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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18698/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 giugno 1966; avverso la sentenza del 29 ottobre 2020, della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal GUP, a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., poi dichiarata fallita.

2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, articolando sei autonomi motivi di censura e deducendo, in particolare:

2.1. con il primo motivo, inosservanza delle norme processuali e illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 516 e 521 cod. proc. pen. ed in ragione della ritenuta violazione del principio di necessaria corrispondenza tra l'imputazione e la sentenza.

La corte di appello, infatti, pur avendo escluso che l'Orlando avesse in concreto mai svolto funzioni di amministratore di fatto (qualità attraverso la quale, secondo il capo d'imputazione, si sarebbe realizzata la condotta distrattiva), lo avrebbe comunque ritenuto responsabile quale semplice concorrente esterno, quindi per un fatto diverso rispetto a quello contestato;

2.2. con il secondo motivo, inosservanza delle norme processuali ed erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 216

I. fall., ed il conseguente vizio di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui avrebbe qualificato come distrattiva l'attività contestata nell'imputazione (ossia gli incassi e le false imputazioni), viceversa del tutto legittima in quanto giustificata da titoli contrattuali validi ed efficaci.

La corte territoriale avrebbe, quindi, omesso di indicare le ragioni per le quali i plurimi elementi probatori offerti dalla difesa non sarebbero stati ritenuti sufficienti a giustificare la spettanza delle somme incassate personalmente dall'Orlandi o dal coniuge e a provare l'estraneità dell'imputato in relazione ai versamenti registrati in favore della Schott-Italglas (ritenuti anch'essi condotte distrattive);

2.3. con il terzo motivo, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza, nella parte in cui — pur ritenendo la partecipazione dell'imputato a titolo di concorso — avrebbe omesso di accertare sia un previo accordo con l'effettivo amministratore (che peraltro non avrebbe ricevuto alcun vantaggio dalla distrazione), sia la piena consapevolezza, da parte del ricorrente, della funzione svolta dall'intraneus all'interno della società.

Così come non avrebbe verificato l'effettiva incidenza della distrazione rispetto al dissesto successivamente manifestatosi;

2.4. con il quarto motivo, inosservanza della legge penale e vizio di motivazione, con riferimento all'art. 533 cod. pen., nella parte in cui la corte territoriale, omettendo di analizzare ogni possibile alternativa, non avrebbe adeguatamente raggiunto la necessaria certezza giuridica richiesta dalla norma;

2.5. con il quinto ed il sesto motivo, violazione della legge penale, in ordine agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., e il difetto di motivazione, nella parte in cui la corte di appello da un canto non avrebbe indicato le ragioni per le quali la pena applicata dovesse ritenersi congrua e proporzionata al fatto, nonostante fosse stata determinata in misura superiore al minimo edittale, e dall'altro avrebbe negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ancorando il diniego ad una ipotizzata protervia, spiegabile, invece, proprio in ragione dei rapporti tesi esistenti tra i due pretesi concorrenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che la corte di appello, nel confermare la responsabilità dell'imputato, in ordine all'unico capo d'imputazione oggetto di condanna in primo grado, avrebbe violato il disposto di cui agli artt. 516 e 521 cod. proc. pen, condannando l'imputato per un fatto diverso rispetto a quello contestato.

1.1. La censura è infondata.

Al capo a2) dell'imputazione, infatti, si contestano una pluralità di condotte distrattive, commesse dall'Orlandi, odierno ricorrente, in concorso con gli altri coimputati, nelle loro rispettive qualità di amministratori di fatto e di diritto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., poi dichiarata fallita.

La corte di appello, come in primo grado il giudice dell'udienza preliminare, pur ritenendo che non vi fosse prova dello svolgimento in concreto della contestata funzione gestoria da parte dell'Orlandi, e quindi della sua qualità di amministratore di fatto, ha ritenuto che il reato fosse stato effettivamente consumato nella sua esatta materialità, dagli stessi imputati, in concorso tra loro, ma, con riferimento alla posizione dell'Orlandi, non già nella contestata qualità di amministratore di fatto (ipotizzata nel capo d'imputazione), bensì quale semplice concorrente esterno.

1.2. Ebbene, come già ritenuto da questa Corte (Sez. 5, n. 13595 del 19/02/2003, Rv. 224842; Sez. 5, n. 4117 del 09/12/2009, Rv. 246100; Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014, Rv. 264073), ove, rispetto all'originaria imputazione, rimanga immutato il fatto storico (rappresentato dall'azione distrattiva ascritta), l'aver ritenuto responsabile l'imputato quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta, e non già quale concorrente qualificato non integra alcuna violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza.

La fattispecie contestata e quella ritenuta dal giudice, sono del tutto sovrapponibili, sia nella loro dimensione oggettiva (rimanendo immutata tanto la condotta distrattiva intesa nella sua concreta materialità, quanto la partecipazione causale del concorrente), che nella dimensione soggettiva dei singoli concorrenti, divergendo esclusivamente per la differente posizione del correo rispetto alla funzione gestoria (extraneus o intraneus).

Un minus, quindi, intrinsecamente inidoneo a pregiudicare il diritto di difesa dell'imputato.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce che la corte di appello, nel qualificare come distrattiva l'attività contestata nel capo d'imputazione, avrebbe violato i principi di valutazione della prova stabiliti nell'art. 192 cod. proc. pen., omettendo di indicare le ragioni per cui i plurimi elementi probatori offerti dalla difesa non fossero stati ritenuti sufficienti a giustificare la spettanza delle somme incassate o falsamente imputate a terzi.

2.1. Il motivo è inammissibile.

È noto, infatti, come la valutazione dei dati probatori e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare in modo accurato le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19 settembre 2017, Rv. 271623).

Il percorso motivazionale individuato dal giudice di merito potrebbe essere censurato nel giudizio di cassazione solo se risultasse in contrasto con i dati incontrovertibili e con le regole della logica, perché i limiti di cognizione della Corte di Cassazione impediscono di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito.

Così come non è consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito (Sez. 5, n. 37194 dell'Il luglio 2019, Rv. 277340).

2.2. In concreto, La corte territoriale giunge alla valutazione di responsabilità dell'imputato e, quindi, alla qualificazione dell'attività come distrattiva, indicando nitidamente gli elementi sui quali si fonda il giudizio (le dichiarazioni confessorie del Masi, amministratore di fatto, e del Milianti, amministratore di diritto; le congruenti indicazioni fornite - seppur de relato - dal commercialista della società; gli esiti della relazione depositata dal curatore ai sensi dell'art. 33 della legge fallimentare; l'oggettiva mancanza di titoli contrattuali idonei a giustificare le condotte contestate; l'elevata entità dei compensi; la mancanza di esperienza professionale della moglie) e le ragioni per per cui tutte le allegazioni difensive, in relazione alle quali, in questa sede, si chiede una diversa valutazione, sono state ritenute inidonee (la mancanza di valenza probatoria dei documenti allegati alla perizia, l'incompletezza delle dichiarazioni dei clienti quanto ai rapporti con l'Orlandi, la conseguente irrilevanza delle conclusioni alle quali è giunto il consulente, fondate su dati valutativi inattendibili ed inidonei).

Il ricorrente, invece, propone una diversa ricostruzione delle risultanze probatorie articolata su una prospettata rivalutazione degli argomenti difensivi, preclusa, com'è noto, in sede di legittimità.

Il motivo, quindi, deve ritenersi inammissibile.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce che il giudice di merito non avrebbe correttamente verificato né l'esistenza di un previo accordo dell'Orlandi con l'effettivo amministratore (che peraltro non avrebbe ricevuto alcun vantaggio dalla distrazione), né la piena consapevolezza, da parte del ricorrente, della funzione svolta dall'intraneus all'interno della società, né, infine, l'effettiva incidenza della distrazione rispetto al dissesto successivamente manifestatosi.

3.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

La corte territoriale, infatti, alla luce degli elementi probatori indicati in precedenza, ha ricostruito il ruolo avuto dall'Orlandi e dal Masi nella consumazione della condotta distrattiva, evidenziando come il ricorrente, forte della posizione raggiunta all'interno della società, avesse inizialmente "sollecitato" e successivamente "costretto" il Masi, effettivo titolare delle funzioni gestorie, ad inserire in contabilità ricevute e fatture false e ad effettuare in suo favore bonifici e pagamenti in contanti privi di effettiva giustificazione.

Ha poi ritenuto la consapevolezza dell'effettivo ruolo svolto dal Masi alla luce di una pregressa corrispondenza intervenuta proprio tra l'Orlandi e lo stesso Masi (nella quale il primo si lamenta della gestione irrituale del secondo, protrattasi per un lungo periodo di tempo).

La decisione impugnata, quindi, dà conto, con motivazione logica e sufficiente e, quindi, insindacabile in sede di legittimità, della volontarietà della condotta contestata all'Orlandi e, con essa, in ragione proprio della natura distrattiva, della consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori.

Quanto al profilo specifico dei rapporti esistenti tra l'imputato e l'amministratore, l'eventuale costrizione di quest'ultimo oltre la mera iniziale sollecitazione.

Né, in ultimo rileva l'eventuale inesistenza di un previo accordo tra l'imputato e l'amministratore, atteso che il dolo di concorso non presuppone necessariamente la convergenza psicologica sull'evento finale perseguito da altro dei concorrenti, essendo sufficiente che il suo apporto sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla verificazione del fatto criminoso (Sez. 1, n. 15860 del 09/12/2014, Rv. 263089).

Cosicché, atteso il ruolo attivo svolto dall'Orlandi, le eventuali sollecitazioni o costrizioni ricevute dall'amministratore, a fronte della pacifica volontarietà delle condotte, diventano, sotto il profilo soggettivo, del tutto irrilevanti.

Ed anzi, proprio le pressioni, anche violente, poste in essere dal ricorrente sul Masi, effettivo titolare delle funzioni gestorie, e la successiva (pacifica) elargizione delle somme unitamente alle connesse falsificazioni, rappresentano un valido indice di quella "consapevole volontà" richiesta per la configurabilità del delitto contestato.

3.2. Analoghe considerazioni devono essere mosse anche con riferimento al profilo dell'incidenza della condotta distrattiva rispetto al successivo dissesto.Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, infatti, per come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, è un reato di pericolo (che si perfeziona, quindi, anche in assenza di un effettivo pregiudizio ai creditori), sorretto dal solo dolo generico (per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte).

Cosicchè, ai fini della sua consumazione, non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività, quand'anche, al momento della condotta, l'impresa non versasse in condizioni di insolvenza (Sez.

U, Sentenza n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266804)

4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 533 cod. pen., nella parte in cui la Corte, omettendo di analizzare ogni possibile alternativa, non avrebbe adeguatamente raggiunto la necessaria certezza giuridica richiesta dalla norma.

4.1. Il motivo è inammissibile.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare come il principio introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006 è espressione di una regola di giudizio a cui il giudice del merito è tenuto ad attenersi e che impone allo stesso di giungere alla condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità pratica.

Tale principio, tuttavia, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, atteso che esso non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa.

Ove tale eventuale duplicità sia stata il frutto di un'attenta e completa disamina da parte del giudice dell'appello e la decisione sia sorretta da una motivazione rispettosa dei canoni della logica e della esaustività, la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio deve ritenersi osservata dal giudice del merito e la Corte di cassazione non può che rilevarne il rispetto, a prescindere dalla persistenza dei dubbi della difesa sulla correttezza della ricostruzione prescelta (Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Rv. 254579).

4.2. Ciò considerato, il motivo (peraltro formulato genericamente, senza la specifica indicazione delle concrete alternative ipotizzabili e non valutate dal giudice) deve ritenersi inammissibile in quanto diretto a riproporre dubbi in ordine al percorso logico seguito dalla corte di appello e alle argomentazioni offerte, già ampiamente valutate in precedenza.

5. Con gli ultimi due motivi, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. e il connesso difetto di motivazione della sentenza, nella parte in cui la corte di appello da un canto non avrebbe indicato le ragioni per le quali la pena applicata dovesse ritenersi congrua e proporzionata al fatto, nonostante fosse stata determinata in misura superiore al minimo edittale, e dall'altro avrebbe negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ancorando il diniego ad una ipotizzata protervia, spiegabile, invece, proprio in ragione dei rapporti tesi esistenti tra i due pretesi concorrenti.

5.1. Entrambi i motivi sono infondati.

Quanto alla ritenuta violazione dell'art. 133 cod. pen., è sufficiente rimarcare come il giudice di primo grado, pur ritenendo di discostarsi (seppur lievemente) dal minimo edittale, ha specificamente indicato i parametri utilizzati, facendo esplicito riferimento a due dati incontestati, l'entità del passivo fallimentare e la prolungata attività distrattiva, ed il giudice di secondo grado, aderendo a tale indicazione, ha ritenuto congrua e proporzionata la quantificazione.

5.2. Ed analoghe considerazioni possono essere offerte anche con riferimento all'invocata violazione dell'art. 62 bis cod. pen. atteso che, sul presupposto che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163), la corte territoriale, con motivazione assai analitica e completa, ha posto l'accento sia sulle modalità di realizzazione del fatto (avvenuto attraverso reiterate pressioni, anche violente, dell'imputato), sia sulla condotta processuale dell'imputato che, a fronte dell'evidenza probatoria, ha continuato a proclamarsi innocente.

Tanto rende logica e sufficiente la motivazione offerta dalla Corte di appello ed infondato il motivo di ricorso.

6. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.

