CassazionedecretoSezione 3Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 15629/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legeall’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoCLAUDIO LUCISANO unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoex lege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 317/2024depositata il 25/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12250/2024Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 15629/2026Data pubblicazione 21/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. Il signor [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizioneavverso il decreto ingiuntivo n. 531/2020 emesso dal Giudice di Pace diAlessandria con cui gli veniva intimato il pagamento, in favore del signorGermano Pasquetto -titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA]- dellasomma capitale di euro 3.335,36, per canoni di abbonamento.Il ricorrente allegava a fondamento della domanda di ingiunzione, elo ribadiva nel costituirsi quale parte opposta nel successivo giudizio diopposizione, che sin dall’anno 2004 le parti avevano stipulato duecontratti di abbonamento a programmi televisivi che si eranotacitamente rinnovati; l’opponente, invece, eccepiva la prescrizione deldiritto esercitato ex adverso nonché la nullità dei contratti de quibus, persvariate ragioni, tra cui quella del difetto di specifica approvazione confirma estesa delle clausole vessatorie ivi contenute.2. Con sentenza n. 199/2022 il Giudice di Pace di Alessandriarigettava l’opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivoopposto.3. Avverso tale sentenza proponeva appello il Franke, lamentandoche il giudice di prime cure aveva illegittimamente omesso di rilevared’ufficio la nullità dei contratti di abbonamento, poiché, in manifestaviolazione dell’art. 1341, comma secondo, c.c., aveva ritenuto valide edefficaci sia le pattuite clausole di tacito rinnovo contrattuale che laclausola penale, prevista per la mancata restituzione del dispositivo didecriptazione (c.d. [OSCURATO:PERSONA]), nonostante la sottoscrizione di essocontraente apposta su un mero richiamo cumulativo a tutte le condizionigenerali di contratto.Nella resistenza del Pasquetto, nella qualità, il Tribunale diAlessandria rigettava la domanda in origine da quest’ultimomonitoriamente azionata.4. Avverso la sentenza del giudice dell’appello il Pasquetto, nellaNumero registro generale 12250/2024Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 15629/2026Data pubblicazione 21/05/2026qualità, propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi,illustrati da memoria.Resiste con controricorso e memoria il Franke.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia “Error in iudicando inrelazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. - Nullità della sentenza perviolazione e/o falsa applicazione degli articoli 1341, co.2, c.c., 1342 c.c.,art.1469-ter c.c.”.Lamenta l’erroneità dell’impugnata sentenza là dove, in riforma dellasentenza di prime cure, ha rilevato d’ufficio la nullità della clausola ditacito rinnovo sul presupposto della sua mancata specifica approvazioneper iscritto, reputando insufficiente una sottoscrizione apposta su unrichiamo cumulativo alle condizioni generali di contratto.Sostiene che il giudice di merito avrebbe invece dovuto considerarela particolare tecnica redazionale dei contratti in essere, che in realtà erastata pensata proprio per attirare l’attenzione del contraente-aderentesulle clausole contrattuali, tenuto conto che, ai fini della validità dellastipulazione della clausola onerosa per il contraente non predisponente,l’art. 1341, comma secondo, c.c. si limita a richiedere unicamente ilrispetto della forma scritta.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Nell’impugnata sentenza il giudice dell’appello, dopo averaccertato la natura vessatoria della clausola di tacito rinnovo(statuizione, questa, resa alla p. 7 dell’impugnata sentenza e per nullacensurata dal ricorrente), che da un lato pone a favore del professionistapredisponente il vantaggio del rinnovo automatico del contratto edall’altro pone in capo al consumatore aderente una ben precisaformalità da osservare per poter sciogliersi dal vincolo contrattuale, ilNumero registro generale 12250/2024Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 15629/2026Data pubblicazione 21/05/2026giudice d’appello ha così statuito: “Nei contratti stipulati tra le parti delpresente giudizio, la prima pagina riporta in testa i dati dell’abbonato ela tipologia di abbonamento scelta, mentre in calce alla stessa vengonoindicate in blocco, mediante richiamo delle sole rubriche, tutte lecondizioni generali di contratto (non prima citate, in quanto riportatesolo nella seconda pagina del contratto) tra le quali è il consumatore adover individuare quelle che non sono di suo gradimento (cfr. docc. 2 e3 fascicolo di I grado parte appellata)”.A tale stregua ha ritenuto inidonea la tecnica redazionale deicontratti inter partes sotto due specifici profili:-) in primo luogo, perché la indicazione dell’esistenza di clausolevessatorie è stata posta, mediante richiamo delle sole rubriche, nellaprima pagina del contratto, mentre tutte le condizioni generali dicontratto risultano essere riportate nella pagina seguente;-) in secondo luogo, perché, nei contratti de quibus, il“consumatore”, aderente al contratto unilateralmente disposto dallacontroparte “professionista”, non viene invitato ad approvarespecificatamente per iscritto le clausole che, pur comportando unsignificativo squilibrio tra le parti, intende comunque accettare, ma,diversamente, viene invitato ad individuare le clausole cheespressamente rifiuta, evidenziandole mediante l’apposizione di unacrocetta.Sulla scorta di tali rilievi il giudice di appello è infine addivenutoespressamente ad affermare: “Così facendo il professionista delega,dunque, alla attenzione del singolo consumatore il ricercare, tra le varieclausole, quelle che, a vario titolo, non gli aggradano. Tuttavia, il dovereinformativo posto in carico al professionista postula che sia costui aselezionare, evidenziare e sottoporre al contraente debole i passaggi delcontratto che possono essere forieri di squilibrio; è il professionista adover richiamare l’attenzione del consumatore, “costringendolo” aNumero registro generale 12250/2024Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 15629/2026Data pubblicazione 21/05/2026riguardare le clausole sfavorevoli e ad accettarle con consapevolezza. Alcontrario, nel caso di specie le clausole, così come rubricate, nonpermettono di avere immediata contezza del contenuto”.1.3. Orbene, nell’impugnata sentenza il giudice dell’appello ha fattoinvero corretta applicazione dell’art. 1341 cod. civ., il qualeletteralmente prevede al secondo comma che le clausole vessatoriedebbano essere “specificamente approvate”.Osta dunque a tale specifica approvazione, in primo luogo, ilrichiamo della sola rubrica prima, ed il richiamo del contenuto dellecondizioni contrattuali poi, in due differenti pagine del contratto, che nerende più difficoltoso il raffronto al fine della verifica di coerenza traquanto indicato sinteticamente in rubrica e quanto più ampiamenteillustrato nel contenuto, nella fattispecie relativo a specifici adempimentiposti a carico del consumatore che voglia evitare il rinnovo automaticodegli accordi in essere.La tecnica usata nel modulo contrattuale predisposto dalprofessionista, odierno ricorrente - con cui si richiede alcliente/consumatore di apporre una crocetta per escludere ovverorifiutare le clausole non gradite - non corrisponde d’altro canto né alletterale disposto né tantomeno alla ratio dell’art. 1341, 2° comma, c.c.,il quale, per come formulato, non ha lo scopo di sollecitare l’attenzionedel consumatore sulle clausole che non intende accettare, bensì ilprecipuo fine di obbligare il professionista, che predisponeunilateralmente l’accordo contrattuale a mezzo di moduli o formulari, difar convergere l’attenzione del consumatore sulle clausole che ilmedesimo consapevolmente ritiene di specificamente accettare puressendo vessatorie.In tal senso, infatti, va richiamato il consolidato orientamento dilegittimità, al quale la qui impugnata sentenza si è scrupolosamenteconformata, secondo cui “Nel caso di condizioni generali di contratto,Numero registro generale 12250/2024Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 15629/2026Data pubblicazione 