CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 settembre 1987
Cassazione n. 28284/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/09/1987 avverso la sentenza del 17/05/2023 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; sentito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 maggio 2023, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'esecuzione del mandato di arresto europeo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] emesso il 20 aprile 2023 dal Tribunale Distrettuale di Koblenz, in ordine all'art. 263, commi 1 e 5, del codice penale tedesco perché indiziato dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe e concorso di persone nella realizzazione ventisette reati fine, posti in essere a Koblenz e Bonn nel periodo intercorrente tra marzo 2021 e febbraio 2022. 2. Avverso la decisione il ricorrente deduce, ex art. 606,, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione degli artt. 17 e 19 con riferimento all'art. 18-bis, comma 1 lett. a), I. 22 aprile 2005, n. 69. La Corte di merito ha disposto la consegna nonostante il reato contestato fosse stato commesso in parte in Italia come è dato evincere dal provvedimento di perquisizione allegato al mandato di arresto europeo che fa espresso riferimento al coinvolgimento del ricorrente, secondo quanto affermato dalle autorità italiane, in una associazione di tipo mafioso a carattere familiare radicata sul territorio italiano i cui profitti, derivanti dai traffici internazionali di sostanze stupefacenti, vengono riciclati tramite la vasta rete degli associati anche in Germania ove gli stessi vengono investiti in attività di ristorazione; la figura apicale viene ricondotta a [OSCURATO:PERSONA] che prenderebbe le decisioni su progetti di rilievo al fine di conseguire un arricchimento personale e del gruppo. Proprio tale contestazione, che corrisponde a quella oggetto di procedimento n. 5886/22 [OSCURATO:PERSONA] (già n. 1589/19 [OSCURATO:PERSONA] mod. 21) originariamente iscritto a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri per reati commessi in [OSCURATO:PERSONA], Bovalino e luoghi limitrofi, Belgio, Germania accertati dal gennaio 2020 al gennaio 2022, fa ritenere che [OSCURATO:PERSONA] partecipi della stessa associazione con sede e costituzione sul territorio italiano (come espressamente evidenziato nel provvedimento di perquisizione) di cui Giorgi sarebbe uno degli organizzatori. Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi che ricorrano le condizioni previste dall'art. 18-bis, comma 1, lett. a), legge n. 69 del 2005 con conseguente possibilità per l'autorità giudiziaria italiana ali rifiutare la consegna vedendosi in ipotesi di reati commessi in tutto o in parte sul territorio italiano essendo i fatti contestati commessi nell'ambito di un programma criminoso di un sodalizio radicato sul territorio nazionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, in quanto generico e manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile. 2. In sede di ricorso la difesa reitera la violazione dell'ari:. 18-bis, comma 1, lett. a), I. n. 69 del 2005, censurando il provvedimento di consegna in presenza di cause ostative in ragione di una presunta pendenza, sul territorio italiano, di indagini afferenti a diverso e più ampio contesto associativo mafioso e, pertanto, commessi anche in Italia.3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di tenere fermo l'orientamento consolidato di questa Corte, formatosi già nel vigore dell'art. 18, comma 1, lett. p), legge n. 69 del 2005 - ma ribadito dopo l'introduzione da parte della legge 117 del 2019, della causa facoltativa di rifiuto di cui all'art. 18-bis, lett. b), legge 69 del 2005 - in forza del quale anche il motivo di rifiuto per fatti commessi in parte nel territorio dello Stato si fonda sull'individuazione di un concreto interesse, legato ad una situazione oggettiva, attestata dalla sussistenza di indagini sul fatto oggetto della richiesta di consegna, sintomatiche della volontà di affermare la propria giurisdizione (al riguardo si rinvia alla medesima giurisprudenza citata in ordine ai limiti alla consegna quanto a procedimento pendente in Italia, Sez. 6, n. 5929 del 11/02/2020, Pennisi, Rv. 278329; Sez. 6, n. 27992 del 13/06/2018, H., Rv. 273544). Ed invero, chiaro risulta l'intento del legislatore che ha voluto evidenziare come il collegamento del reato oggetto del mandato di arresto europeo con il territorio nazionale (che potrebbe essere giustificato anche dal verificarsi in Italia di un solo "frammento" della condotta), non comporta un automatico rifiuto della consegna, ciò a conferma che l'interesse dello Stato italiano ad affermare la propria giurisdizione deve essere verificato concretamente caso per caso. 4. Siffatto presupposto rileva ancor più nel caso di specie in cui il mandato di arresto europeo trasmesso alle autorità italiane esplicita la competenza funzionale dell'Autorità giudiziaria emittente, in ordine all'azione penale per i fatti oggetto della richiesta di cattura, con riguardo ai quali si procede in Germania per reato di natura associativa e connessi reati fine declinati in termini di truffa ai danni di quel sistema erariale che, già a livello astratto, non risulta logicamente possibile possa coinvolgere condotte giuridicamente rilevanti poste in essere in Italia come correttamente rilevato dalla Corte di appello che ha osservato come nessun rapporto o interferenza sussista tra i reati per cui procede l'autorità tedesca e quelli prospettati dalla difesa del ricorrente asseritamente commessi anche in Italia. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, c:omma 1, cod. proc. pen. 5. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'ari:. 22, comma 5, I.n. 69/2005. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di