M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 giugno 1966; avverso la sentenza del 29 ottobre 2020, della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal GUP, a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., poi dichiarata fallita. 2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, articolando sei autonomi motivi di censura e deducendo, in particolare: 2.1. con il primo motivo, inosservanza delle norme processuali e illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 516 e 521 cod. proc. pen. ed in ragione della ritenuta violazione del principio di necessaria corrispondenza tra l'imputazione e la sentenza. La corte di appello, infatti, pur avendo escluso che l'Orlando avesse in concreto mai svolto funzioni di amministratore di fatto (qualità attraverso la quale, secondo il capo d'imputazione, si sarebbe realizzata la condotta distrattiva), lo avrebbe comunque ritenuto responsabile quale semplice concorrente esterno, quindi per un fatto diverso rispetto a quello contestato; 2.2. con il secondo motivo, inosservanza delle norme processuali ed erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 216 I. fall., ed il conseguente vizio di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui avrebbe qualificato come distrattiva l'attività contestata nell'imputazione (ossia gli incassi e le false imputazioni), viceversa del tutto legittima in quanto giustificata da titoli contrattuali validi ed efficaci. La corte territoriale avrebbe, quindi, omesso di indicare le ragioni per le quali i plurimi elementi probatori offerti dalla difesa non sarebbero stati ritenuti sufficienti a giustificare la spettanza delle somme incassate personalmente dall'Orlandi o dal coniuge e a provare l'estraneità dell'imputato in relazione ai versamenti registrati in favore della Schott-Italglas (ritenuti anch'essi condotte distrattive); 2.3. con il terzo motivo, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza, nella parte in cui — pur ritenendo la partecipazione dell'imputato a titolo di concorso — avrebbe omesso di accertare sia un previo accordo con l'effettivo amministratore (che peraltro non avrebbe ricevuto alcun vantaggio dalla distrazione), sia la piena consapevolezza, da parte del ricorrente, della funzione svolta dall'intraneus all'interno della società. Così come non avrebbe verificato l'effettiva incidenza della distrazione rispetto al dissesto successivamente manifestatosi; 2.4. con il quarto motivo, inosservanza della legge penale e vizio di motivazione, con riferimento all'art. 533 cod. pen., nella parte in cui la corte territoriale, omettendo di analizzare ogni possibile alternativa, non avrebbe adeguatamente raggiunto la necessaria certezza giuridica richiesta dalla norma; 2.5. con il quinto ed il sesto motivo, violazione della legge penale, in ordine agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., e il difetto di motivazione, nella parte in cui la corte di appello da un canto non avrebbe indicato le ragioni per le quali la pena applicata dovesse ritenersi congrua e proporzionata al fatto, nonostante fosse stata determinata in misura superiore al minimo edittale, e dall'altro avrebbe negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ancorando il diniego ad una ipotizzata protervia, spiegabile, invece, proprio in ragione dei rapporti tesi esistenti tra i due pretesi concorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che la corte di appello, nel confermare la responsabilità dell'imputato, in ordine all'unico capo d'imputazione oggetto di condanna in primo grado, avrebbe violato il disposto di cui agli artt. 516 e 521 cod. proc. pen, condannando l'imputato per un fatto diverso rispetto a quello contestato. 1.1. La censura è infondata. Al capo a2) dell'imputazione, infatti, si contestano una pluralità di condotte distrattive, commesse dall'Orlandi, odierno ricorrente, in concorso con gli altri coimputati, nelle loro rispettive qualità di amministratori di fatto e di diritto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., poi dichiarata fallita. La corte di appello, come in primo grado il giudice dell'udienza preliminare, pur ritenendo che non vi fosse prova dello svolgimento in concreto della contestata funzione gestoria da parte dell'Orlandi, e quindi della sua qualità di amministratore di fatto, ha ritenuto che il reato fosse stato effettivamente consumato nella sua esatta materialità, dagli stessi imputati, in concorso tra loro, ma, con riferimento alla posizione dell'Orlandi, non già nella contestata qualità di amministratore di fatto (ipotizzata nel capo d'imputazione), bensì quale semplice concorrente esterno. 