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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2002

Cassazione n. 08943/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05NVLQE) nato il 21/02/2002 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria trasmessa; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato e ritenuto come rapina anzichè come furto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, che, con corretti argomenti logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze oggetto di appello, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della teste e sul contenuto inequivocabile della minaccia); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato, avendone la Corte motivato il diniego con argomentazioni logiche e conformi al principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite e puntualmente richiamato, a mente del quale, ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", che lede, oltre al patrimonio, anche la libertà e l'integrità fisica e morale del soggetto aggredito per la realizzazione del profitto, sicché può farsi luogo all'applicazione della predetta attenuante solo nel caso in cui sia di speciale tenuità la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati (Sez.

U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 - 02), e nella specie la Corte, a pagina 4, ha sottolineato la rilevanza del pregiudizio cagionato all'integrità fisica e alla libertà della persona offesa; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'omessa motivazione in relazione all'invocata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01), come avvenuto a pagina 4;rilevato, peraltro, che nel caso in esame è già stata riconosciuta in favore dell'imputato l'attenuante del fatto di lieve entità, nonostante la recidiva riconosciuta, e l'istanza difensiva invoca in sostanza un'ulteriore attenuante sulla base del medesimo elemento di fatto, incorrendo nel vizio di genericità; pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 3 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05NVLQE) nato il 21/02/2002 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria trasmessa; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato e ritenuto come rapina anzichè come furto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, che, con corretti argomenti logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze oggetto di appello, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della teste e sul contenuto inequivocabile della minaccia); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato, avendone la Corte motivato il diniego con argomentazioni logiche e conformi al principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite e puntualmente richiamato, a mente del quale, ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", che lede, oltre al patrimonio, anche la libertà e l'integrità fisica e morale del soggetto aggredito per la realizzazione del profitto, sicché può farsi luogo all'applicazione della predetta attenuante solo nel caso in cui sia di speciale tenuità la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 - 02), e nella specie la Corte, a pagina 4, ha sottolineato la rilevanza del pregiudizio cagionato all'integrità fisica e alla libertà della persona offesa; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'omessa motivazione in relazione all'invocata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01), come avvenuto a pagina 4;rilevato, peraltro, che nel caso in esame è già stata riconosciuta in favore dell'imputato l'attenuante del fatto di lieve entità, nonostante la recidiva riconosciuta, e l'istanza difensiva invoca in sostanza un'ulteriore attenuante sulla base del medesimo elemento di fatto, incorrendo nel vizio di genericità; pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA]
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