CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 20983/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14837/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 67, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e dife nde per legge; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 4776/2019 depositata il 27/11/2019. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 7 marzo 2023, tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 e successive modificazioni; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso contro l’avviso di accertamento e relativo atto di irrogazione sanzioni emessi nel 2017 dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sulla base di pvc del dicembre 2016, per omesso versamento dell’imposta di consumo in relazione ad un prodotto lubrificante denominato Synthflex avente, tra i suoi componenti, alchilbenzoli rientranti nella previsione di cui all’art. 62 comma 1 lett. c) d.lgs. n. 504/1995. 2. [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Milano ha accolto i ricorsi riuniti, osservando che il prodotto in questione svolgeva essenzialmente una funzione refrigerante mentr e la funzione lubrificante era limitata alla rimozione dei trucioli metallici del prodotto finale della lavorazione e non corrisponde va alla nozione di funzione lubrificante contenuta nell’art. 1 d.m. n.557/1996 che deve consistere nel «ridurre l’attrito tra parti meccaniche in movimento relativo tra loro e non tra un utensile e uno scarto di lavorazione». 3.Avverso questa pronuncia l’Agenzia ha proposto appello che la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Lombardia ha accolto. 4. I giudici d’appello hanno osservato che il prodotto in questione rientravatra quelli destinati, messi in vendita o utilizzati per la lubrificazione meccanica, e, quindi, soggetti all’imposta di consumo, per ammissione della stessa ricorrente che, nella scheda tecnica, lo definiva «lubrorefrigerante sintetico per lavorazioni meccaniche....idoneo su tutti i tipi di macchine utensili». 5. Avverso questa sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un mezzo, illustratocon memoria. 6. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle dogane dei monopoli. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo la società deduce la violazione dell’art. 62 comma 1 lett. c) d.lgs. n. 504/1995 e dell’art. 1 d.m. n. 557/1996, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché la CTR aveva erroneamente interpretato i presupposti di applicazione dell’imposta di consumo. 2.La ricorrente ha osservato che, secondo la definizione offerta dall’art. 1 del DM n. 557/1996, per lubrificazione meccanica deve intendersi «ogni applicazione che comporti la funzione, anche congiuntamente ad altre, di ridurre l'attrito tra parti di meccanismi in movimento relativo tra loro»; dato il significato proprio del termine «meccanismi», la norma si deve riferire all’attrito che si crea tra due macchine, o parti di queste,in movimento mentre nel caso in esame il prodotto in questione agisce sul l’attrito tra un macchinario e lo scarto di lavorazione. 3. Il motivo è, per un verso, inammissibile e, per altro verso, infondato. 4.Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza della CTR, che ha fondato la decisione essenzialmente sulla scheda tecnica del prodotto fornita dalla stessa ricorrente (definita, non a caso, “confessione”) ma non ha svolto alcun accertamento sulle sue specifiche funzioni. 5.Anzi, la CTR ha censurato l’operato d el giudice di prime cure che aveva reso affermazioni in fatto, circa il funzionamento del prodotto, senza appropriati accertamenti: «Quello che manca nella decisione della Provinciale è l’esame delle funzioni oggettive del prodotto perché non risulta di aver proceduto ad un esame analitico inerente le caratteristiche tecniche proprie del prodotto in esame né attraverso la consultazione delle schede tecniche né attraverso la destinazione d’uso cui il prodotto è preposto». 6. La doglianza in esame, quindi, si fonda su circostanze fattuali che non sono rimaste accertate ad esito del processo di merito,deciso dal Giudice d’appello sulla base della corrispondenza tra quanto dichiarato dalla parte e la previsione di legge che applica l’imposta diconsumo agli «oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica» (art. 62 comma 1 lett. d.lgs. n. 504/1995). 7. In ogni caso, la doglianza è infondata perché l’interpretazione della norma secondaria deve essere coerente con la norma di legge che stabilisce il presupposto impositivo, dovendosi dare la prevalenza a quest’ultima, in caso di contrasto, secondo il criterio della gerarchia delle fonti . L’interpretazione della norma regolamentare sostenuta dalla r icorrente , strettamente aderente al dato letterale, n on appare conforme alla norma primaria, assai più ampi a e focalizzat a sul profilo funzionale del prodotto («per la lubrificazione meccanica») . Quell’interpretazione tradisce la definizione legislativa e può condurre a irragionevoli differenze di trattamento, oltre che a laboriose indagini tecniche, laddove distingue tra prodott i comunque riconducibili alla previsione di legge, perché contengono le sostanze colpite dal prelievoe sono utilizzati come lubrificanti per ridurre l’attrito creato dal movimento di meccanismi o loro parti. 8.Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma