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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 36563/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MARZIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Firenze, con l'ordinanza impugnata, ha respinto la domanda di riparazione dell'errore giudiziario promossa da [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad un procedimento nel quale, con sentenza del Tribunale di Tivoli- Sezione distaccata di Palestrina irrevocabile il 24/09/2013, era stato dichiarato responsabile, tra l'altro, del delitto di ricettazione, ma successivamente, in sede di giudizio di revisione, assolto dalla Corte di appello di Firenze con sentenza irrevocabile il 9/10/2018.

2. La Corte di appello ha ritenuto che l'istante versasse in ipotesi di colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario avendo mantenuto una condotta caratterizzata da incuria e indifferenza.

In particolare, la Corte ha rimarcato come l'istante si fosse disinteressato delle vicende del processo fino al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, atteso che, pur essendo in grado di dimostrare sin dall'inizio di avere emesso egli stesso i due assegni in relazione ai quali era accusato di ricettazione, oltre che di avere successivamente provveduto all'alterazione delle cifre ivi indicate, è rimasto contumace in primo grado e ha presentato un appello dichiarato inammissibile per mancata indicazione dei motivi.

Tale comportamento è stato ritenuto dalla Corte aggravato dal fatto che, in ogni caso, la condotta accertata nella sentenza di revisione avrebbe integrato il diverso delitto di falso in assegni, solo successivamente depenalizzato.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione censurando il provvedimento impugnato per violazione degli artt. 643 e 125, comma 3, cod. proc. pen. nonché 40,41,42 e 43 cod. pen., oltre che per vizio di motivazione.

Secondo il ricorrente, i contegni processuali indicati nell'ordinanza non integrano quella incuria o indifferenza che qualifica la condotta come gravemente colposa e causa esclusiva dell'errore dell'autorità giudiziaria procedente; neppure si può imputare al condannato la mancanza di competenze tecniche o l'imperizia per avere presentato un appello privo di motivi.

La motivazione, si assume, è carente in quanto non è stata vagliata l'incidenza causale del comportamento ascritto all'istante sull'errore giudiziario; in particolare, il mero riferimento alla condotta processuale di [OSCURATO:PERSONA] non consente di ritenere che essa abbia spiegato efficienza causale nella verificazione dell'errore, o che ne sia stato fattore determinante.

Anche nell'ipotesi di presenza dell'imputato a giudizio, non si può pretendere un dovere di autoincriminazione per scongiurare l'errore giudiziario.

Inoltre, secondo il ricorrente, la circostanza che la condotta accertata nella sentenza di revisione costituisse un diverso delitto successivamente depenalizzato non si inserisce congruamente nel percorso argomentativo del provvedimento impugnato, che risulta pertanto contraddittorio, ed è inconferente rispetto alla valutazione del suo concorso nella causazione dell'errore giudiziario.

4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria in cui ha concluso per il rigetto del ricorso.

5. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio.

6. Si verte, nella specie, in tema di riparazione per errore giudiziario (art.643 cod.proc.pen. e ss.), istituto affine ma non coincidente con quello della riparazione per ingiusta detenzione (artt. 314 cod.proc.pen. e ss.).

In particolare, quanto alla colpa grave, impeditiva del diritto alla riparazione, l'art.314, comma 1, cod.proc.pen., fa riferimento a quella che «abbia dato o concorso a darvi causa ...», mentre l'art. 643, comma 1, fa riferimento alla sola colpa grave che «ha dato causa ... all'errore giudiziario».

6.1. Tale ultimo testo normativo ha significativamente innovato la precedente disciplina dell'istituto, come trasfusa nell'art. 571, comma 1, cod.proc.pen. del 1930, dove, invece, si faceva riferimento alla colpa grave che «ha dato o concorso a dare causa all'errore giudiziario».

Appare, perciò, evidente che, mentre per escludere il diritto all'indennizzo di cui al precitato art.314 cod.proc.pen. è sufficiente che la colpa grave abbia solo concorso a dare causa alla instaurazione dello stato detentivo, ad escludere, invece, il diritto alla riparazione per errore giudiziario è necessario che la colpa grave abbia, essa, dato causa all'errore giudiziario, non che abbia semplicemente concorso allo stesso, così più restrittivamente delimitandosi l'ambito di operatività della riparabilità della ingiusta detenzione, rispetto a quella dell'errore giudiziario (Sez. 3, n.48321 del 17/05/2016, Attaguile, Rv.268494; Sez. 4, n.9213 del 04/02/2010, Giuliana, Rv. 246803).

6.2. In taluni provvedimenti della Corte di Cassazione si è precisato che la colpa grave è configurabile anche quando l'interessato, nel corso del processo, abbia mantenuto una condotta caratterizzata da incuria o indifferenza per quanto potesse derivare a suo carico sul piano penale, astenendosi dal fornire tempestivamente all'autorità giudiziaria elementi utili, dei quali disponga, per evitare l'errore giudiziario (Sez.3, n.15725 del 12/02/2009, Min.Economia e Finanze, Rv. 243251), anche se, si è precisato, non sono ostativi al riconoscimento del diritto le inefficienze o gli errori della difesa tecnica (Sez.3, n.13739 del 10/03/2011, B., Rv.249903).

Nel giudizio di revisione, in particolare, costituiscono prove nuove rilevanti ai fini dell'ammissibilità dell'istanza tanto le prove sopravvenute alla pronuncia definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa quanto le prove non acquisite nel precedente giudizio, indipendentemente dalla circostanza che l'omessa acquisizione sia imputabile al comportamento processuale negligente o doloso del condannato (Sez.U, n.624 del 26/09/2001, dep.2002, Pisano, Rv.220443).

6. Applicando tali principi al caso in esame, ed esclusa per quanto si è detto ogni rilevanza ostativa alla presentazione di un atto di appello inammissibile, occorre, dunque, stabilire se e a quali condizioni la contumacia dell'imputato possa integrare quel contegno indifferente, quella incuria alla quale la giurisprudenza riconosce valenza ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario.

6.1. Se è, infatti, condivisibile l'assunto secondo il quale la scelta di rimanere contumace costituisce contegno processuale ammesso dall'ordinamento, e anzi espressamente tutelato da un sistema di norme, tra le quali è sufficiente menzionare la disposizione in tema di notificazione della sentenza (art.548 cod. proc. pen. nella formulazione antecedente la modifica introdotta con I. 28 aprile 2014, n.67), non va per altro verso trascurato che, ove l'imputato sia in possesso di dati e informazioni rilevanti ai fini del giudizio, la scelta di non partecipare al processo implichi anche il rischio di un esito infausto.

6.2. La contumacia può, dunque, non integrare di per sé un contegno di incuria e di indifferenza ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione, a condizione però che l'imputato non fosse in condizione di fornire all'autorità procedente utili elementi di giudizio, la mancanza dei quali ha determinato l'errore.

7. Nel caso concreto, in particolare, la Corte territoriale ha sottolineato che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto fornire nel processo un apporto dirimente, evidenziando di essere lui stesso il sottoscrittore e falsificatore degli assegni che secondo l'ipotesi accusatoria costituivano corpo del reato di ricettazione; essendo egli rimasto contumace, tale apporto è venuto meno, così rendendosi evidente la diretta incidenza del citato contegno processuale sull'esito del giudizio.

8. Senza indugiare ulteriormente sull'argomento, quanto premesso è sufficiente per valutare l'infondatezza del ricorso per avere la Corte di appello, sia pure con motivazione da emendare ai sensi dell'art.619 cod. proc. pen.laddove ha attribuito rilievo alla redazione di un atto di appello inammissibile, correttamente applicato l'art.643 cod. proc. pen., ritenendo che l'errore giudiziario fosse ascrivibile a colpa grave del ricorrente sul rilievo che questi non si fosse premurato di presentarsi all'autorità giudiziaria per chiarire la propria posizione.

L'incuria o l'indifferenza dell'imputato nei confronti dell'esito dei procedimenti penali che lo riguardano, per potersi qualificare come causa dell'errore giudiziario, ostativa al diritto alla riparazione, devono desumersi da comportamenti al medesimo direttamente riconducibili; e nell'ordinanza impugnata il giudizio sul punto si fonda su un verificato atteggiamento del richiedente di disinteresse per le vicende del processo.

9. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La laconicità delle argomentazioni svolte dal Ministero resistente induce a disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti private.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Compensa le spese di lite tra le par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MARZIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, con l'ordinanza impugnata, ha respinto la domanda di riparazione dell'errore giudiziario promossa da [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad un procedimento nel quale, con sentenza del Tribunale di Tivoli- Sezione distaccata di Palestrina irrevocabile il 24/09/2013, era stato dichiarato responsabile, tra l'altro, del delitto di ricettazione, ma successivamente, in sede di giudizio di revisione, assolto dalla Corte di appello di Firenze con sentenza irrevocabile il 9/10/2018. 2. La Corte di appello ha ritenuto che l'istante versasse in ipotesi di colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario avendo mantenuto una condotta caratterizzata da incuria e indifferenza. In particolare, la Corte ha rimarcato come l'istante si fosse disinteressato delle vicende del processo fino al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, atteso che, pur essendo in grado di dimostrare sin dall'inizio di avere emesso egli stesso i due assegni in relazione ai quali era accusato di ricettazione, oltre che di avere successivamente provveduto all'alterazione delle cifre ivi indicate, è rimasto contumace in primo grado e ha presentato un appello dichiarato inammissibile per mancata indicazione dei motivi. Tale comportamento è stato ritenuto dalla Corte aggravato dal fatto che, in ogni caso, la condotta accertata nella sentenza di revisione avrebbe integrato il diverso delitto di falso in assegni, solo successivamente depenalizzato. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione censurando il provvedimento impugnato per violazione degli artt. 643 e 125, comma 3, cod. proc. pen. nonché 40,41,42 e 43 cod. pen., oltre che per vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, i contegni processuali indicati nell'ordinanza non integrano quella incuria o indifferenza che qualifica la condotta come gravemente colposa e causa esclusiva dell'errore dell'autorità giudiziaria procedente; neppure si può imputare al condannato la mancanza di competenze tecniche o l'imperizia per avere presentato un appello privo di motivi. La motivazione, si assume, è carente in quanto non è stata vagliata l'incidenza causale del comportamento ascritto all'istante sull'errore giudiziario; in particolare, il mero riferimento alla condotta processuale di [OSCURATO:PERSONA] non consente di ritenere che essa abbia spiegato efficienza causale nella verificazione dell'errore, o che ne sia stato fattore determinante. Anche nell'ipotesi di presenza dell'imputato a giudizio, non si può pretendere un dovere di autoincriminazione per scongiurare l'errore giudiziario. Inoltre, secondo il ricorrente, la circostanza che la condotta accertata nella sentenza di revisione costituisse un diverso delitto successivamente depenalizzato non si inserisce congruamente nel percorso argomentativo del provvedimento impugnato, che risulta pertanto contraddittorio, ed è inconferente rispetto alla valutazione del suo concorso nella causazione dell'errore giudiziario. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria in cui ha concluso per il rigetto del ricorso. 5. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio. 6. Si verte, nella specie, in tema di riparazione per errore giudiziario (art.643 cod.proc.pen. e ss.), istituto affine ma non coincidente con quello della riparazione per ingiusta detenzione (artt. 314 cod.proc.pen. e ss.). In particolare, quanto alla colpa grave, impeditiva del diritto alla riparazione, l'art.314, comma 1, cod.proc.pen., fa riferimento a quella che «abbia dato o concorso a darvi causa ...», mentre l'art. 643, comma 1, fa riferimento alla sola colpa grave che «ha dato causa ... all'errore giudiziario». 6.1. Tale ultimo testo normativo ha significativamente innovato la precedente disciplina dell'istituto, come trasfusa nell'art. 571, comma 1, cod.proc.pen. del 1930, dove, invece, si faceva riferimento alla colpa grave che «ha dato o concorso a dare causa all'errore giudiziario». Appare, perciò, evidente che, mentre per escludere il diritto all'indennizzo di cui al precitato art.314 cod.proc.pen. è sufficiente che la colpa grave abbia solo concorso a dare causa alla instaurazione dello stato detentivo, ad escludere, invece, il diritto alla riparazione per errore giudiziario è necessario che la colpa grave abbia, essa, dato causa all'errore giudiziario, non che abbia semplicemente concorso allo stesso, così più restrittivamente delimitandosi l'ambito di operatività della riparabilità della ingiusta detenzione, rispetto a quella dell'errore giudiziario (Sez. 3, n.48321 del 17/05/2016, Attaguile, Rv.268494; Sez. 4, n.9213 del 04/02/2010, Giuliana, Rv. 246803). 6.2. In taluni provvedimenti della Corte di Cassazione si è precisato che la colpa grave è configurabile anche quando l'interessato, nel corso del processo, abbia mantenuto una condotta caratterizzata da incuria o indifferenza per quanto potesse derivare a suo carico sul piano penale, astenendosi dal fornire tempestivamente all'autorità giudiziaria elementi utili, dei quali disponga, per evitare l'errore giudiziario (Sez.3, n.15725 del 12/02/2009, Min.Economia e Finanze, Rv. 243251), anche se, si è precisato, non sono ostativi al riconoscimento del diritto le inefficienze o gli errori della difesa tecnica (Sez.3, n.13739 del 10/03/2011, B., Rv.249903). Nel giudizio di revisione, in particolare, costituiscono prove nuove rilevanti ai fini dell'ammissibilità dell'istanza tanto le prove sopravvenute alla pronuncia definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa quanto le prove non acquisite nel precedente giudizio, indipendentemente dalla circostanza che l'omessa acquisizione sia imputabile al comportamento processuale negligente o doloso del condannato (Sez.U, n.624 del 26/09/2001, dep.2002, Pisano, Rv.220443). 6. Applicando tali principi al caso in esame, ed esclusa per quanto si è detto ogni rilevanza ostativa alla presentazione di un atto di appello inammissibile, occorre, dunque, stabilire se e a quali condizioni la contumacia dell'imputato possa integrare quel contegno indifferente, quella incuria alla quale la giurisprudenza riconosce valenza ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario. 6.1. Se è, infatti, condivisibile l'assunto secondo il quale la scelta di rimanere contumace costituisce contegno processuale ammesso dall'ordinamento, e anzi espressamente tutelato da un sistema di norme, tra le quali è sufficiente menzionare la disposizione in tema di notificazione della sentenza (art.548 cod. proc. pen. nella formulazione antecedente la modifica introdotta con I. 28 aprile 2014, n.67), non va per altro verso trascurato che, ove l'imputato sia in possesso di dati e informazioni rilevanti ai fini del giudizio, la scelta di non partecipare al processo implichi anche il rischio di un esito infausto. 6.2. La contumacia può, dunque, non integrare di per sé un contegno di incuria e di indifferenza ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione, a condizione però che l'imputato non fosse in condizione di fornire all'autorità procedente utili elementi di giudizio, la mancanza dei quali ha determinato l'errore. 7. Nel caso concreto, in particolare, la Corte territoriale ha sottolineato che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto fornire nel processo un apporto dirimente, evidenziando di essere lui stesso il sottoscrittore e falsificatore degli assegni che secondo l'ipotesi accusatoria costituivano corpo del reato di ricettazione; essendo egli rimasto contumace, tale apporto è venuto meno, così rendendosi evidente la diretta incidenza del citato contegno processuale sull'esito del giudizio. 8. Senza indugiare ulteriormente sull'argomento, quanto premesso è sufficiente per valutare l'infondatezza del ricorso per avere la Corte di appello, sia pure con motivazione da emendare ai sensi dell'art.619 cod. proc. pen.laddove ha attribuito rilievo alla redazione di un atto di appello inammissibile, correttamente applicato l'art.643 cod. proc. pen., ritenendo che l'errore giudiziario fosse ascrivibile a colpa grave del ricorrente sul rilievo che questi non si fosse premurato di presentarsi all'autorità giudiziaria per chiarire la propria posizione. L'incuria o l'indifferenza dell'imputato nei confronti dell'esito dei procedimenti penali che lo riguardano, per potersi qualificare come causa dell'errore giudiziario, ostativa al diritto alla riparazione, devono desumersi da comportamenti al medesimo direttamente riconducibili; e nell'ordinanza impugnata il giudizio sul punto si fonda su un verificato atteggiamento del richiedente di disinteresse per le vicende del processo. 9. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La laconicità delle argomentazioni svolte dal Ministero resistente induce a disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti private. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Compensa le spese di lite tra le par
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