CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 19855/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroBIOS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.toin [OSCURATO:PERSONA] n. 7, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2815/2023 pubblicatain data 04/07/2023, n.r.g. 1919/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 07/05/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato come medico presso il laboratorio dianalisi gestito da [OSCURATO:SOCIETA] dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 20/03/2020, quando si eradimessa.Numero registro generale 24120/2023Numero sezionale 2258/2026Numero di raccolta generale 19855/2026Data pubblicazione 15/06/2026Deduceva che il rapporto di lavoro si era svolto secondo le modalità tipichedella subordinazione, ma che formalmente le sue prestazioni professionalierano state pagate a fronte di emissione di fattura con cadenza mensile.Adìva il Tribunale di Roma per ottenere l’accertamento della naturasubordinata del rapporto di lavoro intercorso con la società e la condanna diquest’ultima al pagamento delle conseguenti differenze retributive a titolo diferie, 13^ mensilità e t.f.r., pari alla complessiva somma di euro 214.097,64come da conteggi allegati al ricorso.2.- Costituitosi il contraddittorio, senza espletare alcuna attività istruttoria,il Tribunale, sulla base della ritenuta non contestazione dei fatti dedotti dallaricorrente, accoglieva integralmente la domanda, ritenendo sia che il dominusdella società, durante lo svolgimento del rapporto, avesse esercitato uncostante controllo sull’attività della Betti, le avesse mosso rimproveri e leavesse costantemente impartito istruzioni, sia che la Betti fosse statainvestita anche di un potere organizzativo e gerarchico nei confronti degli altrioperatori.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, senza espletarealcuna attività istruttoria, accoglieva il gravame interposto dalla società e perl’effetto rigettava la domanda della Betti.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) contrariamente alla premessa del Tribunale, i fatti dedotti dallalavoratrice sono stati specificamente contestati dalla società nelle suedifese, sicché non possono ritenersi pacifici;b) l’onere della prova della subordinazione incombe su chi agisce;c) l’attività professionale dedotta in giudizio può essere svolta sia con lemodalità tipiche della subordinazione, sia in regime di autonomia;d) nel caso in esame non sono emersi elementi tali da superare laregolamentazione contrattuale attuata dalle parti secondo le formedella collaborazione professionale remunerata dietro rilascio di fatture;e) in tal senso depongono l’assenza degli indici rivelatori del potere dieterodirezione, posto che l’attività espletata era lasciata alla discrezionedella lavoratrice e fatturata, quanto ai prelievi domiciliari, interamentea [OSCURATO:PERSONA] la quale non percepiva proventi su tali importi; mancava unNumero registro generale 24120/2023Numero sezionale 2258/2026Numero di raccolta generale 19855/2026Data pubblicazione 15/06/2026orario predeterminato dal datore di lavoro e vincolante per il lavoratore;mancava il potere della società di organizzare le ferie del collaboratoreo di esercitare il potere disciplinare nei suoi confronti; la modalitàretributiva era quella mensile ma variabile e dietro presentazione difattura; la collaboratrice aveva mantenuto l’iscrizione all’alboprofessionale;f) le allegazioni contenute in ricorso sono generiche e deficitarie e a talicarenze non possono sopperire le chat prodotte come documenti;g) comunque con le chat del 3 e del 20 marzo 2020, riportate in ricorso asostegno dell’esistenza e dell’esercizio dei poteri direttivo e disciplinareda parte di Patrizi, dominus della società, non vengono impartiti ordinialla Betti, trattandosi di scambi chiarificatori privi di qualsiasi effettoastrattamente configurabile come potere disciplinare, in ogni casocollocati in epoca immediatamente precedente le dimissioni e sono pocosignificative rispetto all’intera durata del rapporto di lavoro protrattosiper oltre sedici anni;h) l’espletamento delle prove testimoniali richieste non avrebbe potutomutare il quadro probatorio, poiché vertono sui capitoli del ricorso equindi risentono del difetto di allegazione ivi esistente;i) non ha rilievo determinante la nomina della Betti a direttore sanitario –nell’anno 2018 – peraltro non avallata dalla Regione Lazio, poiché taleincarico non è incompatibile con il lavoro autonomo, tenuto conto delleprestazioni di livello specialistico professionale tipiche dell’attivitàsanitaria (Cass. n. 21439/2011).4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,affidato a due motivi.5.- [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 99, 163,164, 414, nn. 2 e 3, 115, co. 1, e 416 c.p.c. per avere la Corte territorialeritenuto che la società avesse contestato i fatti allegati dalla Betti, laddove laNumero registro generale 24120/2023Numero sezionale 2258/2026Numero di raccolta generale 19855/2026contestazione riguardava la “valenza” di quei fatti, ossia se fossero o menoData pubblicazione 15/06/2026significativi della subordinazione, non il loro accadimento sul piano storico.Lamenta quindi che i Giudici d’appello abbiano omesso di porre a base dellapropria decisione i fatti non contestati e, in particolar modo, il “pienoinserimento della ricorrente nell’azienda” (v. ricorso per cassazione, p. 13).Aggiunge che, contrariamente all’assunto della Corte territoriale, il ricorsointroduttivo conteneva tutte le necessarie allegazioni in fatto, risultante daicapitoli dal 3) al 10), sicché non poteva essere negata l’ammissione dei mezziistruttori richiesti, ossia l’interrogatorio formale e la prova testimoniale.Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.Il principio di non contestazione opera in relazione a fatti che siano statichiaramente esposti da una delle parti, negli atti processuali destinati acontenere le relative allegazioni, e non siano stati contestati dalla controparte.La parte che deduca la violazione del principio di non contestazione è tenutaad indicare specificamente in quale atto processuale e in che termini abbiaallegato il fatto che assume non contestato (Cass. n. 31619/2018; Cass. n.22055/2017) ed inoltre riportare se non tutto, almeno i passaggi salientidell’atto processuale di controparte, per dimostrare che, appunto, quei fattinon erano stati contestati. Va infatti ribadito che, qualora il ricorrente percassazione intenda denunziare la violazione del principio di non contestazione,ha lo specifico onere – ai fini dell’autosufficienza del motivo – di riportare perintero o comunque nei suoi passi più significativi e salienti il proprio attoprocessuale nel quale è contenuta la deduzione in fatto e l’atto processuale dicontroparte, dal quale desumere, appunto, la “non contestazione”, in mododa consentire a questa Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per lacorretta applicazione dell'art. 115 c.p.c. (Cass. ord. n. 15058/2024; Cass.ord. n. 12840/2017; Cass. n. 16655/2016). Tali oneri non sono statiadempiuti.Inoltre, la "non contestazione", in quanto idonea ad escludere alcuni fattidalla materia controversa e sottrarli quindi all’onere probatorio, deve averecarattere specifico, chiaro e non equivoco (Cass. n. 13972/2002; Cass. sez.un. n. 761/2002; Cass. n. 4556 del 2004).Dal contenuto del ricorso introduttivo – riportato dalla ricorrente attraversoil “filtro” della sentenza di primo grado (v. ricorso per cassazione, p. 2 ss.) –Numero registro generale 24120/2023Numero sezionale 2258/2026Numero di raccolta generale 19855/2026Data pubblicazione 15/06/2026si evince che i capitoli di prova erano volti a dimostrare unicamente lemansioni svolte di “medico addetto ai prelievi”, la quantità di ore espletate(dapprima 4-5 al giorno, poi divenute 11-12), il necessario ed ovviocoordinamento con l’attività di laboratorio di analisi svolta dalla società el’inserimento della Betti nella struttura aziendale, ma nulla sul