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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 33020/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto depositato in data 10 gennaio 2023 il Tribunale di Salerno, quale giudice ai sensi dell'art. 59, comma 6, d.lvo n. 159/2011, ha respinto l'opposizione proposta dall'Inail avverso il decreto 26 settembre 2022 con cui il giudice delegato del Tribunale di Salerno aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda dell'Inail di ammissione dello stato passivo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che: - il GD aveva fondato la declaratoria di inammissibilità della domanda sul rilievo che il terzo creditore aveva allegato unicamente l'estratto di ruolo, senza dar conto del rapporto che dà titolo alla domanda; - l'opponente aveva dichiarato che i crediti oggetto della domanda riguardano premi obbligatori e sanzioni prescritte per legge maturati sulla posizione assicurativa accesa da C&E [OSCURATO:SOCIETA]. per i propri dipendenti e i relativi importi erano stati calcolati sulla base delle retribuzioni che la società aveva dichiarato di aver erogato - documentati dai modelli per la dichiarazione dei salari inviati dalla società all'Inail, il Tribunale ha osservato che: - era onere dell'istante "documentare la contrattazione di lavoro posta a fondamento della stessa (pretesa creditoria, n.d.r.) onde determinare l'an e il quantum del credito azionato"; - "i premi assicurativi ... dipendono dalla gestione tariffaria di inquadramento ... dalla specifica lavorazione effettuata ..."; - "quanto affermato da parte opponente ... non consente di ritenere soddisfatta la prova richiesta dal codice antimafia e avente ad oggetto il rapporto fondamentale"; - "la documentazione posta a sostegno della pretesa creditoria non ha consentito al GD e non consente al collegio di verificare i calcoli operati per determinare l'ammontare del credito azionato, ovvero i parametri utilizzati per ciascun lavoratore"; - non è "sufficiente prendere come riferimento un modulo privo della indicazione dei parametri prescritti ex lege al fine della determinazione del quantum dei contributi previdenziali, per di più in assenza di un contratto di lavoro che consenta di verificare l'esistenza del rapporto fonte delle azionate pretese creditorie e delle parti contrattuali", ed ha quindi concluso nel senso che "la pretesa creditoria è priva di documenti che siano idonei in questa sede a fornire idonea giustificazione della stessa".2.

Il difensore dell'INAIL ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con l'unico motivo viene denunciata la violazione degli a rtt. 52 e 58 d.lvo n. 159/2011 e degli artt. 12, 28, 41, 44 del d.P.R. n. 1124/1965.

La ratio dell'art. 52 d.

Ivo n. 159/2011, come indicata dalla pronuncia n. 94/2015 della Corte costituzionale, è di evitare l'elusione degli effetti della confisca, situazione che non può realizzarsi ove il creditore sia soggetto pubblico che ha titolo in rapporto reso dalla legge obbligatorio.

L'istante non si era limitato a produrre gli estratti di ruolo, ma aveva allegato anche le dichiarazioni della società in ordine alle retribuzioni corrisposte ed indicato le voci di tariffa applicabili.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va, perciò, pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata.

1. Viene posta la questione in ordine al giudizio demandato nella procedura di ammissione dei crediti garantiti dal bene confiscato e, in particolare, della prova del credito, sia nell'an che nel quanturn.

Con riguardo al credito dell'Inail per la contribuzione non versata dal datore di lavoro in relazione alle posizioni assicurative dei dipendenti, il Tribunale ha ritenuto che il creditore istante avrebbe dovuto provare il rapporto obbligatorio tra creditore e debitore e quindi, nello specifico caso, i singoli rapporti di lavoro cui si riferisce l'obbligazione contributiva che si assume non adempiuta.

In particolare, il decreto impugnato ha osservato che il dato concernente l'apertura di posizione assicurativa di una società presso l'inail non prova né la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato né l'ammontare del credito.

Il ricorso ha denunciato violazione di legge, risultando il credito, oggetto della richiesta di ammissione allo stato passivo, dalla denuncra delle retribuzioni erogate ai dipendenti e dal conseguente calcolo, in ragione delle tariffe specificamente applicabili, della contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

2. Il ricorso è fondato.Innanzitutto, si deve rilevare che ai fini del giudizio sull'ammissione dei crediti allo stato passivo relativo a un bene sottoposto a confisca di prevenzione il giudice è tenuto ad applicare la normativa civilistica, integrata dalla specifica normativa dettata dal codice antimafia, che, all'art. 52, richiede che il credito non sia strumentale all'attività illecita e che sia provato il rapporto fondamentale anche ove il credito sia documentato con promessa di pagamento, ricognizione di debito, titolo di credito.

Inoltre, il giudice è tenuto ad accertare, anche di ufficio e indipendentemente dall'attività processuale della parte istante, il fondamento giuridico della domanda in ragione delle risultanze acquisite al processo, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso da regole processuali, con l'effetto che la verifica attribuita al giudice in ordine alla sussistenza del titolo deve essere compiuta, di norma, d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, nell'ambito proprio di ognuna delle sue fasi.

Dunque, ove il credito azionato risulti provato secondo la normativa civilistica applicabile l'onere probatorio, delineato dall'art. 58 d.lvo n. 159/2011, dell'istante è adempiuto, salva la facoltà dell'autorità giudiziaria preposta a verificare d'ufficio, mediante specifica attività istruttoria, la attendibilità delle prove acquisite.

