CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 novembre 2025
Cassazione n. 30823/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di L'Aquila;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona dell'Avvocato generaleGiuseppina Casella, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsil'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 14 novembre 2025 la Corte di appello diL'Aquila, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] pena di mesi otto di reclusione, sostituita in quella di euro 2.400 di multa, edeuro 2.200 di multa, per i reati di detenzione senza autorizzazione di una pistolae di varie munizioni non utilizzabili con detta arma, commessi in data11/05/2023.La Corte ha respinto l'eccezione di nullità del procedimento per la tardivitàdella richiesta di giudizio immediato, essendo il ritardo nella presentazione di talerichiesta una mera irregolarità, secondo quanto stabilito da Sez. U, n.42979/2014, ed ha ritenuto provata la sussistenza degli elementi oggettivo esoggettivo del reato di detenzione abusiva di arma, essendo irrilevantel'eventuale non funzionalità di questa se il guasto sia facilmente riparabile e nonrisultando, nel caso di specie, che il suo probabile non funzionamento la rendessedel tutto inutilizzabile. Ha confermato, infine, il trattamento sanzionatorio,respingendo anche la richiesta di rateizzazione della pena pecuniaria.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzodell'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi.2.1. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la violazione di legge inrelazione alla nullità del procedimento per la tardività della richiesta di giudizioimmediato e l'omesso espletamento dell'interrogatorio sui fatti da cui emergeval'evidenza della prova.La Corte di appello ha respinto l'eccezione richiamando il disposto dellasentenza Sez. U, n. 42979/2014, ma non ha valutato che il ricorrente è statointerrogato, in data 15/05/2023, solo sulle fonti di prova contenute nel verbale diarresto, e non sulle prove ulteriori acquisite successivamente, relativeall'accertamento della eventuale presenza di una pistola avente lo stesso numerodi matricola presso l'abitazione di altre persone, e della natura della sostanzastupefacente rinvenuta nella sua abitazione. Il decreto di giudizio immediato,però, è stato emesso sulla base del compendio probatorio successivamenteacquisito, su cui il ricorrente non ha mai potuto svolgere le proprie difese in unformale interrogatorio.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione in merito alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato.Le due sentenze di merito hanno travisato la testimonianza dell'ufficiale dipolizia giudiziaria, che ha detto di avere provato l'arma e di averla trovata nonfunzionante in quanto, premendo il grilletto senza colpo in canna, non sentì ilpercussore che andava in battuta, anche se esteriormente essa appariva inbuone condizioni, e quindi, pur non dichiarando che essa fosse inservibile, nonha neppure affermato che essa potesse essere resa funzionante con facilità. LaCorte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il reato sussiste anche quandol'arma, pur non funzionante, sia agevolmente riparabile, ma ha errato nelripartire l'onere della prova di tale circostanza, dovendo l'accusa provare talefacile riparabilità.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.La sentenza impugnata non ha valutato la sussistenza dell'elementosoggettivo del reato, perché non ha tenuto conto della consapevolezza delricorrente del fatto che l'arma fosse non funzionante, per cui legittimamenteriteneva di non commettere alcun illecito.2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge e il viziodi motivazione in merito al trattamento sanzionatorio.La Corte di appello non ha risposto alla doglianza circa l'entità della pena-base, determinata in termini superiori al minimo edittale senza una validamotivazione, a quella circa l'eccessività dell'aumento per la continuazione con ilreato di detenzione delle munizioni, e a quella relativa alla eccessività della quotadi conversione della pena della reclusione nella corrispondente pena pecuniaria,indicata in euro 10 anziché nel minimo, pari ad euro 5.Anche la richiesta di rateizzazione della pena pecuniaria è stata respinta conmotivazione insufficiente, avendo la Corte di appello rilevato che il ricorrente nonaveva addotto elementi idonei a dimostrare una difficoltà economica, mentre laCorte di cassazione ha stabilito che tali elementi devono essere acquisiti d'ufficiodal giudice, se necessario. Peraltro il fatto che il ricorrente sia stato ammesso algratuito patrocinio e che sia stato detenuto per oltre un anno erano elementipresenti nel procedimento e sufficienti per dimostrare tale sua difficoltà.