CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02557/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 22191/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentate pro tempore Oggetto: accertamento – contabilità “parallela” – elemento indiziario - intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Puglia n. 781/04/21 depositata in data 03 / 03 /20 21; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - l a società contribuente impugnava l'avviso di accertamento relativo all'anno 2006; per quanto qui interessa con detto provvedimento l'Ufficio procedeva alla ricostruzione di maggiori ricavi a seguito di PVC della Gdf sulla base di documentazione extracontabile reperita nella sede della società consistente in appunti manoscritti, doppi preventivi di vendita; erano utilizzate ai fini dell’accertamento anche dichiarazioni di clienti; - la CTP accoglieva parzialmente il ricorso; l'Ufficio appellava la pronuncia; - la CTR rigettava tanto l ’appello principale dell’Ufficio, quanto quello incidentale della curatela fallimentare avverso la sentenza di primo grado. - ricorre a questa Cor te di legittimità l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; la società contribuente, in fallimento, è rimasta intimata; Considerato che: - l’unico mezzo di gravame deduce la violazione degli art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, c. 1 lett. d) e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avereil giudice dell'appello erroneamente confermato l'annullamento del rilievo indicato come numero 2 relativo alla omessa contabilizzazione dichiarazione ai fini Ires, Irap e iva per un importo di euro 445.789,14 dei corrispettivi della cessione di autoveicoli nuovi o usati con importi inferiori a quelli reali; secondo l'Amministrazione ricorrente il collegio ha quindi ritenuto priva di valenza probatoria ancorché presuntiva la documentazione reperita dai verificatori presso la società in tal modo facendo erroneo governo dei principi di diritto in argomento; - il ricorso è fondato; - questa Corte ritiene costantemente che (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 21138 del 24/08/2018) in tema di accertamento dell'IVA, la documentazione extracontabile legittimamente reperita presso la sede dell'impresa, ancorché consistente in annotazioni personali dell'imprenditore, costituisce elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile, indipendentemente dal contestuale riscontro di irregolarità nella tenuta della contabilità e nell'adempimento degli obblighi di legge: ne deriva che qualora, a seguito di ispezione, venga rinvenuta presso la sede dell'impresa documentazione non obbligatoria astrattamente idonea ad evidenziare l'esistenza di operazioni non contabilizzate, tale documentazione, pur in assenza di irregolarità contabili, non può essere ritenuta dal giudice priva di rilevanza probatoria, senza che a tale conclusione conducano l'analisi dell'intrinseco valore delle indicazioni dalla stessa promananti e la comparazione delle medesime con gli ulteriori dati acquisiti e con quelli emergenti dalla contabilità ufficiale del contribuente; - la sentenza impugnata si pone allora in contrasto con il sopra citato principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema corte; in particolare, anche secondo ulteriori pronunce (Cass. civ. Sez. V, Ord., 26 maggio 2017, n. 13304; Cass. Sez. V, Ord. 23 maggio 2018, 12680) «in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la c.d. "contabilità in nero" (vale a dire parallela a quella ufficiale, quindi riportante ricavi non dichiarati) che sia costituita da appu nti personali ed informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 c.c. e segg., tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta, ed incombendo al contribuente l'onere di fornire la prova contraria.»; tale consolidato orientamento comporta che, al fine di condurre ad una diversa valutazione della rilevanza probatoria della documentazione extracontabile rivenute in azienda, la contribuente avrebbe dovuto fornire adeguata prova contraria; - e ciò in quanto si tratta di elementi indiziari, atti comunque a ribaltare in capo al contribuente l’onere di dar prova; invece la CTR dapprima ha minimizzato il contenuto di tali elementi, costituenti “elementi squisitamente indiziari” (pag. 3 primo periodo), poi, pur a fronte di “dichiarazioni rese da venti acquirenti” (pag. 3 primo periodo) ha censurato erroneamente l’operato dell’Ufficio in quanto “non risulta che siano stati effettuati per l'annualità in esame accertamenti bancari o di altra natura tali da consentire di ritenere il prezzo di vendita diverso da quello fatturato”; - diversamente, di fronte agli elementi indiziari in parola, la CTR avrebbe dovuto onerare il contribuente di dar prova del contrario rispetto alle conclusioni tratte dall’Ufficio quanto alla sussistenza di maggior imponibile; - per dette ragioni, il ricorso va accolto; la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame del merito nel rispetto dei principi sopra illustrati; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, che statuirà anche