CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10501/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20945-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - COlittaliCOITellte - avverso la sentenza n. 334/14/2020 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA] I. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per l'[OSCURATO:PERSONA] che -dichiarando inammissibile per tardività l'appello erariale- ha confermato la pronuncia della CTP di Modena, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di accertamento analitico induttivo; che la parte contribuente è rimata intimata; che, in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria illustrativa delle proprie ragioni; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo; che, con l'unico motivo, si prospetta censura ex art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. per violazione dell'art. 11, comma nono, di. n. 50/2017, dell'art. 327 c.p.c. e dell'art. 38 d.lgs. n. 546/1992, nella sostanza per aver obliato che in pendenza del termine lungo per appellare è entrato in vigore il d.l. n. 50/2017 che ha sospeso per sei mesi i termini processuali relativi alle controversie tributarie definibili in forma agevolata secondo i criteri fissati con lo stesso decreto-legge; che la controversia in esame ha natura tributaria e non risultava definita alla data di entrata in vigore della prefata disposizione speciale, essendo depositata la sentenza di primo grado il 21 dicembre 2016, con termine semestrale in scadenza al 21 giugno 2017, prorogato ope legis fino al 21 dicembre 2017, donde era tempestivo l'appello dell'Ufficio portato a notifica il 18 settembre 2017; Ric. 2020 n. 20945 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per L'[OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.