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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09189/2023

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza in epigrafe confermava la condanna, in primo grado, di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro mesi di reclusione, per il delitto di malversazione ai danni dello Stato (art. 316-bis cod. pen.), in quanto, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]. (il cui legale rappresentante e membro del consiglio di amministrazione era [OSCURATO:PERSONA]), non destinava l'importo di 147.850,00 euro erogato alla [OSCURATO:SOCIETA]. dalla [OSCURATO:SOCIETA]. al recupero edilizio di un immobile ad esclusivo uso alberghiero, destinandolo piuttosto le unità abitative, all'esito della finanziata ristrutturazione, ad abitazioni private.

2. Avverso la sentenza l'imputato presenta ricorso per il tramite del suo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti due motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione della legge penale sostanziale quanto all'operatività del concorso di persone, in relazione alla fattispecie di malversazione ai danni dello Stato, anche in relazione al riparto di competenze e responsabilità in ambito societario e violazione della legge penale processuale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.

Il ricorrente eccepisce la propria estraneità all'intero iter procedimentale relativo alla concessione ed erogazione del finanziamento (che risale a sette anni prima della fusione per incorporazione di [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) e alla distrazione delle somme erogate dalla Regione Piemonte per il tramite di [OSCURATO:SOCIETA], condotte tutte riconducibili a [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, le pronunce di merito omettono ogni indicazione in ordine sia all'indicazione della condotta di partecipazione (art. 110 cod. pen.) realizzata dal [OSCURATO:PERSONA], sia al rilievo causale della stessa, sia all'elemento soggettivo.

Ascrivono, quindi, la responsabilità penale a [OSCURATO:PERSONA] sulla base della sola carica rivestita.

In tal senso, trascurano di considerare la disciplina del codice civile, e specificamente gli artt. 2381, commi 5 e 6, cod. civ., nonché l'art. 2392 cod. civ., e disattendono la giurisprudenza di legittimità la quale, ai fini del dolo, richiede una conoscenza effettiva dei segnali di allarme.

Fanno, infine, cattivo uso dei criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen., ritenendo, sulla base di una mera presunzione e di semplici intuizioni congetturali, che il ricorrente fosse consapevole dell'intervenuta concessione in godimento delle unità abitative a titolo e scopo residenziale-abitativo.

2.2. Con il secondo motivo si deduce assenza di motivazione.In appello era stato denunciato il diverso trattamento di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale è stata disposta archiviazione del procedimento, nonostante entrambi rivestissero la medesima carica (amministratori delegati) all'interno della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e fosse stata eccepita la mancata indicazione del percorso argomentativo che aveva condotto a ritenere la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'appello tace su entrambi i punti.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, di. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.

2. Invertendo, nella trattazione, l'ordine dei motivi di ricorso, va preliminarmente precisato che non ha pregio la dedotta disparità di trattamento tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione è stata archiviata in un separato procedimento, se si considera che, secondo l'insegnamento di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il diverso trattamento sanzionatorio riservato, addirittura nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839; Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264020).

In questo caso le posizioni sono state decise in diversi procedimenti.

Soprattutto, la Corte d'appello ha precisato che il diverso esito del giudizio è dipeso dal fatto che il ricorrente era, oltre che amministratore, Presidente della società, attribuendo a tale circostanza un peso, legato a valutazioni di merito, il cui sindacato è precluso a questa Corte, in quanto giudice di mera legittimità.

3. Meritano invece considerazione le deduzioni svolte nel primo motivo di ricorso.

Nella vicenda oggetto del giudizio, i finanziamenti della Regione Piemonte erano vincolati alla realizzazione di strutture destinate alla destinazione turistica e/o ricettiva con un vincolo decennale.

Dalle emergenze probatorie è emerso che tali finanziamenti furono, per contro, senza dubbio usati per realizzare strutture ad uso abitativo.Altri dati certi desumibili dalle sentenze di merito sono i seguenti: la domanda di finanziamento fu presentata nel 2004 da [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I e da [OSCURATO:PERSONA]; il finanziamento venne erogato nel 2006 alla medesima [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha incorporato [OSCURATO:SOCIETA]. il 31/07/2014; in data 13/04/2015 la Regione Piemonte notificò l'approvazione della modifica della titolarità del contributo da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si afferma l'ultimazione dei lavori (con annessa falsificazione dei documenti da cui si sarebbe diversamente evinto il cambio di destinazione) recava la firma di [OSCURATO:PERSONA] e la data del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; quantomeno una delle unità abitative in questione veniva tuttavia concretamente impiegata ad uso abitativo già a partire dal 23/01/2014, e quindi in data anteriore all'ultimazione dei lavori ed anche all'incorporazione di [OSCURATO:SOCIETA]. da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; le tre unità abitative furono date in locazione a famiglie sempre da [OSCURATO:PERSONA].

Non emergono, dunque, elementi materiali o logici dai quali inferire un coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], fatta forse eccezione per uno snodo della sentenza di primo grado in cui si afferma che «consistenti lavori - con ciò che ne conseguiva a titolo di costo per la [OSCURATO:SOCIETA]. - erano stati eseguiti proprio dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], incorporava la prima con compensazione dei crediti».

Tale passaggio motivazionale, tronco e non sviluppato sul piano logico, non è ripreso e tantomeno approfondito dalla sentenza di secondo grado.

Quest'ultima si limita infatti ad asserire sia poco credibile che [OSCURATO:PERSONA], in ragione della funzione rivestita e del rapporto di stretta parentela con [OSCURATO:PERSONA], che per lo stesso fatto ha patteggiato, non fosse al corrente della concreta destinazione delle unità abitative, e - al di là delle contrarie affermazioni - costruisce, per tal via, una forma di responsabilità da posizione in cui elemento materiale ed elemento soggettivo della partecipazione criminosa sono semplicemente presunti ma non dimostrati.

Al di là dei rilievi svolti nel ricorso sui principi e gli arresti giurisprudenziali in tema di responsabilità nei reati collegiali - invero forse non del tutto pertinenti in ragione della caratterizzazione familiare dell'impresa e della sua non particolare complessità organizzativa -, i giudici dell'appello non chiariscono, al di là di ogni ragionevole dubbio, le modalità del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e, ancor meno, spiegano da che cosa si evinca che lo stesso fosse almeno a conoscenza della distrazione dei finanziamenti dalla loro destinazione istituzionale.

4. Al fine di consentire siffatto approfondimento e chiarire le ragioni dell'eventuale coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel reato, anche sul piano dell'elemento soggettivo, si rende dunque necessario l'annullare la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza in epigrafe confermava la condanna, in primo grado, di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro mesi di reclusione, per il delitto di malversazione ai danni dello Stato (art. 316-bis cod. pen.), in quanto, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]. (il cui legale rappresentante e membro del consiglio di amministrazione era [OSCURATO:PERSONA]), non destinava l'importo di 147.850,00 euro erogato alla [OSCURATO:SOCIETA]. dalla [OSCURATO:SOCIETA]. al recupero edilizio di un immobile ad esclusivo uso alberghiero, destinandolo piuttosto le unità abitative, all'esito della finanziata ristrutturazione, ad abitazioni private. 2. Avverso la sentenza l'imputato presenta ricorso per il tramite del suo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione della legge penale sostanziale quanto all'operatività del concorso di persone, in relazione alla fattispecie di malversazione ai danni dello Stato, anche in relazione al riparto di competenze e responsabilità in ambito societario e violazione della legge penale processuale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. Il ricorrente eccepisce la propria estraneità all'intero iter procedimentale relativo alla concessione ed erogazione del finanziamento (che risale a sette anni prima della fusione per incorporazione di [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) e alla distrazione delle somme erogate dalla Regione Piemonte per il tramite di [OSCURATO:SOCIETA], condotte tutte riconducibili a [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, le pronunce di merito omettono ogni indicazione in ordine sia all'indicazione della condotta di partecipazione (art. 110 cod. pen.) realizzata dal [OSCURATO:PERSONA], sia al rilievo causale della stessa, sia all'elemento soggettivo. Ascrivono, quindi, la responsabilità penale a [OSCURATO:PERSONA] sulla base della sola carica rivestita. In tal senso, trascurano di considerare la disciplina del codice civile, e specificamente gli artt. 2381, commi 5 e 6, cod. civ., nonché l'art. 2392 cod. civ., e disattendono la giurisprudenza di legittimità la quale, ai fini del dolo, richiede una conoscenza effettiva dei segnali di allarme. Fanno, infine, cattivo uso dei criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen., ritenendo, sulla base di una mera presunzione e di semplici intuizioni congetturali, che il ricorrente fosse consapevole dell'intervenuta concessione in godimento delle unità abitative a titolo e scopo residenziale-abitativo. 2.2. Con il secondo motivo si deduce assenza di motivazione.In appello era stato denunciato il diverso trattamento di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale è stata disposta archiviazione del procedimento, nonostante entrambi rivestissero la medesima carica (amministratori delegati) all'interno della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e fosse stata eccepita la mancata indicazione del percorso argomentativo che aveva condotto a ritenere la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello tace su entrambi i punti. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, di. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito precisate. 2. Invertendo, nella trattazione, l'ordine dei motivi di ricorso, va preliminarmente precisato che non ha pregio la dedotta disparità di trattamento tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione è stata archiviata in un separato procedimento, se si considera che, secondo l'insegnamento di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il diverso trattamento sanzionatorio riservato, addirittura nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839; Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264020). In questo caso le posizioni sono state decise in diversi procedimenti. Soprattutto, la Corte d'appello ha precisato che il diverso esito del giudizio è dipeso dal fatto che il ricorrente era, oltre che amministratore, Presidente della società, attribuendo a tale circostanza un peso, legato a valutazioni di merito, il cui sindacato è precluso a questa Corte, in quanto giudice di mera legittimità. 3. Meritano invece considerazione le deduzioni svolte nel primo motivo di ricorso. Nella vicenda oggetto del giudizio, i finanziamenti della Regione Piemonte erano vincolati alla realizzazione di strutture destinate alla destinazione turistica e/o ricettiva con un vincolo decennale. Dalle emergenze probatorie è emerso che tali finanziamenti furono, per contro, senza dubbio usati per realizzare strutture ad uso abitativo.Altri dati certi desumibili dalle sentenze di merito sono i seguenti: la domanda di finanziamento fu presentata nel 2004 da [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I e da [OSCURATO:PERSONA]; il finanziamento venne erogato nel 2006 alla medesima [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha incorporato [OSCURATO:SOCIETA]. il 31/07/2014; in data 13/04/2015 la Regione Piemonte notificò l'approvazione della modifica della titolarità del contributo da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si afferma l'ultimazione dei lavori (con annessa falsificazione dei documenti da cui si sarebbe diversamente evinto il cambio di destinazione) recava la firma di [OSCURATO:PERSONA] e la data del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; quantomeno una delle unità abitative in questione veniva tuttavia concretamente impiegata ad uso abitativo già a partire dal 23/01/2014, e quindi in data anteriore all'ultimazione dei lavori ed anche all'incorporazione di [OSCURATO:SOCIETA]. da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; le tre unità abitative furono date in locazione a famiglie sempre da [OSCURATO:PERSONA]. Non emergono, dunque, elementi materiali o logici dai quali inferire un coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], fatta forse eccezione per uno snodo della sentenza di primo grado in cui si afferma che «consistenti lavori - con ciò che ne conseguiva a titolo di costo per la [OSCURATO:SOCIETA]. - erano stati eseguiti proprio dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], incorporava la prima con compensazione dei crediti». Tale passaggio motivazionale, tronco e non sviluppato sul piano logico, non è ripreso e tantomeno approfondito dalla sentenza di secondo grado. Quest'ultima si limita infatti ad asserire sia poco credibile che [OSCURATO:PERSONA], in ragione della funzione rivestita e del rapporto di stretta parentela con [OSCURATO:PERSONA], che per lo stesso fatto ha patteggiato, non fosse al corrente della concreta destinazione delle unità abitative, e - al di là delle contrarie affermazioni - costruisce, per tal via, una forma di responsabilità da posizione in cui elemento materiale ed elemento soggettivo della partecipazione criminosa sono semplicemente presunti ma non dimostrati. Al di là dei rilievi svolti nel ricorso sui principi e gli arresti giurisprudenziali in tema di responsabilità nei reati collegiali - invero forse non del tutto pertinenti in ragione della caratterizzazione familiare dell'impresa e della sua non particolare complessità organizzativa -, i giudici dell'appello non chiariscono, al di là di ogni ragionevole dubbio, le modalità del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e, ancor meno, spiegano da che cosa si evinca che lo stesso fosse almeno a conoscenza della distrazione dei finanziamenti dalla loro destinazione istituzionale. 4. Al fine di consentire siffatto approfondimento e chiarire le ragioni dell'eventuale coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel reato, anche sul piano dell'elemento soggettivo, si rende dunque necessario l'annullare la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuov
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