CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 ottobre 2021
Cassazione n. 43076/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], quale persona offesa ed a mezzo del difensore, ricorre per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Palermo ha disposto - all'esito dell'udienza camerale - l'archiviazione del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 56 - 640 cod. pen. 2. Al riguardo, deduce la violazione dell'art. 606 lett. d) ed e) cod. proc. pen. per mancata assunzione di una prova decisiva e per manifesta illogicità della motivazione. 3. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile poiché dalla legge non consentito. Infatti, l'ordinanza di archiviazione emessa successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410- bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità ivi espressamente menzionati. Nel caso di specie, peraltro, sono denunziati vizi estranei ai casi di nullità per i quali lo stesso art. 410-bis cod. proc. pen. prevede il reclamo al tribunale in composizione monocratica, con la conseguenza che neppure si pone un problema di riqualificazione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, li 13.10.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] lli DEPOSI