Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 aprile 1986

Cassazione n. 04221/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 16/06/2025 del TRIB.

SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli, in parziale accoglimento della richiesta formulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], pur riconoscendo l’impossibilità della condotta di collaborazione ai sensi dell’art. 58-ter l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. pen. e di semilibertà ex art. 50 Ord. pen. 2.

Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 47 e 50 Ord. pen., 27 Cost., e vizio di motivazione.

Si duole, in particolare, che il Tribunale di sorveglianza abbia omesso di valutare la condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] nel corso della carcerazione sofferta e abbia, da un lato, riconosciuto la circostanza della collaborazione impossibile, per l’assenza di legami strutturali del condannato con il sodalizio camorristico dei Casalesi – frazione Bidognetti e per la marginalità della posizione dallo stesso rivestita, dall’altro, affermato l’esistenza del rischio di recidiva sulla base di un generico riferimento al rischio ambientale, omettendo, altresì, di considerare la finalità rieducativa della pena e l’esito positivo del periodo di osservazione intramuraria – che normalmente dura un mese, ma nel caso di specie risulta durato due anni - alla quale era stato sottoposto, nonché il fatto che sia sufficiente per la misura dell’affidamento in prova il mero avvio del percorso di revisione.

Lamenta, con riguardo alla concessione della semilibertà, premesso che la pena espiata era pari a due terzi della pena inflitta per il reato di cui all’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. e che, quindi, poteva essere valutato l’accesso a detta misura alternativa, la totale mancanza di motivazione.

Insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

2. Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l’assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolare all’affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva.

Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il quale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi -, oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a una misura alternativa presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità rieducative.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, tuttavia, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, Canterini, e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, Nucera); infine, il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213).

Con riguardo specifico all’applicazione della semilibertà, si è evidenziato che sono richieste due distinte indagini, l'una delle quali concernente i risultati del trattamento individualizzato e l'altra relativa all'esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società ed implicanti la presa di coscienza, attraverso l'analisi delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento (Sez. 1, n. 197 del 25/10/2023, dep. 2024, Puglisi, Rv. 285550: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ostativo alla prognosi di positivo reinserimento sociale del condannato il non essersi attivato per risarcire il danno subito dalle vittime del reato).

Infine, in tema di misure alternative alla detenzione, il giudice, nell'esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato (nella specie l'U.E.P.E.), non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016).

3. L’ordinanza impugnata fa corretta applicazione di detti principi, lungi dall’incorrere in violazioni di legge e dal dare vita ad una motivazione viziata, come lamentato dalla difesa.

Invero, detta ordinanza, fa leva su elementi specifici, che riguardano la tipologia di attività lavorativa che [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto di svolgere, la zona ove la stessa è localizzata, il luogo di residenza del condannato e la durata del periodo di osservazione.

In particolare, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha evidenziato che: -l’attività lavorativa presso lo stabilimento balneare indicato nell’istanza di affidamento in prova porrebbe [OSCURATO:PERSONA] in contatto con un elevato numero di avventori, circostanza che renderebbe particolarmente difficile, se non impossibile, monitorarlo; - tale stabilimento risulta insistere in una zona molto vicina a quella di consumazione del reato di tentata estorsione in esecuzione, luogo ove l’[OSCURATO:PERSONA] andrebbe peraltro ad abitare; - il clan dei Casalesi – frazione Bidognetti cui [OSCURATO:PERSONA] era collegato e al quale è riconducibile la condotta estorsiva la cui pena sta espiando, secondo le informazioni fornite dalla DDA è ancora attivo, ragion per cui il rientro del suddetto in quell’ambiente, con le modalità sopra indicate, potrebbe effettivamente far insorgere il rischio del rinsaldarsi dei precedenti legami, tenuto anche conto dell’epoca recente di commissione del reato; - dette considerazioni, tra cui in particolare quella sull’assenza di una valida attività lavorativa costituente il fulcro fondamentale su cui fondare la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà, inducono fondatamente a formulare una prognosi negativa in merito al futuro comportamento del condannato, specialmente con riferimento all’osservanza delle prescrizioni connesse alla richiesta misura alternativa che si rivela inadeguata ad evitare il rischio di recidiva; -conseguentemente, anche tenuto conto del criterio di gradualità nella concessione dei benefici penitenziari, appare adeguato un maggiore periodo di osservazione e trattamento in Istituto, con l’ulteriore sperimentazione di eventuali permessi premiali, prima di ammettere il soggetto alla misura alternativa alla detenzione, al fine di verificarne l’effettiva volontà di recupero da condotte e scelte devianti.

A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, anzi conformi ai principi di diritto sopra riportati, il ricorso si rivela infondato.

Laddove insiste su inesistenti contraddittorietà e apoditticità del provvedimento impugnato, su una generica valutazione del pericolo di recidiva con riferimento ad un generico rischio ambientale, in assenza di considerazione della finalità rieducativa della pena e dell’esito positivo della lunga osservazione inframuraria; o, ancora, sul fatto che il procedimento di revisione era avviato; o, infine, sulla completa assenza di motivazione in relazione alla subordinata richiesta di semilibertà.

E laddove trascura, quanto a detto ultimo profilo, che le considerazioni sull’affidamento in prova sono evidentemente estese anche all’istanza di concessione della semilibertà, consentendo di escludere che allo stato [OSCURATO:PERSONA] abbia compiuto progressi nel corso del trattamento penitenziario tali da formulare una prognosi di reinserimento nella società.

E, comunque, non contrasta l’argomentazione, senza dubbio decisiva, sulla necessità di rispettare il principio di gradualità dei benefici penitenziari.

4. Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la conda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 16/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli, in parziale accoglimento della richiesta formulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], pur riconoscendo l’impossibilità della condotta di collaborazione ai sensi dell’art. 58-ter l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. pen. e di semilibertà ex art. 50 Ord. pen. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 47 e 50 Ord. pen., 27 Cost., e vizio di motivazione. Si duole, in particolare, che il Tribunale di sorveglianza abbia omesso di valutare la condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] nel corso della carcerazione sofferta e abbia, da un lato, riconosciuto la circostanza della collaborazione impossibile, per l’assenza di legami strutturali del condannato con il sodalizio camorristico dei Casalesi – frazione Bidognetti e per la marginalità della posizione dallo stesso rivestita, dall’altro, affermato l’esistenza del rischio di recidiva sulla base di un generico riferimento al rischio ambientale, omettendo, altresì, di considerare la finalità rieducativa della pena e l’esito positivo del periodo di osservazione intramuraria – che normalmente dura un mese, ma nel caso di specie risulta durato due anni - alla quale era stato sottoposto, nonché il fatto che sia sufficiente per la misura dell’affidamento in prova il mero avvio del percorso di revisione. Lamenta, con riguardo alla concessione della semilibertà, premesso che la pena espiata era pari a due terzi della pena inflitta per il reato di cui all’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. e che, quindi, poteva essere valutato l’accesso a detta misura alternativa, la totale mancanza di motivazione. Insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l’assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolare all’affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva. Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il quale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi -, oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a una misura alternativa presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità rieducative. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, tuttavia, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, Canterini, e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, Nucera); infine, il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213). Con riguardo specifico all’applicazione della semilibertà, si è evidenziato che sono richieste due distinte indagini, l'una delle quali concernente i risultati del trattamento individualizzato e l'altra relativa all'esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società ed implicanti la presa di coscienza, attraverso l'analisi delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento (Sez. 1, n. 197 del 25/10/2023, dep. 2024, Puglisi, Rv. 285550: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ostativo alla prognosi di positivo reinserimento sociale del condannato il non essersi attivato per risarcire il danno subito dalle vittime del reato). Infine, in tema di misure alternative alla detenzione, il giudice, nell'esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato (nella specie l'U.E.P.E.), non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016). 3. L’ordinanza impugnata fa corretta applicazione di detti principi, lungi dall’incorrere in violazioni di legge e dal dare vita ad una motivazione viziata, come lamentato dalla difesa. Invero, detta ordinanza, fa leva su elementi specifici, che riguardano la tipologia di attività lavorativa che [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto di svolgere, la zona ove la stessa è localizzata, il luogo di residenza del condannato e la durata del periodo di osservazione. In particolare, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha evidenziato che: -l’attività lavorativa presso lo stabilimento balneare indicato nell’istanza di affidamento in prova porrebbe [OSCURATO:PERSONA] in contatto con un elevato numero di avventori, circostanza che renderebbe particolarmente difficile, se non impossibile, monitorarlo; - tale stabilimento risulta insistere in una zona molto vicina a quella di consumazione del reato di tentata estorsione in esecuzione, luogo ove l’[OSCURATO:PERSONA] andrebbe peraltro ad abitare; - il clan dei Casalesi – frazione Bidognetti cui [OSCURATO:PERSONA] era collegato e al quale è riconducibile la condotta estorsiva la cui pena sta espiando, secondo le informazioni fornite dalla DDA è ancora attivo, ragion per cui il rientro del suddetto in quell’ambiente, con le modalità sopra indicate, potrebbe effettivamente far insorgere il rischio del rinsaldarsi dei precedenti legami, tenuto anche conto dell’epoca recente di commissione del reato; - dette considerazioni, tra cui in particolare quella sull’assenza di una valida attività lavorativa costituente il fulcro fondamentale su cui fondare la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà, inducono fondatamente a formulare una prognosi negativa in merito al futuro comportamento del condannato, specialmente con riferimento all’osservanza delle prescrizioni connesse alla richiesta misura alternativa che si rivela inadeguata ad evitare il rischio di recidiva; -conseguentemente, anche tenuto conto del criterio di gradualità nella concessione dei benefici penitenziari, appare adeguato un maggiore periodo di osservazione e trattamento in Istituto, con l’ulteriore sperimentazione di eventuali permessi premiali, prima di ammettere il soggetto alla misura alternativa alla detenzione, al fine di verificarne l’effettiva volontà di recupero da condotte e scelte devianti. A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, anzi conformi ai principi di diritto sopra riportati, il ricorso si rivela infondato. Laddove insiste su inesistenti contraddittorietà e apoditticità del provvedimento impugnato, su una generica valutazione del pericolo di recidiva con riferimento ad un generico rischio ambientale, in assenza di considerazione della finalità rieducativa della pena e dell’esito positivo della lunga osservazione inframuraria; o, ancora, sul fatto che il procedimento di revisione era avviato; o, infine, sulla completa assenza di motivazione in relazione alla subordinata richiesta di semilibertà. E laddove trascura, quanto a detto ultimo profilo, che le considerazioni sull’affidamento in prova sono evidentemente estese anche all’istanza di concessione della semilibertà, consentendo di escludere che allo stato [OSCURATO:PERSONA] abbia compiuto progressi nel corso del trattamento penitenziario tali da formulare una prognosi di reinserimento nella società. E, comunque, non contrasta l’argomentazione, senza dubbio decisiva, sulla necessità di rispettare il principio di gradualità dei benefici penitenziari. 4. Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la conda
Sentenza Cassazione n. 04221/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris