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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41026/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 26 gennaio 2024, con la quale la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Potenza che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA]Ameno responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs.n. 159/2011 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione; Ritenuto che con unico motivo si lamenta l'omessa motivazione sul profilo della mancata rivalutazione dell'attualità della pericolosità sociale dell'imputato dopo le interruzioni dell'applicazione della misura di prevenzione, ma che tale motivo è inammissibile perché la relativa censura è meramente reiterativa di quella proposta con l'appello ed è stata già respinta perché la difesa non ha indicato i provvedimento dai quali sarebbe derivata la detenzione dell'imputato, causa della sospensione per oltre due anni; che la motivazione appare congrua e rispettosa delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila .euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 26 gennaio 2024, con la quale la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Potenza che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA]Ameno responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs.n. 159/2011 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione; Ritenuto che con unico motivo si lamenta l'omessa motivazione sul profilo della mancata rivalutazione dell'attualità della pericolosità sociale dell'imputato dopo le interruzioni dell'applicazione della misura di prevenzione, ma che tale motivo è inammissibile perché la relativa censura è meramente reiterativa di quella proposta con l'appello ed è stata già respinta perché la difesa non ha indicato i provvedimento dai quali sarebbe derivata la detenzione dell'imputato, causa della sospensione per oltre due anni; che la motivazione appare congrua e rispettosa delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila .euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 41026/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris