CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36994/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, riducendo però l'entità della pena principale ad anni tre di reclusione e determinando nella stessa misura la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 u.c. legge fall.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la durata delle pene accessorie fallimentari, è inammissibile sia in quanto inedito sia in quanto intrinsecamente generico, dato che non indica in base a quali elementi concreti la durata delle pene in questione avrebbe dovuto essere ulteriormente ridotta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25