chimica dell’Università di Milano. Da tali deposizioni, sostiene la ricorrente, emergeva la prova che il campione esaminato dal consulente tecnico nel corso dell’accertamento tecnico preventivo proveniva dalla fornitura consegnata dalla controparte. Ha pertanto errato la Corte di appello a non tenere conto delle prove testimoniali, che, se fossero state valutate, avrebbero portato a ritenere provato che i danni lamentati erano riconducibili al prodotto consegnato dalla società [OSCURATO:PERSONA], tenuto anche conto che quest’ultima non aveva mai contestato che il campione analizzato dal dott. [OSCURATO:PERSONA] fosse diverso da quello consegnato al consulente tecnico d’ufficio. Il secondo motivo del ricorso principale denuncia nullità della sentenza per omesso esame di fatto decisivo, costituito dall’affermazione del consulente tecnico d’ufficio che il campione da lui esaminato era il medesimo di quello analizzato dal Dipartimento di Chinica dell’Università di Milano. Ora, poiché dalle dichiarazioni dei testi risultava che quest’ultimo campione era stato prelevato dalla cisterna contenente l’olio lubrificante consegnato da [OSCURATO:PERSONA], poteva dirsi provato che il prodotto fornito dalla convenuta fosse quello analizzato dal consulente tecnico e quindi presentasse composizione e caratteristiche chimiche diverse dalla scheda tecnica del prodotto, come accertato dallaconsulenza. 3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione obiettiva, non appaiono in grado di superare, per come formulati, un preliminare vaglio di ammissibilità. Questa conclusione si impone alla luce del rilievo che il ricorso si limita a riassumere l’esito della prova testimoniale, ma non riproduce esattamente né i capitoli su cui i testi sono stati interrogati né le dichiarazioni che essi hanno reso. L’art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c. prevede la possibilità di impugnare la sentenza di merito per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorso lamenta che il giudice a quo non abbia esaminato le testimonianze rese in giudizio. Il fatto storico che sarebbe R.G. N. 21805/2020. stato omesso è quindi dato dalle dichiarazioni rese dai testi. Per il principio della specificità del ricorso per cassazione il ricorrente avrebbe dovuto descrivere esattamente il fatto omesso, riproducendo le dichiarazioni testimoniali di cui ha lamentato la mancata valutazione. Costituisce orientamento di questa Corte che laddove il ricorrente per cassazione contesti l’omesso esame da parte del giudice di merito di un documento o di una prova testimoniale egli abbia l’onere, al fine di dimostrare la decisività dell’omissione, di riprodurre o quanto meno di riassumere in modo specifico la dichiarazione contenuta nel documento o resa dal teste. P er il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, tale onere della parte si configura, infatti, come condizione di ammissibilità del motivo, dal momento che solo il suo assolvimento consenteal giudice di legittimità, che non ha acceso diretto agli atti del giudizio di merito, di effettuareil preliminare controllo se l’omissione sia stata o meno decisiva, se vale a dire l’esame di quel fatto avrebbe potuto portare ad una differente soluzione della controversia(Cass. n. 6769 del 2022; Cass. n. 1951 del 2022; Cass. n. 27702 del 2020; Cass. n. 198 8 5 del 2017 ; Cass. n. 14784 del 2015). Questa Corte ha avuto modo di precisare che il principio di autosufficienza del ricorso non va inteso in senso formalistico (Cass. Sez. un. n. 8950 del 2022) , quasi fosse una barrieraall’esame della censura, dovendo la sua applicazione conformarsi e non porsi in contrasto con il principio, di rango costituzionale e convenzionale, della effettività della tutela giurisdizionale dei diritti apprestata dall’ordinamento. In questa prospettiva deve ritenersi che il requisito della specificità del motivo formulato con il ricorso per cassazione, richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1 nn. 4 e 6, c.p.c., risulti rispettato, pur senza riproduzione testuale dell’atto, quando l’atto stesso ha un contenuto vincolato o prestabilito , di modo che sia sufficiente l’indicazione della sua denominazione o qualificazione giuridica per trarre da essa il suo valore e significato (Cass. n. 12259 del 2022) . Diversa soluzione deve invece essere seguita laddove l’omissione lamentata riguardi una prova critica, come nel caso della testimonianza, come tale suscettibile di diversa valutazione. In tale ipotesi R.G. N. 21805/2020. il ricorrente non può limitarsi a riassumere l’esito della prova, senza alcun riferimento testuale alla esatta dichiarazione resa dal teste, in quanto la relativa deduzione si risolve in una mera asserzione, non essendo fondata su dat i oggettivi ma sulla sua personale valutazione della prova, disancorata dalla rappresentazione del fatto. Invero in tali casi la Corte deve essere posta in condizione di apprezzare la decisività della censura attraverso una valutazione che passa necessariamente per la verifica dell’esatto contenuto della dichiarazione resa dal teste. E’ pertanto necessario che, a pena di inammissibilità del motivo, il ricorrente riproduca l’esatto contenuto della testimonianza.Tanto più, merita aggiungere, che la ricostruzione dei fatti che il ricorso ritiene di trarre dalle dichiarazioni dei testi risulta contestata dalla controricorrente, che obietta la inconcludenza a tal fine delle relative dichiarazioni. 4. Il terzo motivo del ricorso principale denuncia nullità della sentenza per omesso esame di fatto decisivo, contestando l’affermazione della sentenza secondo cui la parte attrice non aveva dato prova del danno lamentato. Il motivo, investendo un capo dipendente della sentenza, si dichiara assorbito per effetto del rigetto dei precedenti motivi. 5. Con il quarto motivo la ricorrente principale denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando che la Corte di appello l’abbia condannata al pagamento delle spese del giudizio, senza alcuna nemmeno parziale compensazione, pur avendo accolto il primo motivo di appello, riconoscendo che la parte non era incorsa in decadenza del diritto di garanzia per tardiva denunzia dei vizi. Il motivo è infondato. La condanna della società appellante al pagamento integrale delle spese di lite appare giustificataalla luce del principio di soccombenza, avendo la parte visto rigettata in toto la sua domanda. La circostanza che la Corte di appello abbia accolto il primo motivo di ricorso, rigettando gli altri, non dà luogo ad alcuna violazione di legge, atteso che, da un lato, la statuizione adottata di per sé implica che la soccombenza della odierna ricorrente sia st a ta ritenuta nettamente prevalente, mentre, dall’al tro , la mancata compensazione anche parziale delle spese di lite costituisce una scelta discrezionale del giudice di R.G. N. 21805/2020. merito, non censurabile, come tale, davanti a questa Corte (Cass. n. 11329 del 2019; Cass. Sez. un. n. 14989 del 2005). 6. Il ricorso è pertanto respinto. Il ricorso incidentale avanzato da [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto proposto in via condizionata, si dichiara assorbito. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorsoprincipale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e dichiara assorbito il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 3.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dellasocietà ricorrenteprincipale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi
Sentenza Cassazione n. 19123/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris