Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 ottobre 2023

Cassazione n. 33872/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 27 dicembre 2023, il Tribunale di Perugia ha rigettato la richiesta di riesame proposta dall'indagato avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del medesimo Tribunale il 20 ottobre 2023, finalizzato alla confisca diretta della somma di euro 25.853,92, in relazione ai reati di cui agli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, nonché 648-ter cod. pen.2.

Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, l'apparenza della motivazione quanto ai reati provvisoriamente contestati, con riferimento all'omessa valutazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal geometra Frate e dell'allegata documentazione.

Secondo la prospettazione difensiva, da tale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà emergevano le attività professionali svolte dal geometra per conto della società dell'imputato e dal dottor Maule per i cantieri di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, il geometra aveva svolto attività professionali, come la presentazione e redazione di pratiche edilizie, nonché il ruolo di direttore dei lavori; e ciò contrasterebbe con la prospettazione accusatoria secondo cui le fatture oggetto dell'imputazione erano relative a operazioni oggettivamente inesistenti, pur essendo riferite proprio a tali lavori edilizi, effettivamente eseguiti dalla società Ansalco. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

Esso si risolve in una sostanziale critica alla motivazione del provvedimento impugnato, preclusa in questa sede dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

Infatti, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi di tale disposizione, soltanto per violazione di legge e che in tale nozione vengono compresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che siano così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656; Sez.

U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692).

Anche a prescindere da tale considerazione, l'assoluta genericità della prospettazione difensiva non contiene un esame critico della tenuta logica del provvedimento, risolvendosi in una rivalutazione arbitraria e parziale del materiale istruttorio.

In ogni caso, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, l'ordinanza del Tribunale ha ampiamente preso in considerazione la documentazione prodotta, anche con riferimento al ruolo svolta dal geometra Frate.

Si è infatti evidenziato come la difesa abbia documentato attività inerenti ai lavori di manutenzione straordinaria dei quali vi era in parte traccia negli atti di indagine.

Ma la documentazione, ad una prima analisi - compatibile con i ristretti termini della procedura di riesame, considerata la mole dei materiali allegati - è stata ritenuta inidonea a dimostrare che i lavori riguardanti la sistemazione dell'area adiacente la piscina e la vasca natatoria, in relazione alle quali le procedure amministrative erano state attivate e poi integrate con variante, fossero stati in concreto eseguiti da Ansalco, emittente le fatture.

Con valutazione insindacabile in questa sede, il Tribunale ha ritenuto che assumessero rilievo preminente in senso contrario le sommarie informazioni rese da alcuni fornitori dei materiali di costruzione ed altri prodotti funzionali alle attività edilizie, i quali avevano riferito che le forniture riguardavano il cantiere presso il quale avevano effettuato anche direttamente le consegne, che si trovava in Marsciano e non era invece il cantiere di [OSCURATO:PERSONA], presso il quale vi erano state modeste forniture alla Ansalco; tali, dunque, da non giustificare le fatture emesse per i lavori.

Il provvedimento prosegue, poi, nella descrizione della portata delle indagini svolte e nell'analisi delle fatture, traendo - allo stato degli atti - conseguenze logiche e coerenti ai fini della cautela reale, senza che emergano lacune argomentative e senza che il ricorso abbia sottoposto a ragionata critica il complesso della motivazione sul punto.

4. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 dicembre 2023, il Tribunale di Perugia ha rigettato la richiesta di riesame proposta dall'indagato avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del medesimo Tribunale il 20 ottobre 2023, finalizzato alla confisca diretta della somma di euro 25.853,92, in relazione ai reati di cui agli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, nonché 648-ter cod. pen.2. Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, l'apparenza della motivazione quanto ai reati provvisoriamente contestati, con riferimento all'omessa valutazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal geometra Frate e dell'allegata documentazione. Secondo la prospettazione difensiva, da tale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà emergevano le attività professionali svolte dal geometra per conto della società dell'imputato e dal dottor Maule per i cantieri di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il geometra aveva svolto attività professionali, come la presentazione e redazione di pratiche edilizie, nonché il ruolo di direttore dei lavori; e ciò contrasterebbe con la prospettazione accusatoria secondo cui le fatture oggetto dell'imputazione erano relative a operazioni oggettivamente inesistenti, pur essendo riferite proprio a tali lavori edilizi, effettivamente eseguiti dalla società Ansalco. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. Esso si risolve in una sostanziale critica alla motivazione del provvedimento impugnato, preclusa in questa sede dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Infatti, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi di tale disposizione, soltanto per violazione di legge e che in tale nozione vengono compresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che siano così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Anche a prescindere da tale considerazione, l'assoluta genericità della prospettazione difensiva non contiene un esame critico della tenuta logica del provvedimento, risolvendosi in una rivalutazione arbitraria e parziale del materiale istruttorio. In ogni caso, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, l'ordinanza del Tribunale ha ampiamente preso in considerazione la documentazione prodotta, anche con riferimento al ruolo svolta dal geometra Frate. Si è infatti evidenziato come la difesa abbia documentato attività inerenti ai lavori di manutenzione straordinaria dei quali vi era in parte traccia negli atti di indagine. Ma la documentazione, ad una prima analisi - compatibile con i ristretti termini della procedura di riesame, considerata la mole dei materiali allegati - è stata ritenuta inidonea a dimostrare che i lavori riguardanti la sistemazione dell'area adiacente la piscina e la vasca natatoria, in relazione alle quali le procedure amministrative erano state attivate e poi integrate con variante, fossero stati in concreto eseguiti da Ansalco, emittente le fatture. Con valutazione insindacabile in questa sede, il Tribunale ha ritenuto che assumessero rilievo preminente in senso contrario le sommarie informazioni rese da alcuni fornitori dei materiali di costruzione ed altri prodotti funzionali alle attività edilizie, i quali avevano riferito che le forniture riguardavano il cantiere presso il quale avevano effettuato anche direttamente le consegne, che si trovava in Marsciano e non era invece il cantiere di [OSCURATO:PERSONA], presso il quale vi erano state modeste forniture alla Ansalco; tali, dunque, da non giustificare le fatture emesse per i lavori. Il provvedimento prosegue, poi, nella descrizione della portata delle indagini svolte e nell'analisi delle fatture, traendo - allo stato degli atti - conseguenze logiche e coerenti ai fini della cautela reale, senza che emergano lacune argomentative e senza che il ricorso abbia sottoposto a ragionata critica il complesso della motivazione sul punto. 4. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in fa
Decreto Cassazione n. 33872/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris