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CassazionedecretoSezione LDecisione del 16 gennaio 2024

Cassazione n. 06910/2024

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15430-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 563/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 31/10/2018 R.G.N. 701/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto R.G.N.15430/2019 Cron.

Rep.

Ud.16/01/2024 CC R.G. 15430/19 Rilevato che: Con sentenza del giorno 31.10.2018 n. 563, la Corte d’appello di Salerno rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Salerno che aveva accolto l’opposizione proposta dall’Inps a vverso il decreto ingiuntivo emesso su richiesta della Avagliano per la corresponsione della somma di € 3.859,00, a titolo di TFR asseritamente dovuto dal Fondo di Garanzia gestito dal predetto Istitutoprevidenziale.

Il tribunale riteneva essere circostanza dirimente quella della struttura della retribuzione degli operai agricoli a tempo determinato (inglobante il TFR) e la mancanza di un corrispondente obbligo contributivo nei confronti del Fondo di Garanzia, da partedei datori di lavoro di detti operai.

La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, precisava che per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) è prevista una apposita equivalente tutela, contemplata dall’art. 58 comma 12 della legge n. 144/99, secondo cui il TFR maturato dagli operai agricoli assunti a tempo determinato viene versato dai datori di lavoro agricolo in un fondo nazionale ovvero fondo di previdenza complementare, nei termini e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; né tale normativa prevede che sia l’Inps a dover realizzare e gestire il fondo in questione, ma le predette organizzazioni sindacali.

Infine, la Corte d’appello aveva accertato che il ricorrente nulla aveva documentato in ordine alla ricerca dei beni e del patrimonio del debitore su cui rivalersi in via diretta.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre l’Inps ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che:Con il motivo di ricorso, la ricorrente lamenta il vizio di violazione di legge e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che gli operaiagricoli a tempo determinato non avessero accesso al Fondo di Garanzia, in quanto tale orientamento non sarebbe sorretto da alcun riferimento legislativo ma si sarebbe basato esclusivamente su circolari interne dell’Inps, che non sono fonti del diritto.

Inoltre, la ricorrente aveva azionato nei confronti del datore di lavoro una esecuzione mobiliare con esito negativo e aveva proposto una istanza di fallimento dichiarato improcedibile ed aveva prodotto le rinunce all’eredità degli eredi del suo datore di lavoro.

Il motivo è inammissibile.

Impregiudicata, infatti,la questione sull’esistenza o meno del Fondo di garanzia a tutela degli operai agricoli a tempo determinato (OTD) - in riferimento alla quale la Corte territoriale ha richiamato la specifica normativa del Fondo nazionale di cui all’art. 58 comma 12 della legge n. 144/99, che prevede che sia attivato e gestito dalle organizzazioni sindacali delle parti sociali maggiormente rappresentative a livello nazionale, senza che possa essere imputata alcuna responsabilità all’Inps per il suo mancato funzionamento - nella specienon risulta adeguatamente censurata l’ulteriore ratio decidendi sottesa alla decisione, attinente alla mancata allegazione dell’esperimento diprocedure esecutive da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro.

Il relativo profilo di censura, infatti, presenta un difetto di specificità, perché, da un lato, la Corte d’appello ha accertato che nulla era stato documentato in ordine alla consistenza del patrimonio anche immobiliare del debitore, mentre, dall’altra,il ricorrente – che sostiene di aver attivato diverse procedure esecutive individuali e concorsuali - non riporta dove e quando abbia prodotto nei giudizi di merito (art. 366 primo comma n. 6 c.p.c.) la documentazione necessaria al fine di dimostrare l’incapienza patrimoniale del datore di lavoro, al fine di poter avere successivamente accesso al Fondo di Garanziagestito dall’Inps.