poteredirettivo, di controllo ed eventualmente disciplinare del datore di lavoro.Nella motivazione del proprio convincimento la Corte d’appello hacomunque finito per utilizzare quei fatti dedotti dalla Betti – a prescinderedalla valenza della contestazione da parte della società (se inerente al loroaccadimento storico, oppure alla loro rilevanza giuridica in termini disubordinazione) – ritenendoli tuttavia insufficienti a descrivere un contestolavorativo connotato da modalità idonee ad integrare la fattispecie del lavorosubordinato. Infine corretta e adeguatamente motivata è la considerazionedell’ultima vicenda, da cui scaturì la decisione della Betti di recedere dalrapporto di lavoro, avendo la Corte territoriale evidenziato che quelcomportamento datoriale, quand’anche integrante un “rimprovero”, eraesclusivamente collocato al termine del rapporto e, quindi, inidoneo asostenerne la qualificazione giuridica per l’intero periodo del suo svolgimento,durato circa sedici anni.Ne deriva che il lamentato error in procedendo non sussiste.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e5), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt.2094 c.c. o, in subordine, 2 d.lgs. n. 81/2015, nonché l’omesso esame di fattidecisivi. In particolare addebita alla Corte territoriale di non aver consideratoche, trattandosi di prestazioni rese da un medico, la subordinazione è“attenuata” e può non tradursi in ordini e direttive, sicché va desunta da altriindici come lo stabile inserimento nell’organizzazione altrui e, quindi, l’etero-organizzazione della prestazione. Invoca al riguardo pronunzie di questa Corte(Cass. n. 3471/2003; Cass. n. 10242/2009; Cass. n. 14573/2012; Cass. n.22634/2019).Il motivo è inammissibile in relazione all’art. 2 d.lgs. n. 81/2015, poichéintroduce una questione giuridica nuova, di cui non vi è traccia nella sentenzaimpugnata, sicché sarebbe stato onere della ricorrente precisare l’attoprocessuale in cui quella questione fosse stata in ipotesi posta, riportarneNumero registro generale 24120/2023Numero sezionale 2258/2026Numero di raccolta generale 19855/2026Data pubblicazione 15/06/2026almeno i passaggi salienti e lamentare, infine, l’omissione di pronunzia. Talioneri non sono stati adempiuti. Peraltro, questa Corte ha affermato che l’art.2 d.lgs. n. 81 cit. è “norma di disciplina” e non “norma di fattispecie”, ossianon introduce un tertium genus, ma presuppone pur sempre ferma laqualificazione giuridica del rapporto pur sempre in termini di lavoroautonomo, sebbene, in presenza di “elementi significativi”, ne disponga lasottoposizione al regime giuridico della subordinazione (Cass. n. 28772/2025;Cass. n. 1663/2020).Il motivo è altresì inammissibile in relazione al vizio di omesso esame difatto decisivo e controverso, poiché la pluralità dei fatti, che si assumono“decisivi”, è di per sé incompatibile con la decisività, requisito per soddisfareil quale è necessario che uno soltanto sia il fatto di cui si censuri l’omessol’esame. Diversamente, ciascun fatto di per sé non può dirsi “decisivo”, perchérichiede il concorso con altri fatti, ponendosi quindi al di fuori dei ristretti limitidel vizio delineato dall’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.Per il resto il motivo è infondato.Questa Corte ha già affermato che ai fini della distinzione tra lavorosubordinato e lavoro autonomo, l'elemento della subordinazione (ossia dellasottoposizione al potere direttivo, di controllo e, di conseguenza, disciplinaredel datore di lavoro) costituisce una modalità d'essere del rapporto,desumibile da un insieme di circostanze che devono essere complessivamentevalutate da parte del giudice del merito e ciò in particolare nei rapporti dilavoro aventi natura professionale o intellettuale ed indipendentemente dauna iniziale pattuizione scritta. Nell’esercizio del potere di qualificazionegiuridica del rapporto il giudice non può, pertanto, prescindere dal concretoriferimento alle modalità di espletamento e in particolare da elementisussidiari, quali