21/05/2026l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamonumerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che,in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benchésommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla leggeuna forma scritta per la valida stipula del contratto” (v. Cass., n.17939/2018; Cass., n. 4126/2024).Si è al riguardo precisato che “Il richiamo in blocco di tutte lecondizioni generali di contratto e la sottoscrizione indiscriminata di esseapposta sotto la relativa elencazione in base al mero numero d’ordine èinidonea a determinare, ai sensi dell’art. 1341, 2° co., c.c., l’efficaciadella clausola vessatoria, rectius, onerosa (…), essendo a tale finenecessario che la stessa risulti dal predisponente chiaramente edautonomamente evidenziata, e dall’aderente specificatamente edautonomamente sottoscritta” ( v., con riferimento clausola derogatoriadella competenza territoriale, Cass., n. 6802/2010 ).2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia “Error in iudicando inrelazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. - Nullità della sentenza perviolazione e/o falsa applicazione degli articoli 1341, co.2, 1342,art.1469-bis, 1469-ter c.c. del cod. civ.Censura l’impugnata sentenza là dove ha sostenuto che la clausoladi “tacito rinnovo” contrattuale, quand’anche fosse da ritenereregolarmente approvata per iscritto, sarebbe comunque inefficace indifetto di “specifica trattativa” con il consumatore, e dunque predispostain violazione dell’art. 34 del d.lgs. n. 206/2005.2.1. Il motivo è infondato.2.2. Ribadito che i contratti in essere tra le parti sono stati qualificatidal giudice di merito come sussumibili nei c.d. contratti delconsumatore, per cui, oltre alla disciplina in tema di condizioni generalidi contratto di cui agli artt. 1341 ss. c.c., trova applicazione anche laNumero registro generale 12250/2024Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 15629/2026Data pubblicazione 21/05/2026disciplina consumeristica, risponde a principio consolidato nellagiurisprudenza di legittimità che l’applicabilità della medesima è inconcreto esclusa solo quando ricorra il presupposto oggettivo dellatrattativa ex art. 34, comma 5, d.lgs. n. 206 del 2005, sempre che lamedesima risulti caratterizzata dagli indefettibili requisiti dellaindividualità, serietà ed effettività.Si è al riguardo precisato che la clausola, “per non essereconsiderata vessatoria, deve essere il frutto di una trattativacaratterizzata dai requisiti della serietà (ossia svolta mediante l'adozionedi un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato diuna composizione dei contrapposti interessi delle parti), della effettività(rispettosa dell'autonomia privata delle parti, non solo nel senso dilibertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà econcreta possibilità di determinarne il contenuto) e della individualità,dovendo riguardare tutte le clausole, o elementi di clausola, costituenti ilcontenuto dell'accordo, prese in considerazione sia singolarmente, oltreche nel significato desumibile dal complessivo tenore del contratto (v.Cass., n. 6802/2010; Cass, n. 24262/2008; Cass., n. 27017/2016).La trattativa costituisce, a tale stregua, un prius logico rispetto allaverifica della sussistenza del significativo squilibrio in cui riposal’abusività della clausola o del contratto, sicché spetta al professionistache invochi la relativa inapplicabilità della disciplina consumeristica darela prova del fatto positivo dello svolgimento della trattativa e della suarelativa idoneità, in quanto caratterizzata dai suindicati imprescindibilirequisiti, ad atteggiarsi ad oggettivo presupposto di esclusionedell’applicazione della normativa in argomento (v. Cass., n. 27017/2016;Cass., n. 13890/2005).2.3. Il positivo svolgimento della specifica trattativa con ilconsumatore, purché dotata dei sopra indicati requisiti e se provata dalprofessionista, costituisce dunque l’unico presupposto di esclusioneNumero registro generale 12250/2024Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 15629/2026Data pubblicazione 21/05/2026dell’applicazione della disciplina a tutela del consumatore, atteso, peraltro verso, “che la vessatorietà in questione può pertanto riguardareanche il singolo rapporto, laddove l’onerosità ex art. 1341, 2° co., c.c.,viceversa attiene a contratti unilateralmente