Sulla scorta del principio in forza del quale, quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse "rationesdecidendi", ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla "ratio decidendi" non censurata (Cass.n.13880 del 06/07/2020), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La predetta inammissibilità rende superfluo l’esame di ogni altra questione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite che liquida nell’importo di € 1.800,00, oltre € 200,00, per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15430-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 563/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 31/10/2018 R.G.N. 701/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.15430/2019 Cron. Rep. Ud.16/01/2024 CC R.G. 15430/19 Rilevato che: Con sentenza del giorno 31.10.2018 n. 563, la Corte d’appello di Salerno rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Salerno che aveva accolto l’opposizione proposta dall’Inps a vverso il decreto ingiuntivo emesso su richiesta della Avagliano per la corresponsione della somma di € 3.859,00, a titolo di TFR asseritamente dovuto dal Fondo di Garanzia gestito dal predetto Istitutoprevidenziale. Il tribunale riteneva essere circostanza dirimente quella della struttura della retribuzione degli operai agricoli a tempo determinato (inglobante il TFR) e la mancanza di un corrispondente obbligo contributivo nei confronti del Fondo di Garanzia, da partedei datori di lavoro di detti operai. La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, precisava che per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) è prevista una apposita equivalente tutela, contemplata dall’art. 58 comma 12 della legge n. 144/99, secondo cui il TFR maturato dagli operai agricoli assunti a tempo determinato viene versato dai datori di lavoro agricolo in un fondo nazionale ovvero fondo di previdenza complementare, nei termini e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; né tale normativa prevede che sia l’Inps a dover realizzare e gestire il fondo in questione, ma le predette organizzazioni sindacali. Infine, la Corte d’appello aveva accertato che il ricorrente nulla aveva documentato in ordine alla ricerca dei beni e del patrimonio del debitore su cui rivalersi in via diretta. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre l’Inps ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che:Con il motivo di ricorso, la ricorrente lamenta il vizio di violazione di legge e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che gli operaiagricoli a tempo determinato non avessero accesso al Fondo di Garanzia, in quanto tale orientamento non sarebbe sorretto da alcun riferimento legislativo ma si sarebbe basato esclusivamente su circolari interne dell’Inps, che non sono fonti del diritto. Inoltre, la ricorrente aveva azionato nei confronti del datore di lavoro una esecuzione mobiliare con esito negativo e aveva proposto una istanza di fallimento dichiarato improcedibile ed aveva prodotto le rinunce all’eredità degli eredi del suo datore di lavoro. Il motivo è inammissibile. Impregiudicata, infatti,la questione sull’esistenza o meno del Fondo di garanzia a tutela degli operai agricoli a tempo determinato (OTD) - in riferimento alla quale la Corte territoriale ha richiamato la specifica normativa del Fondo nazionale di cui all’art. 58 comma 12 della legge n. 144/99, che prevede che sia attivato e gestito dalle organizzazioni sindacali delle parti sociali maggiormente rappresentative a livello nazionale, senza che possa essere imputata alcuna responsabilità all’Inps per il suo mancato funzionamento - nella specienon risulta adeguatamente censurata l’ulteriore ratio decidendi sottesa alla decisione, attinente alla mancata allegazione dell’esperimento diprocedure esecutive da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro. Il relativo profilo di censura, infatti, presenta un difetto di specificità, perché, da un lato, la Corte d’appello ha accertato che nulla era stato documentato in ordine alla consistenza del patrimonio anche immobiliare del debitore, mentre, dall’altra,il ricorrente – che sostiene di aver attivato diverse procedure esecutive individuali e concorsuali - non riporta dove e quando abbia prodotto nei giudizi di merito (art. 366 primo comma n. 6 c.p.c.) la documentazione necessaria al fine di dimostrare l’incapienza patrimoniale del datore di lavoro, al fine di poter avere successivamente accesso al Fondo di Garanziagestito dall’Inps. Sulla scorta del principio in forza del quale, quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse "rationesdecidendi", ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla "ratio decidendi" non censurata (Cass.n.13880 del 06/07/2020), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La predetta inammissibilità rende superfluo l’esame di ogni altra questione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite che liquida nell’importo di € 1.800,00, oltre € 200,00, per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a
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