CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 febbraio 2022
Cassazione n. 28626/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA C&,3 7 '?)(36 sul ricorso 18951-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 170, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 207/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 207/2021 della Corte d'appello di Roma che, nella contumacia del ricorrente, ha accolto il gravame di [OSCURATO:PERSONA] e ha dichiarato la risoluzione del contratto preliminare stipulato tra le parti, condannando il ricorrente alla restituzione in favore dell'appellante di quanto versato a titolo di caparra, ossia euro 38.734,27. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], quale unica erede di [OSCURATO:PERSONA]. Memoria è stata depositata sia dal ricorrente che dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo denuncia "nullità, ex art. 360, n. 4 c.p.c., nonché ex artt. 299, 301 e 161 c.p.c., del processo d'appello e nullità della derivata sentenza per decesso del procuratore costituito in primo grado intervenuto tra la notifica dell'atto di appello e prima del decorso dei termini per la costituzione in giudizio, violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost.". Il motivo è manifestamente fondato alla luce dell'orientamento di questa Corte secondo cui "nell'ipotesi in cui la morte del procuratore, per mezzo del quale la parte si sia costituita nel precedente grado di giudizio e al quale sia stato notificato l'atto di impugnazione, intervenga dopo tale notificazione e prima del decorso dei termini per la costituzione in giudizio e la proposizione dell'impugnazione incidentale, si verifica l'interruzione del processo, atteso che, a seguito del decesso, non è più possibile l'adempimento del dovere di informazione che grava sul procuratore, dovere che Ric. 2021 n. 18951 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -2- non viene meno nel momento stesso della notificazione dell'atto di impugnazione" (così Cass.10905/2018). 2) L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo, subordinato, motivo che lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.". II. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Roma, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione c