CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35563/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA 7 R.G.N. 10449/24 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., è inammissibile in quanto generico e, comunque, manifestamente infondato, atteso che la giustificazione resa a sostegno della pena irrogata appare immune da vizi sindacabili in sede di legittimità alla luce de puntuale riferimento ai precedenti del ricorrente e alle modalità del fatto, argomentazioni rimaste peraltro estranee alla formulazione di puntuali rilievi critici svolti con l'impugnazione; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/0