3. Va, dunque, pronunciato annullamento del decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo giudizio.

Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito della decisione, è tenuto a pronunciarsi sull'opposizione proposta, applicando i principi indicati al superiore punto

2. P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto depositato in data 10 gennaio 2023 il Tribunale di Salerno, quale giudice ai sensi dell'art. 59, comma 6, d.lvo n. 159/2011, ha respinto l'opposizione proposta dall'Inail avverso il decreto 26 settembre 2022 con cui il giudice delegato del Tribunale di Salerno aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda dell'Inail di ammissione dello stato passivo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che: - il GD aveva fondato la declaratoria di inammissibilità della domanda sul rilievo che il terzo creditore aveva allegato unicamente l'estratto di ruolo, senza dar conto del rapporto che dà titolo alla domanda; - l'opponente aveva dichiarato che i crediti oggetto della domanda riguardano premi obbligatori e sanzioni prescritte per legge maturati sulla posizione assicurativa accesa da C&E [OSCURATO:SOCIETA]. per i propri dipendenti e i relativi importi erano stati calcolati sulla base delle retribuzioni che la società aveva dichiarato di aver erogato - documentati dai modelli per la dichiarazione dei salari inviati dalla società all'Inail, il Tribunale ha osservato che: - era onere dell'istante "documentare la contrattazione di lavoro posta a fondamento della stessa (pretesa creditoria, n.d.r.) onde determinare l'an e il quantum del credito azionato"; - "i premi assicurativi ... dipendono dalla gestione tariffaria di inquadramento ... dalla specifica lavorazione effettuata ..."; - "quanto affermato da parte opponente ... non consente di ritenere soddisfatta la prova richiesta dal codice antimafia e avente ad oggetto il rapporto fondamentale"; - "la documentazione posta a sostegno della pretesa creditoria non ha consentito al GD e non consente al collegio di verificare i calcoli operati per determinare l'ammontare del credito azionato, ovvero i parametri utilizzati per ciascun lavoratore"; - non è "sufficiente prendere come riferimento un modulo privo della indicazione dei parametri prescritti ex lege al fine della determinazione del quantum dei contributi previdenziali, per di più in assenza di un contratto di lavoro che consenta di verificare l'esistenza del rapporto fonte delle azionate pretese creditorie e delle parti contrattuali", ed ha quindi concluso nel senso che "la pretesa creditoria è priva di documenti che siano idonei in questa sede a fornire idonea giustificazione della stessa".2. Il difensore dell'INAIL ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione degli a rtt. 52 e 58 d.lvo n. 159/2011 e degli artt. 12, 28, 41, 44 del d.P.R. n. 1124/1965. La ratio dell'art. 52 d. Ivo n. 159/2011, come indicata dalla pronuncia n. 94/2015 della Corte costituzionale, è di evitare l'elusione degli effetti della confisca, situazione che non può realizzarsi ove il creditore sia soggetto pubblico che ha titolo in rapporto reso dalla legge obbligatorio. L'istante non si era limitato a produrre gli estratti di ruolo, ma aveva allegato anche le dichiarazioni della società in ordine alle retribuzioni corrisposte ed indicato le voci di tariffa applicabili. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va, perciò, pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata. 1. Viene posta la questione in ordine al giudizio demandato nella procedura di ammissione dei crediti garantiti dal bene confiscato e, in particolare, della prova del credito, sia nell'an che nel quanturn. Con riguardo al credito dell'Inail per la contribuzione non versata dal datore di lavoro in relazione alle posizioni assicurative dei dipendenti, il Tribunale ha ritenuto che il creditore istante avrebbe dovuto provare il rapporto obbligatorio tra creditore e debitore e quindi, nello specifico caso, i singoli rapporti di lavoro cui si riferisce l'obbligazione contributiva che si assume non adempiuta. In particolare, il decreto impugnato ha osservato che il dato concernente l'apertura di posizione assicurativa di una società presso l'inail non prova né la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato né l'ammontare del credito. Il ricorso ha denunciato violazione di legge, risultando il credito, oggetto della richiesta di ammissione allo stato passivo, dalla denuncra delle retribuzioni erogate ai dipendenti e dal conseguente calcolo, in ragione delle tariffe specificamente applicabili, della contribuzione dovuta dal datore di lavoro. 2. Il ricorso è fondato.Innanzitutto, si deve rilevare che ai fini del giudizio sull'ammissione dei crediti allo stato passivo relativo a un bene sottoposto a confisca di prevenzione il giudice è tenuto ad applicare la normativa civilistica, integrata dalla specifica normativa dettata dal codice antimafia, che, all'art. 52, richiede che il credito non sia strumentale all'attività illecita e che sia provato il rapporto fondamentale anche ove il credito sia documentato con promessa di pagamento, ricognizione di debito, titolo di credito. Inoltre, il giudice è tenuto ad accertare, anche di ufficio e indipendentemente dall'attività processuale della parte istante, il fondamento giuridico della domanda in ragione delle risultanze acquisite al processo, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso da regole processuali, con l'effetto che la verifica attribuita al giudice in ordine alla sussistenza del titolo deve essere compiuta, di norma, d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, nell'ambito proprio di ognuna delle sue fasi. Dunque, ove il credito azionato risulti provato secondo la normativa civilistica applicabile l'onere probatorio, delineato dall'art. 58 d.lvo n. 159/2011, dell'istante è adempiuto, salva la facoltà dell'autorità giudiziaria preposta a verificare d'ufficio, mediante specifica attività istruttoria, la attendibilità delle prove acquisite. 3. Va, dunque, pronunciato annullamento del decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo giudizio. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito della decisione, è tenuto a pronunciarsi sull'opposizione proposta, applicando i principi indicati al superiore punto 2. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio
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