l'autonoma gestione del lavoro da parte del lavoratore,l'assoggettamento o meno a direttive, per quanto programmatiche,l'accettazione del rischio derivante dal mancato espletamento dell'attivitàlavorativa al fine di fruire di periodi di riposo (ex multis Cass. n. 19568/2013).Nel caso in esame la Corte territoriale ha evidenziato una serie di profilifattuali e ne ha apprezzato la loro insufficienza ai fini della subordinazione:l’attività espletata era lasciata alla discrezione della lavoratrice e fatturata,quanto ai prelievi domiciliari, interamente alla società, che tuttavia nonNumero registro generale 24120/2023Numero sezionale 2258/2026Numero di raccolta generale 19855/2026Data pubblicazione 15/06/2026percepiva proventi su tali importi; mancava un orario predeterminato dalladatrice di lavoro e vincolante per la Betti; mancava il potere della società diorganizzare le ferie della collaboratrice o di esercitare il potere disciplinare neisuoi confronti; la modalità di pagamento del compenso era quella mensile marisultata variabile negli importi e dietro presentazione di fattura.Quanto al mantenimento dell’iscrizione all’albo professionale, la tesidell’odierna ricorrente – secondo cui si tratterebbe di un profilo compatibileanche con il rapporto di lavoro subordinato – conferma il suo carattere“neutro”, come tale per definizione non significativo e, dunque, irrilevante diper sé ai fini della qualificazione giuridica del rapporto. Si tratta, dunque, diun aspetto che richiederebbe di essere integrato da ulteriori e necessarielementi, anche indiziari, nella specie accertati dalla Corte territoriale comeidonei a qualificare il rapporto di lavoro in termini di autonomia e non disubordinazione.Anche a voler accogliere una nozione di subordinazione c.d. attenuata, inconsiderazione della natura e del contenuto professionale della prestazionelavorativa svolta dalla Betti, la conclusione non muta.In primo luogo va premesso e ribadito che, come questa Corte ha più volteprecisato, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo osubordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazionedei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, cioèl'individuazione del parametro normativo, mentre costituisce accertamento difatto, come tale incensurabile in detta sede se sorretto da motivazioneadeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanzeprocessuali al fine della verifica dell’integrazione del parametro normativo(Cass. n. 22634/2019, che richiama Cass., n. 5960/1999; Cass. n.14664/2001; Cass. n. 8254/2002; Cass. n. 13448/2003; Cass. n. 9808/2011;Cass. n. 17009/2017).Nel caso in esame, l’invocato stabile inserimento nell’organizzazione altruiassumerebbe rilevanza pur sempre ai fini dell’accertamento dell’etero-organizzazione della prestazione lavorativa, quale parametro normativoanche della subordinazione c.d. attenuata.Non è utile al riguardo il richiamo al precedente di questa Corte invocatodalla ricorrente (Cass. n. 22364/2019). In quel giudizio la sentenza d’appelloNumero registro generale 24120/2023Numero sezionale 2258/2026Numero di raccolta generale 19855/2026Data pubblicazione 15/06/2026venne confermata, poiché i Giudici di merito avevano valorizzato, in un’otticacomplessiva, i seguenti elementi: la prestazione lavorativa era resa all’internodello studio professionale di un avvocato e si traduceva anche in rapporti coni clienti dell’avvocato titolare dello studio; il collaboratore svolgeva un'attivitàche non poteva esercitare in proprio perché privo del titolo di avvocato e dicui invece il titolare dello studio assumeva necessariamente la paternità; ilcollaboratore riceveva dal titolare dello studio costantemente direttive, inparticolare nelle riunioni serali quotidiane in cui venivano esaminate tutte lepratiche trattate e dettate indicazioni sull'attività da svolgere il giornoseguente; l’attività espletata nello studio legale era assolutamente prevalenterispetto all’ulteriore attività di arbitro sportivo svolta dal collaboratore; questiosservava un orario lavorativo imposto dalla stessa organizzazione dellostudio professionale. Dunque si trattava di un caso nel quale il complessodegli elementi fattuali accertati dai giudici di merito era totalmente diverso daquello scarno accertato nel presente giudizio, connotato altresì dalleinsufficienti deduzioni ed allegazioni contenute nel ricorso introduttivo delgiudizio.Infine, va evidenziato che la fattispecie – di creazione giurisprudenziale –della subordinazione c.d. attenuata riguarda quei rapporti di lavoro, nei qualila c.d. attenuazione del vincolo di assoggettamento del lavoratore al datoredi lavoro si impone in considerazione della creatività e della particolareautonomia qualificanti la prestazione lavorativa, oltre che della naturaprettamente ed eminentemente intellettuale dell'attività stessa (Cass. n.24078/2021). Di tali ulteriori, ma necessari, profili manca qualunquededuzione nel ricorso di primo grado, nel quale i capitoli di prova, già supraesaminati, sono limitati a dimostrare le mansioni svolte di “medico addettoai prelievi”, la quantità di ore espletate (dapprima 4-5 al giorno, poi divenute11-12), il necessario ed ovvio coordinamento con l’attività di laboratorio dianalisi svolta dalla società e l’inserimento della Betti nella struttura aziendale.Dunque non vi è alcuna deduzione relativa al contenuto peculiarmenteprofessionale ed intellettuale della prestazione lavorativa, né ai suoi caratteridi creatività e di necessaria autonomia. Anzi, il carattere standardizzato delleoperazioni richieste per compiere prelievi ematici depone piuttosto per unasubordinazione “non attenuata”, con tutti i necessari oneri di allegazione e,Numero registro generale 24120/2023Numero sezionale 2258/2026Numero di raccolta generale 19855/2026Data pubblicazione 15/06/2026quindi, di prova tradizionalmente richiesti da questa Corte di legittimità perintegrare la fattispecie di cui all’art. 2094 c.c.Infine, con riguardo alla nomina della Betti a direttore sanitario – nell’anno2018 – la Corte territoriale, con motivazione adeguata e conforme alparametro normativo sopra ricordato, ha accertato che tale incarico non erasignificativo perché compatibile anche con il lavoro autonomo, tenuto contodelle prestazioni di livello specialistico professionale tipiche dell’attivitàsanitaria. Peraltro, le funzioni proprie del direttore sanitario, nelle strutturepubbliche, sono tipiche di un rapporto d’opera intellettuale, avente naturaprettamente autonoma (Cass. n. 12359/2021, che proprio per questaragione, da un lato ha affermato che il trattamento economicodel direttore sanitario delle aziende sanitarie è determinato sulla base deiparametri retributivi previsti dalla contrattazione collettiva per le posizioniapicali della dirigenza medica, da valutarsi al momento della stipula delcontratto d'opera intellettuale, dall’altro ha però escluso la rilevanza deisuccessivi mutamenti in melius di detti parametri nel corso del rapporto,senza che questo sistema possa considerarsi irragionevole, tenuto conto delladiversità delle posizioni professionali a confronto e della natura prettamenteautonoma dell’incarico di direttore sanitario). Inoltre, nelle strutture sanitarieprivate il direttore sanitario assolve alla funzione di garantire nella struttural'organizzazione tecnica e funzionale, l'osservanza delle norme igienicosanitarie e il possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personaleche vi opera (ex art. 4 della legge n. 412/1991: Cass. ord. n. 15421/2011;Cass. n. 10050/2005). Quindi è un’attività di per sé “neutra” ai fini dellaqualificazione giuridica del rapporto di lavoro, sicché il convincimentoespresso dalla Corte territoriale sul punto risulta conforme a diritto.3.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensiNumero registro generale 24120/2023Numero sezionale 2258/2026Numero di raccolta generale 19855/2026Data pubblicazione 15/06/2026dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data07/05/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]