1.2. Ebbene, come già ritenuto da questa Corte (Sez. 5, n. 13595 del 19/02/2003, Rv. 224842; Sez. 5, n. 4117 del 09/12/2009, Rv. 246100; Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014, Rv. 264073), ove, rispetto all'originaria imputazione, rimanga immutato il fatto storico (rappresentato dall'azione distrattiva ascritta), l'aver ritenuto responsabile l'imputato quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta, e non già quale concorrente qualificato non integra alcuna violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza. La fattispecie contestata e quella ritenuta dal giudice, sono del tutto sovrapponibili, sia nella loro dimensione oggettiva (rimanendo immutata tanto la condotta distrattiva intesa nella sua concreta materialità, quanto la partecipazione causale del concorrente), che nella dimensione soggettiva dei singoli concorrenti, divergendo esclusivamente per la differente posizione del correo rispetto alla funzione gestoria (extraneus o intraneus). Un minus, quindi, intrinsecamente inidoneo a pregiudicare il diritto di difesa dell'imputato. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce che la corte di appello, nel qualificare come distrattiva l'attività contestata nel capo d'imputazione, avrebbe violato i principi di valutazione della prova stabiliti nell'art. 192 cod. proc. pen., omettendo di indicare le ragioni per cui i plurimi elementi probatori offerti dalla difesa non fossero stati ritenuti sufficienti a giustificare la spettanza delle somme incassate o falsamente imputate a terzi. 2.1. Il motivo è inammissibile. È noto, infatti, come la valutazione dei dati probatori e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare in modo accurato le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19 settembre 2017, Rv. 271623). Il percorso motivazionale individuato dal giudice di merito potrebbe essere censurato nel giudizio di cassazione solo se risultasse in contrasto con i dati incontrovertibili e con le regole della logica, perché i limiti di cognizione della Corte di Cassazione impediscono di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito. Così come non è consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito (Sez. 5, n. 37194 dell'Il luglio 2019, Rv. 277340). 2.2. In concreto, La corte territoriale giunge alla valutazione di responsabilità dell'imputato e, quindi, alla qualificazione dell'attività come distrattiva, indicando nitidamente gli elementi sui quali si fonda il giudizio (le dichiarazioni confessorie del Masi, amministratore di fatto, e del Milianti, amministratore di diritto; le congruenti indicazioni fornite - seppur de relato - dal commercialista della società; gli esiti della relazione depositata dal curatore ai sensi dell'art. 33 della legge fallimentare; l'oggettiva mancanza di titoli contrattuali idonei a giustificare le condotte contestate; l'elevata entità dei compensi; la mancanza di esperienza professionale della moglie) e le ragioni per per cui tutte le allegazioni difensive, in relazione alle quali, in questa sede, si chiede una diversa valutazione, sono state ritenute inidonee (la mancanza di valenza probatoria dei documenti allegati alla perizia, l'incompletezza delle dichiarazioni dei clienti quanto ai rapporti con l'Orlandi, la conseguente irrilevanza delle conclusioni alle quali è giunto il consulente, fondate su dati valutativi inattendibili ed inidonei). Il ricorrente, invece, propone una diversa ricostruzione delle risultanze probatorie articolata su una prospettata rivalutazione degli argomenti difensivi, preclusa, com'è noto, in sede di legittimità. Il motivo, quindi, deve ritenersi inammissibile.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce che il giudice di merito non avrebbe correttamente verificato né l'esistenza di un previo accordo dell'Orlandi con l'effettivo amministratore (che peraltro non avrebbe ricevuto alcun vantaggio dalla distrazione), né la piena consapevolezza, da parte del ricorrente, della funzione svolta dall'intraneus all'interno della società, né, infine, l'effettiva incidenza della distrazione rispetto al dissesto successivamente manifestatosi. 3.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. La corte territoriale, infatti, alla luce degli elementi probatori indicati in precedenza, ha ricostruito il ruolo avuto dall'Orlandi e dal Masi nella consumazione della condotta distrattiva, evidenziando come il ricorrente, forte della posizione raggiunta all'interno della società, avesse inizialmente "sollecitato" e successivamente "costretto" il Masi, effettivo titolare delle funzioni gestorie, ad inserire in contabilità ricevute e fatture false e ad effettuare in suo favore bonifici e pagamenti in contanti privi di effettiva giustificazione. Ha poi ritenuto la consapevolezza dell'effettivo ruolo svolto dal Masi alla luce di una pregressa corrispondenza intervenuta proprio tra l'Orlandi e lo stesso Masi (nella quale il primo si lamenta della gestione irrituale del secondo, protrattasi per un lungo periodo di tempo). La decisione impugnata, quindi, dà conto, con motivazione logica e sufficiente e, quindi, insindacabile in sede di legittimità, della volontarietà della condotta contestata all'Orlandi e, con essa, in ragione proprio della natura distrattiva, della consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori. Quanto al profilo specifico dei rapporti esistenti tra l'imputato e l'amministratore, l'eventuale costrizione di quest'ultimo oltre la mera iniziale sollecitazione. Né, in ultimo rileva l'eventuale inesistenza di un previo accordo tra l'imputato e l'amministratore, atteso che il dolo di concorso non presuppone necessariamente la convergenza psicologica sull'evento