predisposti da uncontraente in base a moduli o formulari in vista dell’utilizzazione di unaserie indefinita di rapporti” (v. Cass., n. 6802/2010; Cass., n.25914/72019), per cui, in ultima analisi, “la disciplina di tutela delconsumatore posta agli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 206 del 2005 (c.d.Codice del Consumo) prescinde dal tipo contrattuale dalle parti posto inessere e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovandoapplicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vistadell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, sia di contrattocome nella specie predisposto per uno specifico affare” (v. Cass., n.18785/2010).Ne deriva pertanto che il giudice dell’appello ha nell’impugnatasentenza fatto invero buon governo dei suindicati principi di diritto, conmotivazione congrua e scevra da vizi logico-giuridici.3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia “Error in iudicando inrelazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. - Nullità della sentenza perviolazione e/o falsa applicazione degli articoli; art.1341 c.c.; art.1342c.c., art. 1469-bis; art.1469-ter c.c.”.Si duole che il giudice d’appello abbia riformato la decisione delgiudice di pace anche sul rilievo dell’invalidità della clausola penale dieuro 100,00, prevista in caso di mancata restituzione del dispositivoelettronico di decriptazione (c.d. Smart-Card), e in forza di una inveronon condivisibile qualificazione della stessa come eccessiva, per la suaritenuta funzione non soltanto risarcitoria, ma anche “sanzionatoria”della mancata restituzione.3.1. Il motivo è inammissibile.3.2. Il ricorrente, oltretutto in maniera generica ed assertiva, siNumero registro generale 12250/2024Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 15629/2026Data pubblicazione 21/05/2026limita invero a contrapporre a quanto deciso dal giudice di appello lapropria diversa e non accolta tesi difensiva in ordine alle ragionigiustificative dell’ammontare della penale, a tale streguasostanzialmente sollecitando un nuovo esame dei fatti di causa, inveceestraneo al sindacato di legittimità, in contrasto con il fermo principioposto da questa Corte, secondo cui il giudizio di legittimità non è ungiudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi allaconsiderati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diversoapprezzamento dei medesimi (cfr. tra le tantissime Cass., n. 3355/2010;Cass., n. 5443/2006).4. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia “Error in iudicando inrelazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. - Nullità della sentenza perviolazione e/o falsa applicazione degli articoli art.1341, art.1342 c.c.art.1469-ter c.c.”.Censura l’impugnata sentenza là dove, anche con riferimento allaclausola penale, il giudice d’appello ha rilevato la mancanza della previaspecifica trattativa di cui all’art. 34, comma quinto, d.lgs. n. 206 del2005.4.1. Il motivo è infondato.Nel rilevare che il professionista, che pure nella fattispecie negal’applicazione della disciplina consumeristica, ha omesso di assolvere alproprio onere di provare il previo svolgimento di una trattativa seria,effettiva ed individuale con il consumatore, e dunque dell’unicopresupposto idoneo ad escludere l’applicazione della disciplina inquestione, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione delconsolidato orientamento di legittimità già più sopra richiamato in sededi scrutinio del secondo motivo di ricorso.5. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.Numero registro generale 12250/2024Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 15629/2026Data pubblicazione 21/05/20266. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivoin favore del controricorrente, seguono la soccombenza.Il ricorrente va altresì condannato al pagamento di somma ex art.96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente: a) delle spese del giudizio di cassazione, che liquidain complessivi euro 2.200,00 ( di cui euro 2.000,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge; b) della somma di euro 2.000,00 exart. 96, 3° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civiledella Corte Suprema di Cassazione il 20 febbraio 2026.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]