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoriadi inammissibilità del ricorso.4. Il ricorrente, in data 05/06/2026, ha depositato una memoria di replicaalla requisitoria del Procuratore generale, nella quale contesta l’affermazione diinammissibilità del ricorso, del quale ribadisce i motivi, in particolare quantoall’accertamento della funzionalità dell’arma.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto è fondato, in relazione al suo secondo motivo, e deveperciò essere accolto, nei limiti sotto precisati.2. L'eccezione procedurale formulata nel primo motivo di ricorso deve esseresubito esaminata, in quanto prodromica alla valutazione dei motivi di merito, madeve essere dichiarata inammissibile, per carenza di interesse.Deve, sul punto, ribadirsi che «Nel sistema processuale penale, la nozione diinteresse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza ...ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalitànegativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione disvantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella,positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosarispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con ilsistema normativo» (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj,Rv.251693 – 01).Nel presente caso, il ricorrente contesta la legittimità dell'adozione delgiudizio immediato sostenendo che la richiesta del pubblico ministero nonsarebbe stata preceduta da un valido interrogatorio, carenza che, secondo lasentenza Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018, integrauna nullità ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c), e 180 cod. proc. pen.,e precisa che l'interrogatorio si è svolto, ma non ha avuto ad oggetto le proveraccolte successivamente ad esso, consistenti nell'esito degli accertamenti inmerito ad una eventuale presenza dell'arma in altre abitazioni e quelli in meritoalla natura e quantità della droga sequestrata. L'omesso svolgimentodell'interrogatorio in merito alle caratteristiche della sostanza stupefacentesequestrata è palesemente irrilevante, dal momento che il ricorrente è statoassolto dal reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, ed anche il mancatosvolgimento dell'interrogatorio sugli ulteriori accertamenti relativi all'armarinvenuta non ha avuto alcuna conseguenza, dal momento che tali accertamentinon sono neppure menzionati nella sentenza impugnata, e dalla lettura del lororesoconto, contenuto nella sentenza di primo grado, risulta che essi non hannoavuto alcuna rilevanza nella valutazione della sussistenza del reato contestato,consistente esclusivamente nella detenzione illegale dell'arma. Non emerge,pertanto, che l'omesso interrogatorio su tali “prove” abbia comportato un dannoper il ricorrente, ovvero una limitazione nell'esercizio dei suoi diritti difensivi, nonavendo i predetti elementi avuto alcun rilievo nell'orientare la decisione deigiudici, in entrambi i gradi di giudizio.Lo stesso ricorrente non prospetta quale diverso esito sarebbe derivato dauna sua interlocuzione su tali accertamenti, ovvero quale diversa linea difensivaavrebbe potuto adottare e quale diverso esito processuale avrebbe potutoottenere, se fosse stato interrogato su di essi. L'eventuale annullamento dellasentenza, sul punto, non consentirebbe pertanto il conseguimento di unadecisione più vantaggiosa, stante l'irrilevanza evidentemente già attribuita daigiudici a detti accertamenti.3. E' fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, relativo alla sussistenzadell'elemento oggettivo del reato.La sentenza impugnata, nonché quella di primo grado, hanno dato atto dellatestimonianza del maresciallo dei Carabinieri che procedette al sequestrodell'arma, secondo cui essa era «probabilmente non funzionante» perché,premendo il grilletto, non aveva udito la battuta da parte dello spillo percussore,ma hanno entrambe concluso per l'irrilevanza di tale particolare, richiamando lagiurisprudenza di questa Corte, secondo cui la natura di arma di tale oggetto, ela lesione al bene tutelato, che consiste nell'ordine e nella sicurezza pubblici, nonviene meno in presenza di un guasto facilmente riparabile.Questa Corte, effettivamente, ha sempre affermato che «La natura diun'arma non viene meno per il solo fatto che lo strumento non sia attualmentefunzionante, atteso che il pericolo per l'ordine pubblico sussiste anche inpresenza di un guasto riparabile, a meno che non risulti obiettivamente ladifficoltà della riparazione, per l'impossibilità di reperire pezzi di ricambio ocomunque per la non sostituibilità» (Sez. 1, n. 18219 del 06/03/2019, Rv.275465). La circostanza della riparabilità di una pistola non funzionante, e dellanon difficoltà di tale riparazione, devono però essere dimostrate dalla pubblicaaccusa “oltre ogni ragionevole dubbio”: infatti «Ai fini della configurabilità diun'arma come tale, è necessario che essa non risulti totalmente e assolutamenteinefficiente, poiché solo in tal caso viene a mancare quella situazione di pericoloper l'ordine pubblico e per la pubblica incolumità che costituisce la ratio delladisciplina vigente in tema di detenzione e porto illegale di armi» (Sez. 1, n.35648 del 04/07/2008, Rv. 240677). L'efficienza dell'arma costituisce, pertanto,un elemento necessario per la sussistenza del reato, e ad essa è equiparata lasua inefficienza non assoluta, o comunque eliminabile con una riparazione chenon risulti obiettivamente molto difficoltosa.La sentenza impugnata non elimina il dubbio circa la funzionalità dell'armasequestrata e la facilità o meno della sua riparazione, in quanto si limita a direche essa era «probabilmente non funzionante», e nulla dice circa le cause di talesua, peraltro non certa, inefficienza, con la conseguenza che è impossibilevalutare se essa potesse essere facilmente riparata e se, e con quali tempi emodi, potesse essere resa perfettamente funzionante. Secondo la sentenza diprimo grado, il teste avrebbe riferito che non si udiva «lo spillo percussore cheandava in battuta» e che l'arma non era però «totalmente ed assolutamenteinutilizzabile tanto da non poter essere rimessa in uso», ma non viene chiaritoquale accertamento sia stato compiuto per comprendere la causa diquell'assenza di funzionamento, e per verificare che tale riparazione fosse nonsolo possibile, ma anche non eccessivamente difficoltosa: trattasi della provadella sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, il cui onere probatorio ricadesulla pubblica accusa.Non risulta essere stato accertato, pertanto, se l'arma fosse realmente nonfunzionante, e in tal caso se la sua efficienza potesse essere ripristinata con unariparazione che non risultasse obiettivamente molto difficoltosa. Anche lasentenza di appello, infatti, non fornisce una motivazione certa sulla presenza,nell'arma sequestrata, della caratteristiche della efficienza o della non difficoltosaripristinabilità di questa, tacendo del tutto sulle cause del suo nonfunzionamento, e sulla concreta possibilità di riparazione: il dubbio su talicaratteristiche comporta il dubbio circa la sussistenza dell'elemento oggettivo delreato, che non può portare alla condanna, violandosi altrimenti il criterio digiudizio stabilito dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen.4. La sentenza deve, pertanto, essere annullata, con rinvio alla Corte diappello di Perugia, competente ai sensi dell'art. 623, primo comma, lett. c), cod.proc. pen., per un nuovo giudizio sul punto, da svolgersi con piena libertàvalutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati, in particolare quantoall'onere di fornire, in caso di condanna, una motivazione che escluda lasussistenza di ogni ragionevole dubbio circa gli elementi costitutivi del reato.Gli ulteriori due motivi di ricorso sono assorbiti, in quanto la decisione su diessi è subordinata all'accertamento in merito all'elemento oggettivo del reato. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte diappello di Perugia.Così deciso il 18 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]