CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 39667/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché volti a prefigurare una rivalutazione o lettura alternativa delle fonti probatorie, in modo estraneo al sindacato di legittimità, sulla base di censure avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (in particolare, laddove il ricorrente prospetta una diversa e alternativa valutazione delle dichiarazioni contenute nella denuncia per atti persecutori sporta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]); Considerato, inoltre, che tali motivi sono manifestamente infondati, perché afferenti ad asseriti vizi della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (laddove il provvedimento impugnato ha disposto la revoca della misura dell'affidamento in prova dei servizi sociali in ragione della gravità delle condotte oggetto della citata denuncia e della loro incompatibilità con la prosecuzione della predetta misura); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022.