finale perseguito da altro dei concorrenti, essendo sufficiente che il suo apporto sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla verificazione del fatto criminoso (Sez. 1, n. 15860 del 09/12/2014, Rv. 263089). Cosicché, atteso il ruolo attivo svolto dall'Orlandi, le eventuali sollecitazioni o costrizioni ricevute dall'amministratore, a fronte della pacifica volontarietà delle condotte, diventano, sotto il profilo soggettivo, del tutto irrilevanti. Ed anzi, proprio le pressioni, anche violente, poste in essere dal ricorrente sul Masi, effettivo titolare delle funzioni gestorie, e la successiva (pacifica) elargizione delle somme unitamente alle connesse falsificazioni, rappresentano un valido indice di quella "consapevole volontà" richiesta per la configurabilità del delitto contestato. 3.2. Analoghe considerazioni devono essere mosse anche con riferimento al profilo dell'incidenza della condotta distrattiva rispetto al successivo dissesto.Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, infatti, per come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, è un reato di pericolo (che si perfeziona, quindi, anche in assenza di un effettivo pregiudizio ai creditori), sorretto dal solo dolo generico (per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte). Cosicchè, ai fini della sua consumazione, non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività, quand'anche, al momento della condotta, l'impresa non versasse in condizioni di insolvenza (Sez. U, Sentenza n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266804) 4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 533 cod. pen., nella parte in cui la Corte, omettendo di analizzare ogni possibile alternativa, non avrebbe adeguatamente raggiunto la necessaria certezza giuridica richiesta dalla norma. 4.1. Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha già avuto modo di precisare come il principio introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006 è espressione di una regola di giudizio a cui il giudice del merito è tenuto ad attenersi e che impone allo stesso di giungere alla condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità pratica. Tale principio, tuttavia, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, atteso che esso non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa. Ove tale eventuale duplicità sia stata il frutto di un'attenta e completa disamina da parte del giudice dell'appello e la decisione sia sorretta da una motivazione rispettosa dei canoni della logica e della esaustività, la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio deve ritenersi osservata dal giudice del merito e la Corte di cassazione non può che rilevarne il rispetto, a prescindere dalla persistenza dei dubbi della difesa sulla correttezza della ricostruzione prescelta (Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Rv. 254579). 4.2. Ciò considerato, il motivo (peraltro formulato genericamente, senza la specifica indicazione delle concrete alternative ipotizzabili e non valutate dal giudice) deve ritenersi inammissibile in quanto diretto a riproporre dubbi in ordine al percorso logico seguito dalla corte di appello e alle argomentazioni offerte, già ampiamente valutate in precedenza. 5. Con gli ultimi due motivi, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. e il connesso difetto di motivazione della sentenza, nella parte in cui la corte di appello da un canto non avrebbe indicato le ragioni per le quali la pena applicata dovesse ritenersi congrua e proporzionata al fatto, nonostante fosse stata determinata in misura superiore al minimo edittale, e dall'altro avrebbe negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ancorando il diniego ad una ipotizzata protervia, spiegabile, invece, proprio in ragione dei rapporti tesi esistenti tra i due pretesi concorrenti. 5.1. Entrambi i motivi sono infondati. Quanto alla ritenuta violazione dell'art. 133 cod. pen., è sufficiente rimarcare come il giudice di primo grado, pur ritenendo di discostarsi (seppur lievemente) dal minimo edittale, ha specificamente indicato i parametri utilizzati, facendo esplicito riferimento a due dati incontestati, l'entità del passivo fallimentare e la prolungata attività distrattiva, ed il giudice di secondo grado, aderendo a tale indicazione, ha ritenuto congrua e proporzionata la quantificazione. 5.2. Ed analoghe considerazioni possono essere offerte anche con riferimento all'invocata violazione dell'art. 62 bis cod. pen. atteso che, sul presupposto che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163), la corte territoriale, con motivazione assai analitica e completa, ha posto l'accento sia sulle modalità di realizzazione del fatto (avvenuto attraverso reiterate pressioni, anche violente, dell'imputato), sia sulla condotta processuale dell'imputato che, a fronte dell'evidenza probatoria, ha continuato a proclamarsi innocente. Tanto rende logica e sufficiente la motivazione offerta dalla Corte di appello ed infondato il motivo di ricorso. 6. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pag
Sentenza Cassazione n. 18698/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris