CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2022
Cassazione n. 20314/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 2. Occorre osservare come sia maturato il termine prescrizionale, onde il reato di cui all'art. 186 cod. strada, risalente al 9-7-2016, è estinto per prescrizione. Il ricorrere di una causa di estinzione del reato preclude la disamina della questione relativa alla fondatezza o meno dei motivi di ricorso. Quand'anche infatti dovesse addivenirsi, al riguardo, ad una valutazione in senso positivo, essa comporterebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con conseguente prosecuzione del processo dinanzi al giudice del rinvio. Ma la prosecuzione del processo è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato (Sez. U., 21-10-1992, Marino; Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275 - 01; Cass., 23-1-1997, Bornigia, Rv. 208673; Cass., 24 -6- 1996, Battaglia, Rv.205548). Né, d'altronde, è possibile, in questa sede, fare applicazione del disposto dell'art. 129 cpv. cod. proc. pen., non risultando evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità di cui alla predetta norma, in considerazione delle ragioni espresse nella motivazione della decisione impugnata. 4. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. L'estinzione del reato per prescrizione comporta, a norma dell'art. 224, comma 3, cod. strada, l'esclusiva competenza del prefetto a procedere all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. Ne deriva che quest'ultima va eliminata, dovendosi demandare alla predetta autorità amministrativa l'ulteriore corso della relativa procedura. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione della sanzione amministrativa accessoria applicata. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Genova, per quanto di competenza ex art. 224, comma 3, cod. strada. Così deciso in Roma il 28-2-2022. I Qbnsiglier, estensore D